PREMI ANTIEVASIONE, IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE IL PARERE E RIMANDA LA QUESTIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. DUBBI CIRCA GLI EFFETTI SULLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
Come si ricorderà il Ministro Padoa Schioppa alla firma del Decreto di ripartizione delle somme dei cd premi antievasione aveva inviato una richiesta di parere al Consiglio di Stato sull'applicabilità della norma al personale della GdF, a seguito di un OdG del Senato, che impegnava il Governo ad inserire tra i destinatari anche i militari della GdF.
Il Ministro Tremonti ha quindi ritirato il Decreto e con la recente Manovra finanziaria (art. 67, c. 1, D.L. 112/2008 del 25/06/2008) ha disposto il taglio retroattivo di un 10% delle somme, prevedendo, per legge, l'attribuzione di 20 milioni di euro al FAF (Fondo assistenza finanzieri); la manovra ha inoltre sospeso i premi per l’anno 2009 e diminuiti di un ulteriore 20% a partire dal 2010 (commi 2 e 3).
Arriva ora la decisione del Consiglio di Stato che sospende il proprio parere, e chiede chiarimenti alla Ragioneria Generale dello Stato ed alla Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri su due aspetti principali: quello riguardante l'individuazione di somme destinate al potenziamento delle Amministrazioni e quella, ancora più delicata, relativa ai riflessi che questi eventuali benefici economici avrebbero su tutto il personale civile e militare degli altri corpi di polizia.
CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione Terza del 27 maggio 2008
N° Sezione prot. 1621/2008
Oggetto: quesito proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze concernente l’attribuzione di premio incentivante agli appartenenti alla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 12, d.l. n. 79/1997
La Sezione
Vista la relazione n. 226/CONSUL/4651, in data 30 aprile 2008, pervenuta in data 5 maggio 2008, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio del coordinamento legislativo, chiede il parere sul quesito indicato in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Cons. Rosanna De Nictolis;
FATTO E DIRITTO
1. Il quesito ha ad oggetto la corretta interpretazione dell’art. 12, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
1.1. Tale disposizione prevede l’attribuzione di un premio incentivante al personale dell’amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli uffici adibiti alle attività di controllo fiscale, vendita degli immobili dello Stato, gestione della tesoreria e del debito pubblico, controllo e monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica.
Tale premio è corrisposto sulla base di appositi fondi, cui confluiscono somme quantificate in base ai criteri di cui al co. 1 del citato art. 12, criteri che comportano l’attribuzione di una percentuale delle somme derivanti da svariate attività (somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale; risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti di imposta; maggiori entrate realizzate con la vendita di immobili dello Stato ai sensi dell’art. 3, co. 99, l. n. 662/1996; risparmi di spesa per interessi, connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l’attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici). In sede di contrattazione collettiva integrativa, sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da attribuire a ciascuno degli uffici in relazione all’apporto degli uffici medesimi recato alle attività di cui al co. 1 del citato art. 12.
1.2. L’amministrazione riferisce che i decreti ministeriali finora adottati sulla base del citato art. 12 hanno ascritto al <
Non sono stati ascritti a tale personale i militari della Guardia di Finanza, in base al rilievo che il personale militare ha peculiari istituti retributivi, soggetti a disciplina pubblicistica non privatizzata; e che l’art. 12 citato fa riferimento alla <
1.3. Su tale orientamento si innesta tuttavia, secondo quanto riferisce l’amministrazione, l’ordine del giorno G36.100 approvato dal Senato della Repubblica nella XV legislatura, in data 27 febbraio 2008, accolto da parte del Governo.
Secondo tale ordine del giorno, la Guardia di Finanza è parte integrante dell’amministrazione economico finanziaria e svolge un’attività istituzionale fondamentale anche per il conseguimento delle risorse che l’art. 12, d.l. n. 79/1997 destina al premio incentivante. L’ordine del giorno esprime l’auspicio che si proceda all’applicazione delle disposizioni sul premio incentivante al personale del Corpo della Guardia di finanza, ed impegna il Governo <>.
1.4. L’amministrazione riferisce inoltre la posizione della Guardia di finanza, in linea con quella del surriportato ordine del giorno del Senato. Secondo la Guardia di finanza, non osterebbe a tale interpretazione il riferimento, nel citato art. 12, alla contrattazione integrativa. Infatti per il personale del Corpo della G.d.F., non contrattualizzato, sarebbe utilizzabile il procedimento di cui all’art. 53, d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, che contempla l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale della Guardia di finanza, previa informazione al Cocer. E, tanto, in base alle considerazioni espresse in altro ordine del giorno del Senato, l’OdG G1.100, relativo all’estensione alla G.d.F. di una norma similare all’art. 12 per cui è oggi quesito, e in particolare l’art. 1, co. 14, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286.
1.5. L’amministrazione dell’economia e delle finanze esprime perplessità su tale interpretazione, e ne pone in risalto le criticità applicative, ritenendo che il meccanismo procedurale di cui all’art. 53, d.P.R. n. 254/1999 non sarebbe senz’altro assimilabile alla <
1.6. Pertanto l’amministrazione si interroga sulla possibilità di accogliere l’ordine del giorno del Senato, e conseguentemente sulla possibilità di estendere l’applicazione dell’art. 12, d.l. n. 79/1997, alla Guardia di Finanza, mediante una semplice operazione ermeneutica, anziché mediante un intervento legislativo di modifica del citato art. 12 (quesito n. 1).
1.7. Si interroga, inoltre, sulla possibilità , ove risolto in senso affermativo il quesito n. 1), di sostituire in via esegetica la contrattazione collettiva integrativa con il diverso meccanismo procedurale di cui all’art. 53, d.P.R. n. 254/1999 (quesito n. 2).
1.8. Ancora, quand’anche si superassero questi ostacoli e si ritenesse estensibile in via esegetica l’art. 12 in commento al personale della Guardia di finanza, si porrebbero, secondo l’amministrazione, due ulteriori difficoltà applicative:
- da un lato, considerata la natura premiale del premio incentivante, andrebbe considerato che già esistono specifici compensi incentivanti per il personale della Guardia di finanza appartenente ai Nuclei di Polizia tributaria, e dunque si porrebbe la questione di quale quota parte del premio incentivante di cui all’art. 12 attribuire al personale della G.d.F. che già percepisce altri incentivi (quesito n. 3);
- dall’altro lato, si pone la questione se l’estensione dell’art. 12 in commento alla G.d.F. debba o meno essere retroattiva e, in caso affermativo, con quali modalità debbano essere corrisposti gli arretrati ipoteticamente spettanti e finora non attribuiti (quesito n. 4).
1.9. Infine, l’amministrazione chiede se nell’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 12 sia possibile scindere la disciplina delle somme destinate all’incentivazione del personale da quelle finalizzate al potenziamento dell’amministrazione economica e finanziaria e, in caso di risposta affermativa, con quali modalità attuative (quesito n. 5).
2. La Sezione ritiene necessario acquisire sulla questione anche l’avviso della Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, considerato che ogni intervento che incide sul trattamento economico della Guardia di Finanza ha riflessi indiretti sul trattamento economico delle altre Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché delle Forze armate, ritiene indispensabile acquisire anche l’avviso del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
P.Q.M.
Sospende la pronuncia del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione.