LE TASSE HANNO TUTTE LA STESSA PRESCRIZIONE? (da laleggepertutti.it)

venerdì 13 dicembre 2019

I tempi di scadenza delle cartelle esattoriali e delle relative imposte: quando si prescrivono e come fare per farle cancellare dall’estratto di ruolo.

È una diatriba che si porta avanti da anni. Dopo quanto tempo si prescrivono tasse e cartelle di pagamento? Se l’indirizzo tradizionale vuole che le imposte dovute allo Stato si prescrivono sempre in 10 anni e quelle agli enti locali, come Regioni e Comuni, in 5, ecco che di tanto in tanto arriva una sentenza a rimescolare le carte in tavola. Ma questa volta siamo davanti a un nuovo orientamento che sta prendendo sempre più piede. Secondo questa interpretazione, le tasse hanno tutte la stessa prescrizione, salvo qualche rara eccezione.

Questo significa non solo avere un’unica disciplina per tutte le imposte, senza dover ricordare lo specifico regime previsto per ciascuna di esse, ma soprattutto – come vedremo a breve – beneficiare di un termine molto più breve.

Ricordiamo, infatti, che la prescrizione non è altro che il termine massimo entro cui lo Stato, la pubblica amministrazione o l’ente locale (come la Regione, il Comune o la Provincia) può esigere il pagamento degli importi dovuti. Scaduto questo termine, non è possibile alcun tipo di azione e, se anche dovesse arrivarti una cartella o peggio un pignoramento, potresti impugnarlo eccependo che è “fuori termine”.

Insomma, la prescrizione è il metodo più semplice – attesa l’atavica lentezza della nostra PA – per liberarsi dei debiti pur senza pagare.

Quando si prescrivono le tasse

Ritorniamo al punto di partenza. Abbiamo detto che, secondo il nuovo orientamento, le tasse hanno tutte la stessa prescrizione.

Secondo, infatti, una recente sentenza della Commissione Tributaria di Milano [1], che peraltro riprende un precedente dell’anno scorso della Cassazione [2] ed una pronuncia delle Sezioni Unite del 2016 [3], le cartelle esattoriali, anche quelle per Irpef, Iva, Ires e Irap si prescrivono in cinque anni, proprio al pari delle imposte locali.

Dove sta la novità? Che in questo modo i tempi di prescrizione si dimezzano ed è più facile liberarsi dei debiti.

Il principio su cui si basa questa interpretazione – peraltro seguita a ruota da numerosi altri tribunali [4] – è piuttosto semplice. Il Codice civile stabilisce che è sempre di cinque anni la prescrizione di tutti quei debiti che vanno pagati almeno una volta all’anno. Non c’è dubbio che l’Irpef e l’Iva, così come l’Irap e l’Ires, debbano essere versati annualmente, almeno da parte di chi produce reddito, sicché anche per essi resterebbe ferma a cinque anni la relativa prescrizione.

Certo, c’è sempre l’alea che il giudice la pensi diversamente e magari proprio il tuo ricorso venga rigettato. Ma se proprio non hai nulla da perdere e la posta in gioco è alta, val la pena tentare.

Attento però: per contestare l’intervenuta prescrizione delle cartelle non puoi impugnare l’estratto di ruolo, ossia quel documento che ti consegna Agenzia Entrate Riscossione ma devi sempre rispettare il termine di 30 giorni dal ricevimento della cartella o dell’intimazione di pagamento. Per cui, se questi atti ti sono stati già notificati negli anni addietro non potrai impugnarli ma ti toccherà attendere il passo successivo dell’esattore e solo allora contestarlo. Solo contro quest’ultimo potrai agire. E se non ti arriva nulla, a maggior ragione puoi dormire sonni tranquilli.

Quali tasse si prescrivono in termini diversi

Abbiamo quindi detto che si prescrivono in cinque anni l’Irpef, l’Iva, l’Irap, l’Ires, ma anche tutte le imposte locali come l’Imu, la Tasi, l’Ici, la Tari, la Tarsu.

Sempre in cinque anni si prescrivono tutte le sanzioni amministrative come le multe stradali e le pene inflitte dalla Prefettura come nel caso di protesto di assegni scoperti.

In cinque anni, infine, si prescrivono i contributi previdenziali dovuti all’Inps e quelli assistenziali dovuti all’Inail.

Per le altre tasse valgono termini differenti. E così abbiamo che per il bollo auto la prescrizione è solo di tre anni, mentre per tutte le altre imposte dovute allo Stato la prescrizione è quella ordinaria di 10 anni. Vi rientra l’imposta di registro, quella di bollo, i contributi alla Camera di Commercio, l’imposta ipotecaria e quella catastale, il canone Rai.

 

note

[1] CTP Milano, sent. n. 3544/19.

[2] Cass. sent. n. 30362/2018 del 23.11.2018

[3] Cass. S.U. sent. n. 23397/2016.

[4] CTR Catania, sent. n. 4963/2011; Trib. Roma, sent. n. 981/1990. Cass. ord. n. 20213/2015. CTP Avellino, sent. n. 267/2017M, CTR Catanzaro sent. n. 173/16; CTP Reggio Calabria, sent. del 16.04.2014; CTR Lombardia, sent. n. 1883/16/2018.

[5] Art. 2943 cod. civ.

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/342363_le-tasse-hanno-tutte-le-stessa-prescrizione

 

 


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