I COSIDETTI BENEFICI CONVENZIONALI (COMBATTENTISTICI, MISSIONI ONU, DEMOGRAFICI E PER CAUSA DI SERVIZIO) COLLEGATI AL SISTEMA DI CALCOLO STIPENDIALE PER CLASSI E SCATTI: LA RISPOSTA DE “LA RETE LEGALE”
A seguito di una discussione innescata sul forum internet della nostra associazione (www.ficiesse.it), abbiamo approfondito la tematica legata al riconoscimento dei benefici economici collegati al metodo di attribuzione del trattamento economico fondamentale basato sulle classi stipendiali e sugli scatti biennali. Sistema che dal 1987 è rimasto in vigore solo per il personale dirigente, mentre per il personale non dirigente c.d. contrattualizzato è stato adottato il sistema basato sui parametri stipendiali (in vigore dal 2005) passando per la Retribuzione Individuale di anzianità (introdotta nel 1987 e congelata nel 2005 dalla parametrizzazione).
L’argomento è stato quindi esaminato dalla Rete Legale (che ha fornito l’allegato parere legale cui si rimanda per una più approfondita analisi giuridica) dal punto di vista giuridico e dall’associazione dal punto di vista storico, al fine di fornire un’informazione quanto più ampia e completa.
SITUAZIONE ANTE DPR 150 DEL 1987 (INTRODUZIONE DELLA R.I.A)
Accanto alla naturale maturazione delle classi e degli scatti stipendiali scandita dalla sola anzianità di servizio, vi erano alcune situazioni, specificamente previste per legge, che davano diritto al riconoscimento anticipato degli scatti stipendiali per tutto il personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento civile. In particolare facciamo riferimento ai seguenti benefici:
1. derivanti dal riconoscimento di invalidità o malattia derivante da “causa di servizio” previsti dal combinato disposto formato dal Regio Decreto 3458 del 1928 e dalla Legge 539 del 1950) e disciplinati da ultimo dal Decreto Legge 283 del 1981;
2. combattentistici previsti già dal primo dopoguerra e, da ultimo, disciplinati dalla Legge 336 del 1970;
3. derivati dall’estensione dei benefici combattentistici di cui al precedente punto per i militari impiegati in missioni ONU, prevista dalla Legge 1746 del 1962;
4. c.d. “demografici”, costituiti dall’anticipazione dello scatto stipendiale biennale al momento della nascita del figlio, previsti dal Regio Decreto 1542 del 1937 conv. con Legge 1 del 1939 e da ultimo disciplinati dal citato Decreto Legge 283 del 1981.
Per quanto sopra, il trattamento economico fondamentale era basato sui LIVELLI FUNZIONALI previsti dalla Legge 312 del 1980, adeguati per il personale militare da ulteriori disposizioni legislative, con l’aumento previsto dalle classi e dagli scatti stipendiali periodici e dagli scatti biennali c.d. “convenzionali” previsti dalle disposizioni sopra citate.
SITUAZIONE POST DPR 150 DEL 1987 (INTRODUZIONE DELLA R.I.A)
IL DPR 150 del 1987 (contratto Forze di polizia ad ordinamento civile esteso alle Forze di polizia ad ordinamento militare con il D.L. 387 del 1987 conv. con Legge 472 del 1987) introduce, per il personale non dirigente c.d. “contrattualizzato” (da Ten Col. in giù), la Retribuzione Individuale di Anzianità, superando, di fatto, il sistema per classi e scatti stipendiali in vigore in precedenza. Al tempo le Amministrazioni del comparto intesero sospendere, unitamente agli scatti periodici scanditi dall’anzianità esplicitamente novati dal nuovo sistema previsto dal DPR 150 1987, anche l’attribuzione dei benefici “convenzionali” viceversa non esplicitamente cancellati dal nuovo sistema. Emblematico, per la Guardia di Finanza, quanto disposto dalla circolare CO.GE. nr.247539 del 24.11.1987:
“…omissis...si fa presente che sia i benefici riguardanti lo scatto anticipato per nascita di figlio che quelli scaturenti dal disposto di cui all’art.1 della Legge 15.07.1950 nr.539, non sono più attribuibili dall’01.01.1987. Tale situazione è data dall’applicazione del D.P.R. 10 aprile 1987 nr.150 con il quale è stata sospesa l’attribuzione delle classi e degli scatti biennali di stipendio, necessari per la corresponsione dei benefici convenzionali..omissis.”
