MEGA-RICORSO COLLETTIVO CONTRO LA LEGGE DINI, IL PARERE DI CAMILLO BRUNO, ESPERTO DEL SILP PER LA CGIL: "LA STRADA DA SEGUIRE E' SINDACALE E NON GIUDIZIARIA"
L’OPINIONE
DELL’ESPERTO PREVIDENZIALE
DEL SILP PER
Abbiamo esaminato il materiale sulla proposta iniziativa legale per la disapplicazione della cosiddetta “legge Dini” in materia di sistema previdenziale per il personale delle Forze armate e di Polizia.
Quanto sostenuto nella disamina è condivisibile da un punto di vista logico. Nell’analisi, tendente a fornire presupposti giuridici, la finalità  che emerge è quella di far dichiarare il diritto di eventuali ricorrenti, sebbene non abbiano i requisiti contributivi previsti, a mantenere il sistema retributivo, in conseguenza del mancato avvio della previdenza complementare nel sistema previdenziale pubblico vigente.
In effetti la legge 335/95 (Legge Dini) ha di fatto introdotto nell’ordinamento previdenziale il sistema di calcolo contributivo per i neo assunti dal 1° gennaio 1996 e quello pro-rata (o misto), composto da due o tre quote di pensione (calcolate in maniera differente, per effetto di precedenti riforme ), che interesserà  coloro chi possedeva meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 e meno di 18 anni al 31 dicembre 1995.
Evidentemente, le modifiche dei sistemi di calcolo delle pensioni, anche dei dipendenti pubblici (comprese le Forze armate e di polizia) - consistenti nel passaggio dal sistema di calcolo retributivo (basato sull’ultima retribuzione e sulla media delle stesse) , tuttora vigente nei confronti di coloro i quali possiedono almeno 15 e 18 anni di contributi, rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1995 - erano ovviamente necessitate da esigenze di bilancio, tanto che le future pensioni, calcolate parzialmente o totalmente con il sistema contributivo, avranno rendimenti comparati inferiori.
L’obiettivo delle riforme previdenziali, con l’innalzamento dell’età  di pensionamento e l’introduzione di nuovi meccanismi di calcolo, tende al contenimento della spesa previdenziale.
La legge 335 prevedeva, però, contestualmente alle modifiche di calcolo, anche l’avvio della previdenza complementare, con la costituzione di fondi pensione, proprio per compensare il differenziale delle future rendite pensionistiche.
In sostanza si ipotizzava di sviluppare in parallelo il cosiddetto “II pilastro”, quello della previdenza complementare, da aggiungere alla previdenza obbligatoria (il “I pilastro”), il cui fine era di integrare la pensione pubblica.
Purtroppo, fino a oggi il solo comparto pubblico che può usufruire della previdenza complementare è quello della Scuola, dove è operante il fondo “Espero”.
La discrasia è davvero rilevante poichà ©, se è pur vero che il personale delle Forze armate e di polizia sarà  interessato dai primi provvedimenti di pensionamento di vecchiaia - con i nuovi sistemi di calcolo e la vigente normativa - orientativamente a partire dal 2015, è indubbio che 11 anni di completa assenza di fondi pensione incideranno negativamente, se non interverranno correttivi sulle future rendite.
Le carenze del sistema così delineato, producono anche attualmente effetti negativi, in particolare nei confronti dei TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI INVALIDITà € e quelli indiretti erogati in favore degli aventi causa, per DECESSO DEL DIPENDENTE.
Sotto il profilo della tutela giurisdizionale, diversi sarebbero gli aspetti giuridici da sollevare. I più evidenti sono quelli relativi al mancato avvio dei fondi pensione (sebbene già  previsti e sostanzialmente disciplinati per legge) e la disparità  di trattamento tra coloro che fruiscono del sistema retributivo e quelli che fruiranno del sistema contributivo senza la previdenza complementare (anch’esso di fatto disciplinato per legge).
Se non che, il TAR del Lazio (che è l’organo giurisdizionale competente per gli atti non limitati territorialmente), in sede di un eventuale ricorso, potrebbe eccepire il DIFETTO DI GIURISDIZIONE. Così come avvenuto il 27 febbraio scorso, anche se in un ambito diverso, per un ricorso con il quale si chiedeva di inviare l’attuale legge elettorale alla Corte Costituzionale per un esame di legittimità  . Come analogamente, anche se sempre per questioni diverse, in passato l’eccezione di incostituzionalità  è stata respinta dal medesimo TAR e poi dal Consiglio di Stato per un ricorso collettivo contro il numero chiuso all’Università  imposto dalla legge n. 264 del 1999.
Va osservato, inoltre, come
In sintesi,
Con la sentenza, infatti, del 18 maggio 2006 (eccezione di legittimità  costituzionale riguardo diverse norme in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato, sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per
“… questa Corte, esaminando analoghe questioni di legittimità  costituzionale, ha già  avuto modo di affermare che il principio della proporzionalità  della pensione alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato, nonchà © della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia – che deve essere osservato non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta – non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, giacchà © spetta alla discrezionalità  del legislatore determinare le modalità  di attuazione del principio sancito dall’art. 38 della Costituzione (sentenza n. 30 del 2004); conseguendo tale determinazione al bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa, con il limite comunque di assicurare la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (sentenza n. 457 del 1998).”
à ˆ ciò che avviene, d’altra parte, anche in materia fiscale, dove le modifiche annuali al sistema impositivo determinano a volte altrettante, evidenti disparità  di trattamento. Ebbene, anche tali questioni sono sottratte al giudizio di legittimità  perchà © si tratta di materia oggetto di bilancio dello Stato.
Ma anche nella (secondo noi altamente improbabile) ipotesi che si riuscisse a sottoporre la questione al giudizio della Corte Costituzionale e a pervenire a una pronuncia di incostituzionalità  , non si perverrebbe automaticamente all’applicazione del sistema retributivo ma sarebbe comunque necessario un intervento specifico del legislatore.
Senza considerare che la materia pensionistica è oggetto di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (ma in questo caso mancherebbero i provvedimenti pensionistici da impugnare, tranne quelli eventualmente relativi ai trattamenti di invalidità  e indiretti).
La strada che può avere successo, quindi, non è quella giudiziaria, ma quella dell’attivazione delle rappresentanze delle categorie interessate (sindacati di polizia e rappresentanza militari) al fine di ottenere finalmente l’emanazione dei regolamenti attuativi della previdenza complementare previsti fin dal decreto legislativo 124 del 1993 e più recentemente dalla legge 296 del 2006.
Esperto previdenziale Silp per la Cgil