ANDIAMO SUL CONCRETO: ECCO I SOLDI CHE PERDE IL FINANZIERE PER NON AVERE NÉ SINDACATO NÉ ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE. L’ESEMPIO RECENTE DEI PREMI ANTIEVASIONE (di Gianluca Taccalozzi)

lunedì 19 maggio 2008

Inizia a muovere i primi passi il Governo di centrodestra, che dichiara di voler premiare il merito, punire i nullafacenti ed aumentare la produttività del sistema Italia, attraverso la detassazione dello straordinario e dei premi incentivanti (a breve approvata per il lavoro privato), il potenziamento della contrattazione di secondo livello (è in corso la revisione dell’attuale modello di contrattazione del lavoro con il potenziamento della contrattazione di secondo livello) e l’applicazione delle leggi sul licenziamento per assenteismo sistematico dal posto di lavoro (soprattutto nel pubblico impiego).

 

Riforme condivisibili e da tutti auspicate, da cui però rimarrà inevitabilmente escluso il comparto sicurezza e difesa ed in particolare le amministrazioni militari (come ho avuto modo di anticipare e spiegare nell’articolo del 30.04.2008), a causa del modello di organizzazione aziendale e del modello contrattuale che le contraddistinguono, i quali, non essendo stati interessati dalla riforma del pubblico impiego iniziata nel 1993 c.d. “privatizzazione”, prevedono una, seppur limitata, contrattazione di I e II livello solo per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, mentre, per le amministrazioni militari, prevedono solo la (anche qui limitata) negoziazione di I livello.

Per comprendere i benefici effetti prodotti dalla contrattazione, di I livello e di II livello (altrimenti detta decentrata integrativa, territoriale, ecc.) ed i contestuali e reciproci effetti negativi causati dal deficitario potere contrattuale della rappresentanza militare delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sia in termini di produttività ed  efficienza delle amministrazioni sia in termini di retribuzione del personale, facciamo alcuni esempi, confrontando la situazione della Polizia di Stato con la situazione della Guardia di Finanza.

 

EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE O DI I LIVELLO

 

1. Da quando, nel 1981, venne riconosciuto il sindacato alla polizia di Stato e con esso la contrattazione di I livello, seppur limitata nelle materie e nel diritto di sciopero, le condizioni economiche e stipendiali dei poliziotti fecero registrare un sostanziale miglioramento che possiamo sintetizzare nell’introduzione dell’orario di lavoro massimo, nel notevole aumento delle retribuzioni e nel miglioramento delle condizioni di lavoro, con l’introduzione del diritto allo studio, del sostegno alla maternità, ecc., tanto che il contratto di lavoro delle Forze di polizia risulta al passo con i tempi, in ordine ai meccanismi di tutela del personale. Tali benefici sono stati indotti anche nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare per l’effetto traslativo previsto dalla normativa di settore, ovvero il sindacato di polizia ha contrattato, e contratta, e tutti i lavoratori del comparto ne hanno acquisito, e ne acquisiscono, i benefici. Non a caso dagli anni ottanta entrare nelle Forze di polizia è diventato molto difficile (molti partecipanti ai concorsi), mentre in precedenza fare il poliziotto, il carabiniere o il finanziere non era così ambito.

2. Le materie su cui l’effetto traslativo della contrattazione di primo livello a favore delle amministrazioni militari non ha potuto incidere, sono al contrario, rimaste indietro di diversi anni, in Guardia di Finanza per esempio, si ha:

Ø            un regolamento di servizio del 1930 (Regio Decreto 1943), aggiornato dalla Circolare 30 R del 1959 (bozza di stampa), di cui, tra l’altro, è prevista l’abrogazione per l’emanazione di un nuovo Regolamento di servizio dal 2001 (art.9 D.Lgs.68/2001);

Ø            un Regolamento ordinativo del 1926 (Regio Decreto 126), di cui, tra l’altro, è prevista l’abrogazione per l’emanazione di un nuovo Regolamento di servizio dal 2001 (art.9 D.Lgs.68/2001);

Ø            un Regolamento di servizio interno del 1991, con contenuti del secondo dopoguerra;

Ø            una regolamentazione relativa alla documentazione caratteristica risalente al 1967 (DPR 429), aggiornata, si fa per dire, nel 1973;

Ø            una regolamentazione della Rappresentanza militare risalente al 1978 (Legge 382), con Regolamento attuativo del 1979

Ø            un Regolamento di disciplina militare del 1986 (DPR 545), con contenuti del primo dopoguerra;

Ø            un Codice penale militare del 1941 (Regio Decreto 303).

 

3.   Il carattere civile della Polizia di Stato permette alla stessa di usufruire, per le attività amministrative o di funzionamento, di personale non qualificato (PG o PS) con inevitabili risparmi in termini di costo del lavoro, mentre il carattere militare della Guardia di Finanza (autarchico ed ermeticamente chiuso) prevede che tutte le attività siano espletate da personale militare e quindi qualificato, da qui, agenti ed ufficiali di pg, pt e ps impegnati in servizi di mensa, barberia, amministrazione, logistici, di giardinaggio, ecc., con inevitabili aggravi del costo del lavoro.

 

EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O DI II LIVELLO

 

1. Il sindacato della Polizia di Stato, attraverso la contrattazione decentrata o di II livello, decide insieme alla propria dirigenza l’impiego del fondo incentivante, mentre nella Guardia di Finanza è il Comando Generale (solo formalmente è il ministro che dispone tramite proprio decreto) che dispone, solo “sentendo” il COCER.