Tuttavia per le prime due fattispecie il Dipartimento della Funzione Pubblica richiese il parere del Consiglio di Stato che il Consiglio di Stato che, con parere nr.742 del 1992 dell’Adunanza Generale, espresse un diverso avviso, affermando che
“il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità” non comporta affatto “la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell’incremento retributivo …” e “non implica l’impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti”. Se il legislatore ha “fatto richiamo allo scatto, al fine di quantificare la misura in cui il trattamento stipendiale del dipendente … doveva essere incrementato rispetto a quello del pari qualifica, nulla impedisce, in linea di principio, che il suddetto incremento continui ad essere accordato, nella identica misura, anche nel mutato quadro normativo attinente alla determinazione della retribuzione. Né sussistono difficoltà di ordine operativo, trattandosi di calcolare l’aumento stipendiale sulla retribuzione di livello e di trasferire poi, ratione materiae, detta maggiorazione sulla retribuzione individuale di anzianità”.
Per quanto sopra:
1. i benefici “convenzionali” previsti dalle prime situazioni, combattentistici e per causa di servizio sono, da allora, pienamente riconosciuti a tutto il personale militare;
2. i benefici “convenzionali” previsti dalla terza situazione, combattentistici per missioni ONU sono, da allora, riconosciuti al solo personale militare dirigente, in virtù del fatto che l’attribuzione dello proprio stipendio è rimasta organizzata per classi e scatti;
3. i benefici “convenzionali” previsti dalla quarta situazione, c.d. “demografici per la nascita del figlio non vengono riconosciuti a nessuno, tranne a personale dirigente della Marina Militare che ne ha recentemente ottenuto il riconoscimento attraverso una semplice istanza alla propria Amministrazione.
CONSIDERAZIONI
Alla luce del quadro appena descritto e del parere fornito dalla Rete Legale, appare evidente come la confusione/lacuna legislativa evidenziata ed i diversi comportamenti delle amministrazioni interessate abbiano prodotto discriminazioni e di diversità di trattamento tra personale appartenente a diverse categorie e/o a diverse amministrazioni:
1. diversità di trattamento tra personale dirigente e personale non dirigente, in relazione al riconoscimento dei benefici derivati da missioni ONU previsti, dal 1987, solo per il personale dirigente;
2. diversità di trattamento tra personale dirigente e personale non dirigente, in relazione al riconoscimento dei benefici “demografici” per la nascita dei figli, all’interno delle Forze Armate laddove il beneficio in argomento è stato riconosciuto solo al personale dirigente che ha presentato istanza;
3. diversità di trattamento tra il personale dirigente delle Forze Armate che ha percepito i benefici “demografici” con il personale dirigente delle Forze Armate e delle Forze di polizia che non lo hanno viceversa percepito.
Inoltre, appare del tutto pretestuosa ed immotivata la posizione delle Amministrazioni che hanno inteso disapplicare benefici “convenzionali” sì collegati al sistema delle classi e degli scatti di stipendio ma solo per la modalità di calcolo e non già per la loro natura legata a situazioni del tutto estranee all’anzianità di servizio. Se è vero che la normativa del 1987, laddove ha introdotto la R.I.A., intendeva superare il vecchio sistema solo per la retribuzione legata all’anzianità e non già per i benefici ad essa collegati per la mera modalità di calcolo. Infine, la paventata impossibilità di calcolo dei benefici in argomento senza il vecchio sistema per classi e scatti, perde di consistenza dal momento che lo stesso metodo è ancora utilizzato per l’attribuzione dei benefici “convenzionali” reintrodotti dal Consiglio di Stato nel 1992.
In conclusione, non si esclude, anzi, che eventuali ricorsi alla giustizia amministrativa possano trovare accoglimento, anche alla luce dei primi pronunciamenti della giustizia amministrativa sull’argomento.
Ne si esclude la circostanza che eventuali istanze prodotte dal personale dirigente delle Forze Armate o delle Forze di Polizia tendenti all’ottenimento dei benefici “demografi” possano essere accolte dalle rispettive Amministrazioni, come peraltro già in qualche modo anticipato dalla Marina Militare.
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Il contesto sopra descritto non poteva che generare contenzioso amministrativo per la cui analisi particolare si rimanda al parere della Rete Legale.
