CONCORSI INTERNI PER UFFICIALI GDF DEL RUOLO SPECIALE: L’ORIGINE DELLE DISCRIMINAZIONI - di Gianluca Taccalozzi

giovedì 10 luglio 2008

Per dare una spiegazione formale (giuridica) e sostanziale a quanto recentemente evidenziate da due Ispettori della Guardia di Finanza relative al concorso interno per l’accesso alla categoria ufficiali – ruolo speciale, abbiamo approfondito la problematica in argomento. I casi segnalati fanno riferimento ai requisiti di età anagrafica richiesti per la partecipazione al concorso per interno per Ufficiali – ruolo speciale:

1.  Ispettore con il grado di Maresciallo Aiutante che, sino al 2006 non poteva partecipare al concorso per l’accesso al ruolo speciale riservato ai Marescialli Aiutanti (38 posti), in quanto non in possesso del requisito di età minima di anni 44; mentre dal 2007 non può partecipare al concorso per l’accesso al ruolo speciale riservato agli ispettori (31 posti) perché ha superato il limite massimo  di età previsto 42 anni;

2. Ispettore in possesso di laurea magistrale in economia che non può partecipare al concorso per l’accesso al ruolo speciale riservato agli ispettori (31 posti) perché non in possesso del requisito limite minimo di età previsto 34 anni.

Simili circostanze risultano formalmente giustificate dal D.Lgs. 69 2001 e non, come generalmente si pensa, da atteggiamenti camaleontici del Comando Generale, è infatti il citato decreto delegato a disciplinare i requisiti di età previsti per l’accesso al concorso interno per Ufficiale - ruolo speciale e più precisamente gli articoli 8 (disciplina a regime) e 53 (disciplina transitoria):

 

DECRETO LEGISLATIVO 69 2001

 

articolo 8.  Ufficiali del ruolo speciale.

 

1. Gli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente,nei limiti delle seguente percentuali dei posti complessivamente messi a concorso.

 

a) previo concorso per titoli ed esami riservato:

 

    1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,

 

    2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. ovvero tre annidi anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera. b), del medesimo decreto legislativo:

 

b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento, ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

 

2. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deve aver compiuto il 34° anno di età e non aver superato il 42° anno di età e aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.

… omissis ….

 

Articolo 53.  Disposizioni comuni per il periodo transitorio.

…omissis …

 

4. Sino all'anno 2006:

 

a) sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di 38 tenenti del ruolo speciale in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservati ai marescialli aiutanti che hanno  compiuto il 44° anno di età ed in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, e comma 2. Tra i titoli da valutare ai fini della formazione della graduatoria maggiore valenza è attribuita all'anzianità di servizio e ai periodi di comando territoriale. I vincitori di concorso, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo;

 

b) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è indetto per 4 posti ed è ammesso a partecipare tutto il personale del ruolo ispettori, ad eccezione dei marescialli aiutanti di cui alla lettera a) del presente comma;

 

c) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), è indetto per 4 posti.

 

 

In sostanza, l’accesso al ruolo speciale della categoria Ufficiali:

sino al 2006 era riservato per:

Ø 38 posti ai Marescialli Aiutanti diplomati con almeno 44 anni di età;

Ø 4 posti agli ispettori diplomati con età compresa tra 34 e 42 anni ed anzianità nel grado di 7 anni per i frequentatori del corso biennale e 3 anni per i frequentatori dei corsi speciali;

Ø 4 posti a tutti gli appartenenti al Corpo laureati in servizio permanente con età compresa tra compresa tra 34 e 42 anni;

 

dal 2006 è viceversa riservato per:

Ø il 50% (in genere 17 posti) ai Marescialli Aiutanti diplomati con età compresa tra 34 e 42 anni;

Ø per il 40% (in genere 14 posti) agli ispettori diplomati con età compresa tra 34 e 42 anni ed anzianità nel grado di 7 anni per i frequentatori del corso biennale e 3 anni per i frequentatori dei corsi speciali;

Ø per il 10% (in genere 4 posti) a tutti gli appartenenti al Corpo laureati in servizio permanente, con età compresa tra compresa tra 34 e 42 anni.

Ecco spiegata la situazione del Maresciallo Aiutante del primo caso, se infatti egli non aveva 44 anni sino al 2006 non poteva partecipare al concorso riservato a 38 M.A. e se, ad oggi, ha compiuto 42 anni non può più partecipare al concorso in esame per nessuna delle tipologie previste, in pratica sino al 2006 era troppo “giovane” e dal 2007 è troppo “anziano”.

Il secondo caso è invece da ricondurre al requisito di età minima previsto per la partecipazione al concorso stabilito in 34 anni.

In una delle due lettere si è fatto riferimento ad una recente ordinanza sospensiva del TAR Lazio, la nr.3350 del 2008 che, riprendendo un’ulteriore ordinanza cautelare la nr.3620 del 2006, ha riammesso con riserva al concorso per Commissario di Polizia un M.O. della Guardia di Finanza in precedenza escluso per aver superato il limite di età previsto in 32 anni. Tuttavia i fatti non ci sembrano del tutto comparabili in quanto nel caso in esame è vero sì che il giudice amministrativo ha dichiarato il bando non conforme al comma 6 dell’art.3 della Legge 127 del 1997:

 

LEGGE 127 1997

art.3, comma 6

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non é soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

 

ma non perché il limite massimo di età è illegittimo, bensì per la disparità che creata tra un appartenente alla Guardia di Finanza o all’Arma dei Carabinieri e gli appartenenti alla Polizia di Stato per i quali il suddetto limite anagrafico non sussiste.

