CALDERONE DI FINE ANNO PER LO STRAORDINARIO ECCEDENTE IL MONTE ORE FINANZIATO DAL 2009 CON I FONDI DEL PREMIO INCENTIVANTE, ATTENZIONE AL RISCHIO CHE VADANO AI DIRIGENTI RISORSE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE AI NON DIRIGENTI (di Gianluca Taccalozzi)
La retribuzione incentivante è stata istituita dall’art.53 del DPR 254 del 1999 e, da allora, ha fatto registrare costanti e sensibili incrementi, tanto da, qualora questo trend fosse confermato, poterle permettere, nel giro di qualche anno, di divenire un’autentica quattordicesima.
Anche l’ultimo contratto di lavoro DPR 170 del 2007 è andato in questa direzione aumentando (art.23) i fondi destinati al premio incentivante per gli anni 2007 e 2008, per la Guardia di Finanza, di almeno 7,26 milioni di euro per il 2007 e di almeno 14,68 milioni di euro per il 2008, mentre i precedenti contratti avevano apportato i seguenti incrementi alla quota fissa del fondo incentivante per la Guardia di Finanza (da calcolare in base ai parametri stabiliti dall’art.53 del DPR 254 del 1999):
per l’anno 2000: 6,99 miliardi di Lire (DPR 140 2001)
per l’anno 2001: 3% del fondo per gli straordinari e 17 miliardi di Lire (DPR 140 2001).
per l’anno 2002: 6,8 milioni di euro (DPR 164 2002);
per l’anno 2003: 14,5 milioni di euro (DPR 164 2002) e 2.160.600,00 € (DPR 348 2003);.
per l’anno 2004: 5,906 milioni di euro (DPR 301 2004);
per l’anno 2005: 9,615 milioni di euro (DPR 301 2004) 356.000,00 € (DPR 220 2006);
per l’anno 2006: 0,774 milioni di euro (DPR 220 2006).
Dal 2009 però gli aumenti della retribuzione incentivante saranno messi seriamente a rischio da quanto previsto dall’ultima finanziaria (Legge 244 del 2007), che, ai commi 82, 83 ed, in particolare, 84 dell’art.1, ha disposto nuove misure per la gestione del lavoro straordinario nella pubblica amministrazione, comprese le Forze di Polizia:
“Legge 244 2007 Finanziaria 2008
82. In ogni caso, a decorrere dall’anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007.
83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall’anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell’ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l’incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all’apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.”
Come è facile dedurre, infatti, dal 2009, il fondo incentivante potrà essere utilizzato per pagare lo straordinario prestato, non retribuito per incapienza del monte ore assegnato e non recuperato.
La normativa di riferimento (DPR 254 del 1999) del fondo incentivante, però, destina tali risorse al solo personale non dirigente e, quindi, l’eventuale “calderone” da esso attinto dovrebbe essere utilizzato solo per pagare gli straordinari effettuati da tale personale. Tuttavia, l’esperienza insegna che un’amministrazione pubblica/militare difficilmente tiene fuori da simili benefici il proprio personale dirigente.
La logica del citato comma 84 è completamente opposta ai principi che hanno ispirato l’istituzione della retribuzione incentivante, ovvero premiare la produttività e migliorare l’efficienza, in quanto sposta i fondi dedicati (almeno formalmente) a tali finalità verso la copertura di spese troppo spesso scaturenti da gestioni “allegre” del lavoro straordinario, non di rado disposto e/o effettuato e successivamente autorizzato senza i caratteri di assoluta straordinarietà ed indilazionabilità di esigenza operativa o gestito con criteri di mera integrazione del trattamento economico fondamentale (c.d. a pioggia).
La norma contenuta nell’ultima Legge Finanziaria, ci appare, pertanto, pericolosa e sbagliata, come lo sarebbe, in relazione alle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, ogni iniziativa legislativa tesa a premiare la produttività attraverso lo straordinario (es. detassazione).
GIANLUCA TACCALOZZI