In relazione alla discriminazione scaturita dal riconoscimento dei benefici per intervento in missioni ONU al personale dirigente e del diniego allo stesso riconoscimento per il personale non dirigente si segnalano:
Ø diversi pronunciamenti di vari TAR (da ultimo TAR Lazio sentenze nn.rr.9645, 9668, 9685 del 2007) che hanno accolto i ricorsi personale non dirigente delle Forze Armate, che, una o più volte, avevano prestato servizio, per conto dell’O.N.U., in zone d’intervento indicate dal Ministero della Difesa, respingendo la tesi dell’Amministrazione (secondo cui l’avvenuta soppressione del sistema di progressione per classi e per scatti precluderebbe la concessione dei benefici economici in questione);
Ø un pronunciamento del Consiglio di Stato (Sezione IV, 13.07/19.10.2007, n.5475 questa volta in sede giurisdizionale) con conclusioni di segno opposto alle precedenti. affermando che il D.L. n.379/1987 (convertito dalla legge n.468/1987), per le FF.AA., e il D.P.R. n.150/1987, per le Forze di Polizia,
“hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con la nuova figura della retribuzione individuale di anzianità, con l’ovvia conseguenza che, alla stregua di un’interpretazione logico -sistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni di cui al citato art.16, comma 4, della legge n.432 del 1981, per quel che concerne il personale militare inquadrato nei livelli retribuitivi. Seguendo la tesi del ricorrente, fatta propria dal primo giudice, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti – sostituita a decorrere dal 1 gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla retribuzione individuale di anzianità per tutto il personale militare – dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione del particolare beneficio previsto per i militari impegnati in missioni ONU: conclusione questa palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere. Né può accettarsi l’osservazione che questo risultato sarebbe iniquo, inaccettabile e irragionevole, in quanto, la semplice modifica della struttura del trattamento economico del personale militare inquadrato nei livelli retributivi comporterebbe la perdita di benefici che, però, continuerebbero ad essere riconosciuti a favore della dirigenza militare solamente perché resta ferma, per gli appartenenti a quest’ultima, la progressione economica per classi e scatti. Il rilievo non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del trattamento economico è pienamente ammissibile”.
Faremo conoscere nei prossimi giorni le iniziative in corso di predisposizione da parte della Rete Legale, della quale riportiamo di seguito il relativo approfondimento.
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LaReteLegale Oggetto: Benefici convenzionali per il servizio prestato nella Guardia di finanza Con riferimento alla questione di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue. La legge 11.12.1962, n.1746 (“Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici”) prevedeva (e prevede: v. infra) che: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”. Il beneficio di cui alla legge precitata consisteva (e consiste: v. infra) nella attribuzione di un aumento periodico del 2,50% sulla classe stipendiale di appartenenza, ai sensi dell’art.16, ultimo comma, del D.L. 06.06.1981, n.283, convertito in legge, con modificazioni, con legge 06.08.1981, n.432 (per il quale: “Ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli e per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”). Il riconoscimento dell’aumento periodico convenzionale, di cui all’art.16 del D.L. n.283/1981, in relazione alla fattispecie contemplata dalla legge n.1962/1746 è stato, tuttavia, posto in crisi dall’introduzione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e dalla contestuale abolizione della progressione economica per classi e scatti, attuata, per il personale delle FF.AA., dal D.L. 16.09.1987, n.379 (convertito in legge, con modificazioni, con legge 14.11.1987, n.468) e, per il personale delle Forze di Polizia, dal D.P.R. 10.04.1987, n.150. L’Amministrazione ha ritenuto e ritiene, infatti, che l’art.16, comma 4°, della legge n.432/1981 sia incompatibile con il sistema della R.I.A. e, quindi, non più applicabile al personale non dirigente. Con parere n.742/92 del 17.05.1992, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato ha, però, espresso un diverso avviso, affermando che “il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità” non comporta affatto “la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell’incremento retributivo …” e “non implica l’impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti”. Se il legislatore ha “fatto richiamo allo scatto, al fine di quantificare la misura in cui il trattamento stipendiale del dipendente … doveva essere incrementato rispetto a quello del pari qualifica, nulla impedisce, in linea di principio, che il suddetto incremento continui ad essere accordato, nella identica misura, anche nel mutato quadro normativo attinente alla determinazione della retribuzione. Né sussistono difficoltà di ordine operativo, trattandosi di calcolare l’aumento stipendiale sulla retribuzione di livello e di trasferire poi, ratione materiae, detta maggiorazione sulla retribuzione individuale di anzianità …”. In coerenza con il sopra richiamato pronunciamento, vari