ACCORDO SULLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI, NOTA ABI DEL 21.5.2008: “CHE SUCCEDERÀ PER I MUTUI A TASSO VARIABILE”

venerdì 23 maggio 2008

Pubblichiamo di seguito la nota dell’Associazione Bancaria Italiana del 21 maggio 2008 sulla convenzione con il Ministero dell’Economia per la rinegoziazione dei mutui.


NOTA ABI del 21.5.2008

Sarà definito entro 30 giorni il testo della convenzione sulla rinegoziazione dei mutui in base all'accordo siglato il 21 maggio tra l'Associazione Bancaria e Ministero dell'Economia. La convenzione -come anticipato in una nota dell'Abi - individua le modalità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, stipulati prima del 1° gennaio 2007 in modo da ridurre e stabilizzare l’importo delle rate
da corrispondere fino alla data di originaria scadenza del prestito.


La rinegoziazione comporta la riduzione dell’importo delle rate del mutuo a cominciare da quelle che andranno a scadere dopo 90 giorni decorrenti dalla data della rinegoziazione. La nuova rata sarà calcolata applicando all’importo originario del mutuo il tasso di interesse contrattuale medio del 2006. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso IRS a dieci anni, riferito alla data di rinegoziazione,maggiorato di uno spread dello 0,50. Non ci sarà bisogno di ulteriori garanzie da parte del cliente oltre quelle già previste per il mutuo oggetto di rinegoziazione. Se nel tempo che va dal momento della rinegoziazione alla scadenza i tassi di interesse sono mediamente saliti o non sufficientemente diminuiti, la durata del mutuo verrà automaticamente estesa – sempre con la medesima rata fissa – per il periodo sufficiente a rimborsare l’eventuale finanziamento accessorio.

 

Se invece durante la vita del mutuo così rinegoziato i tassi di interesse scendono in misura superiore al beneficio già acquisito con il passaggio alla rata fissa, il beneficio legato al nuovo tasso verrà riconosciuto attraverso il ritorno ad una inferiore rata variabile come prevista dal mutuo originario. (23 maggio 2008)
 
Associazione Bancaria Italiana - Comunicato 21 maggio 2008 - Mutui: firmata Convenzione ABI-Economia per le famiglie in difficoltà 

 
Il Comitato Esecutivo dell’ABI che si è riunito oggi a Milano ha approvato all’unanimità la bozza di accordo tra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile per la prima casa stipulati prima del 1°gennaio 2007. Lo rende noto il Presidente dell’ABI, Corrado
Faissola.
 
“L’iniziativa – ha dichiarato Faissola – viene incontro a quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo dopo i rialzi dei tassi di interesse decisi dalla
Bce dalla fine del 2005. Le banche – ha sottolineato il Presidente dell’ABI – già dal 2007 hanno avviato un’attività molto consistente di rinegoziazione dei mutui. Con questo intervento
innovativo sarà possibile estendere ad una più ampia platea di famiglie l’opportunità di ricorrere alla rinegoziazione con un’unica procedura, semplice e trasparente. La Convenzione è la
prima conferma – ha concluso Faissola – dell’impegno fattivo che abbiamo annunciato al Governo per contribuire alla ripresa del Paese e della sua economia”.
 
La Convenzione potrebbe riguardare circa 1.250.000 famiglie. Considerando un mutuo ventennale di 80.000 euro, il minor esborso previsto ammonterebbe a circa 850 euro su base annua.
 
La Convenzione individua le modalità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, stipulati prima del 1° gennaio 2007, che
consentiranno di ridurre e stabilizzare l’importo delle rate da corrispondere fino alla data di originaria scadenza del prestito.
La
Convenzione
sarà stipulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’ABI entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del Decreto Legge varato oggi dal Governo.
 
Ecco i punti principali della Convenzione:
 
- La rinegoziazione comporta la riduzione dell’importo delle rate del mutuo a cominciare da quelle che andranno a scadere dopo 90 giorni decorrenti dalla data della rinegoziazione. La nuova rata sarà calcolata applicando all’importo originario del mutuo il tasso di interesse contrattuale medio del 2006.
 
- La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso IRS a dieci anni, riferito alla data di
rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50 (dunque tasso fisso).
 
- Non ci sarà bisogno di ulteriori garanzie da parte del cliente oltre quelle già previste per il mutuo oggetto di rinegoziazione.
 
Per chi accede alla rinegoziazione, dunque:
 
- il mutuo diventa a rata fissa;
 
- l’importo della rata (fissa) è quello pagato in media nel 2006;
 
- la durata resta inizialmente invariata e il suo eventuale allungamento dipenderà all’andamento dei tassi di interesse.
 
Durante la vita del mutuo il cliente si troverà quindi in una delle seguenti condizioni:
 
- se nel tempo che va dal momento della rinegoziazione alla scadenza i tassi di interesse sono mediamente saliti o non sufficientemente diminuiti, la durata del mutuo verrà automaticamente estesa – sempre con la medesima rata fissa – per il periodo sufficiente a
rimborsare l’eventuale finanziamento accessorio;
 
- se durante la vita del mutuo così rinegoziato i tassi di interesse scendono in misura superiore al beneficio già acquisito con il passaggio alla rata fissa, il beneficio legato al nuovo tasso verrà
riconosciuto attraverso il ritorno ad una inferiore rata variabile come prevista dal mutuo originario.

 

 

 


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