Le differenze sono subito evidenti, in Polizia si privilegia il servizio operativo, attraverso la corresponsione delle seguenti indennità:

a.      di reperibilità 17,5 euro per ogni turno;

b.     di cambio turno 8,7 euro per ogni cambio;

c.     per produttività collettiva euro 2,435 per ogni giorno di effettiva presenza;

d.     euro 610 annui per il personale impegnato nei reparti mobili (addetti istituzionalmente ai servizi di ordine pubblico, es. stadio o manifestazioni), in virtù dei frequenti cambi turno cui sono soggetti;

e.      per servizi resi in alta montagna, euro 6,4 a servizio,

mentre in Guardia di Finanza si privilegia il grado, l’incarico e la presenza.

 

2. Il sindacato di polizia, attraverso la contrattazione decentrata o di secondo livello, disciplinata dagli accordi nazionali quadro (l’ultimo è del 2001), concorda con la propria dirigenza, a livello territoriale e di settore di sevizio, la definizione: dei turni di servizio, dell’orario flessibile (già da anni previsto), dello straordinario (criteri di attribuzione per Reparto e individuali), della reperibilità, del riposo compensativo, della formazione e dell’aggiornamento professionale, della sicurezza sul lavoro, ecc..

In Guardia di Finanza, queste materie sono interamente demandate al Comando, che ha il semplice l’obbligo di sentire le rappresentanze, con il risultato di disposizioni spesso confuse e lontane dalla realtà operativa e territoriale (si pensi, per esempio, alla confusione della normativa interna relativa all’orario di lavoro, al buono pasto, ecc.).

 

3. Se la Guardia di Finanza fosse stata interessata dalla riforma della Polizia di Stato e quindi assoggettata alla Legge 121 del 1981, il COCER o meglio gli eventuali sindacati della Guardia di Finanza avrebbero avuto potere contrattuale di II livello e quindi il premio anti-evasione dell’Amministrazione finanziaria sarebbe stato corrisposto anche al Corpo.

Infatti, dal punto di vista strettamente giuridico, il mancato riconoscimento del premio anti-evasione alla Guardia di Finanza troverebbe giustificazione nel mancato potere contrattuale di II livello. Tale circostanza è dovuta alla mancanza di un’organizzazione rappresentativa del personale con poteri contrattuali di II livello.

 

In definitiva, senza la riforma dell’Amministrazione di P.S. del 1981 la Guardia di Finanza e le altre amministrazioni militari del comparto sicurezza e difesa sarebbero ferme ai primi decenni del secolo scorso.

Mentre la contrattazione ha apportato, apporta e, sempre di più (scordiamoci gli aumenti a pioggia degli ultimi decenni), apporterà indiscutibili benefici all’efficienza ed alla produttività delle organizzazioni ed al benessere del personale (soprattutto di quello maggiormente impegnato e preparato), tanto da essere indicata come ingrediente base in tutte le ricette per migliorare la competitività del Paese.

Tuttavia, dai benefici strutturali ed economici che già ne derivano (premio anti-evasione, maggiore efficienza, ecc.) e che sempre più ne deriveranno (detassazione dello straordinario e dei premi produzione, ecc.), rischiano di rimanere escluse tutte le amministrazioni che non hanno adottato e non intendono adottare tale sistema (amministrazioni militari in primis), che, al contrario, non sembrano rinunciare a rivendicarne i benefici; vorrebbero, in pratica, mantenere i privilegi del vecchio sistema (senza contrattazione) ed al contempo beneficiare dei miglioramenti scaturiti dal nuovo sistema (con contrattazione di I e II livello “potenziata”).

Emblematico appare il già richiamato caso dei premi anti-evasione, laddove lo Stato Maggiore della Guardia di Finanza, da una parte rivendica tali benefici (premi al personale per il 65 % e fondi per l’amministrazione per il 35 %) e, dall’altro, si oppone ferocemente ad ogni richiesta di riforma della rappresentanza militare tesa all’ottenimento della contrattazione di primo e di secondo livello, cui gli stessi premi sembrerebbero legati.

Sul punto appare utile specificare che, stante l’assenza di contrattazione di II livello, anche qualora tale premio fosse stato riconosciuto o verrà in futuro riconosciuto alla Guardia di Finanza, esso (per la quota parte del 65 % riconosciuta al personale) sarebbe stato distribuito direttamente dal Comando sentito il Cocer (secondo la prassi del già previsto premio incentivante di comparto) o, più probabilmente, sarebbe stato attribuito al FAF.

Per le Amministrazioni militari del comparto sicurezza e difesa rimanere ancora una volta (dopo il 1981 ed il 1993) fuori dai processi di riforma in atto, significherebbe perdere ulteriore terreno rispetto alle pubbliche amministrazioni “privatizzate” e perdere in termini di competitività. Per la Guardia di Finanza, in particolare, vorrebbe dire perdere terreno nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con conseguente inevitabile e progressivo abbandono del settore tributario. Il Corpo rischia di essere utilizzato sempre più solo per compiti di ordine pubblico e sicurezza, magari per il controllo dell’immigrazione, a discapito dei più competitivi e professionali settori economici-finanziari.

 

GIANLUCA TACCALOZZI

Segretario Sezione Ficiesse Roma

gianlucataccalozzi@alice.it


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