TT.AA.RR. hanno riconosciuto la (persistente) spettanza del beneficio previsto dalla precitata legge n.1746/1962. Così, da ultimo, il T.A.R. del Lazio, Sezione 1^ bis, con sentenze 24.04/02.10.2007 n.9645, 24.04/09.10.2007 n.9668 e 24.04/03.10.2007 n.9685, ha accolto i ricorsi di tre gruppi di Ufficiali e Sottufficiali delle FF.AA., che, una o più volte, avevano prestato servizio, per conto dell’O.N.U., in zone d’intervento indicate dal Ministero della Difesa, respingendo la tesi dell’Amministrazione (secondo cui l’avvenuta soppressione del sistema di progressione per classi e per scatti precluderebbe la concessione dei benefici economici in questione) e facendo proprie le sopra riportate conclusioni del Consiglio di Stato. Sennonché, il Consiglio di Stato (questa volta in sede giurisdizionale) è tornato, di recente, sulla questione, pervenendo ad una conclusione di segno opposto. Più in particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che il D.L. n.379/1987 (convertito dalla legge n.468/1987), per le FF.AA., e il D.P.R. n.150/1987, per le Forze di Polizia, “hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con la nuova figura della retribuzione individuale di anzianità, con l’ovvia conseguenza che, alla stregua di un’interpretazione logico -sistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni di cui al citato art.16, comma 4, della legge n.432 del 1981, per quel che concerne il personale militare inquadrato nei livelli retribuitivi. Seguendo la tesi del ricorrente, fatta propria dal primo giudice, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti – sostituita a decorrere dal 1 gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla retribuzione individuale di anzianità per tutto il personale militare – dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione del particolare beneficio previsto per i militari impegnati in missioni ONU: conclusione questa palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere. Né può accettarsi l’osservazione che questo risultato sarebbe iniquo, inaccettabile e irragionevole, in quanto, la semplice modifica della struttura del trattamento economico del personale militare inquadrato nei livelli retributivi comporterebbe la perdita di benefici che, però, continuerebbero ad essere riconosciuti a favore della dirigenza militare solamente perché resta ferma, per gli appartenenti a quest’ultima, la progressione economica per classi e scatti. Il rilievo non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del trattamento economico è pienamente ammissibile” (cfr. C.d.S., Sezione IV, 13.07/19.10.2007, n.5475). Chiaramente, non è dato sapere, al momento, se il suddetto pronunciamento sarà acriticamente recepito dal Giudice amministrativo di primo grado e, soprattutto, se sarà confermato e consolidato da ulteriori pronunzie conformi del Consiglio di Stato. È evidente, tuttavia, che l’esame della questione in discorso non può prescindere, oggi, dalla doverosa informazione e dalla necessaria considerazione della sopravvenienza di un orientamento difforme. Ciò detto, si rileva che la plausibilità della ritenuta incompatibilità dell’art.16, comma 4°, della legge n.432/1981 con la disciplina recata dal D.L. n.379/1987 e dal D.P.R. n.150/1987 – e verosimilmente, adesso, dal D.Lgs. 30.05.2003, n.193 – è inficiata proprio da ciò che, non a caso, il Consiglio di Stato si è affrettato a tentare di escludere nella sopra riportata decisione, ovverosia dal fatto che è evidentemente insensato che un beneficio prima previsto per tutti indistintamente, come quello di cui alla legge n.1746/1962, possa essere stato ridotto adesso, senza un apprezzabile motivo, ad un beneficio solo per alcuni. Tanto più ove si tenga conto che il legislatore non è intervenuto a disporre in tal senso, che non può parlarsi propriamente di abrogazione tacita e che la ravvisata incompatibilità è perciò, a ben vedere, un’interpretazione “adeguatrice”, fondata su un giudizio di merito non consentito al Giudice amministrativo. Altrimenti detto, se la legge n.1746/1962 prevedeva e prevede il beneficio del quale si discorre a favore del “personale militare”, non è seriamente pensabile che questo beneficio possa essere riconosciuto, oggi, soltanto a favore del personale dirigente e non più anche a favore del personale non dirigente, in conseguenza di superabilissime difficoltà di ordine pratico, e non logico-giuridico, a coordinare il precedente e l’attuale sistema retributivo del personale non dirigente (v. il sopra riportato parere n.742/92 della Adunanza Generale del Consiglio di Stato). Non appare, in conclusione, convincente la conclusione alla quale è pervenuta la sopra indicata decisione del Consiglio di Stato e non sembra, quindi, peregrino avviare un’azione per tentare di (continuare ad) ottenere il riconoscimento del beneficio in esame (così come quello connesso alla nascita di figli, per il quale vale lo stesso discorso), tenendo, però, presente che occorrerà contrastare non più soltanto una posizione pretestuosa dell’Amministrazione (come tale sinora riconosciuta e stigmatizzata), ma anche la discutibile, sebbene non trascurabile, posizione presa dalla sentenza n.5475/2007. Per gli interessati a un ricorso relativo a uno dei quattro benefici si fa riserva di comunicare nei prossimi giorni le modalità per l’adesione. LA RETE LEGALE