Una volta chiarito l’aspetto formale ed accertato che quanto previsto nei bandi di concorso per Ufficiali del ruolo speciale è del tutto lecito, passiamo all’aspetto sostanziale dei fatti in esame, ovvero a rispondere ai seguenti quesiti:

Perché sono stati introdotti i requisiti anagrafici, di permanenza nella qualifica di provenienza, di titoli di studio, per l’accesso alla categoria Ufficiali – ruolo speciale? Quale utilità avrebbero? Quale interesse dell’amministrazione tutelano? Perché prima del 2006 si preferivano Ispettori più “anziani”?

La permanenza della qualifica (nel nostro caso 7 anni o 3 anni a seconda del corso di formazione per ispettori frequentato) è presente nella stragrande maggioranza delle procedure di avanzamento pubbliche (concorsi) e private e garantisce l’esperienza necessaria per sopperire all’eventuale mancanza del titolo di studio.

Il titolo di studio rappresenta, per tutti i concorsi pubblici e per la stragrande maggioranza delle procedure di avanzamento professionali private, il bagaglio culturale necessario e sufficiente per accorciare i tempi di permanenza nella qualifica di provenienza.

Il limite di età massimo (nel nostro caso 42 anni) è in genere presente nella stragrande maggioranza dei concorsi pubblici per l’accesso a categorie professionali superiori  ed è previsto per due motivi, la capacità di apprendimento (in genere superiore in giovinezza) e la convenienza dell’investimento (se un azienda deve investire in formazione su un determinato soggetto e chiaro che preferisca investire su un soggetto più giovane che potrà poi “servire e ripagare” la stessa azienda per un periodo più lungo).

Il limite di età minimo non è invece previsto in quasi nessun concorso pubblico né, tanto meno, nelle procedure di progressione professionale previste nel settore privato e rappresenta un’autentica anomalia delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, Guardia di Finanza (34 anni)  e Arma dei Carabinieri (26 anni - art. 7 co 1 lettera “a” del D.Lgs. 298 del 2000). Tale anomalia diviene ancor più inspiegabile se si considera che il citato limite non apporta nessuna utilità all’amministrazione, anzi, disincentivando la mobilità interna  produce una perdita di motivazione tra il personale, soprattutto tra quello più preparato e produttivo. In verità, appare ragionevole pensare che tali limiti non rappresentino altro che una sorta di protezione del ruolo normale degli Ufficiali (provenienti dalle Accademie). In pratica, si tende a creare una sorta di Ufficiali di serie A (ruolo normale) e Ufficiali di serie B (ruolo speciale) a cui viene, di fatto, preclusa l’opportunità di accedere agli incarichi di vertice.    

Per ciò che riguarda la procedura transitoria prevista sino al 2006, si può ragionevolmente ritenere che questa abbia rappresentato una sorta di “contentino” concesso ai gradi apicali del ruolo ispettori che allora, e per la verità ancor oggi, chiedevano il c.d. ruolo direttivo anziano. Contentino introdotto senza minimamente pensare a quei Marescialli Aiutanti che, allora troppo giovani per partecipare al concorso, si sarebbero poi trovati ad essere troppo anziani nel regime definitivo.

Non è la prima volta che ci troviamo a contestare la normativa che ha interessato il Corpo tra il 1999 ed il 2001, Decreti Legislativi 67 (carriere personale ISAF), 68 (compiti GdiF) e 69 (carriere Ufficiali) e D.P.R. 34 1999 (struttura ordinativa) e quasi sempre, almeno per quanto riguarda le carriere, per gli stessi motivi ovvero la mancanza di meritocrazia e la presenza di paletti e meccanismi vari tesi a premiare la mera anzianità di servizio e/o ad ostacolare la progressione professionale interna e/o a difendere privilegi e benefit ingiustificati ed addirittura controproducenti per la stessa amministrazione. Ci riferiamo, per esempio, alla modifica del concorso interno per Sovrintendenti (D.Lgs. 67/2001 introduzione del concorso per soli titoli) o al potenziamento del livello interregionale nella struttura ordinativa del Corpo (D.P.R.. 34/1999 introduzione dei Comandi Interregionali retti da Generale di Corpo d’Armata), ecc.

All’origine di tale anomalie possiamo individuare almeno tre cause:

Ø            la tendenza del legislatore a produrre riforme indirizzate ad accontentare stati maggiori, sindacati e rappresentanze, piuttosto che pensare a migliorare il servizio pubblico, non si spiegherebbe altrimenti l’introduzione dei concorsi per soli titoli per Sovrintendenti o il regime transitorio del concorso interno per Ufficiali o il potenziamento del livello interregionale nella struttura ordinamentale del Corpo;

Ø            i limiti strutturali dei COCER, composti, per lo più, da gradi apicali a causa dell’attuale sistema di voto, con la conseguenza di proposte e pareri spesso tendenti a tutelare appunto quei gradi apicali, si spiegano così le richieste di concorsi per soli titoli per Sovrintendenti o del regime transitorio del concorso interno per Ufficiali;

Ø            la scarsa cultura manageriale e la forte connotazione gerarchico-burocratica dello stato maggiore del Corpo che spiega l’estrema tutela del ruolo normale degli Ufficiali con il limite di età minimo per l’accesso a ruolo speciale degli Ufficiali o il potenziamento del livello interregionale nella struttura ordinamentale del Corpo.

 

 

GIANLUCA TACCALOZZI

Segretario Sezione Ficiesse Roma

gianlucataccalozzi@alice.it

 


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