LA NORMA SULLA SPECIFICITÀ C’È GIA' (MA INATTUATA) DAL 1978 – di Luca Tartaglione

domenica 13 luglio 2008

Accade che, oggi, noi delegati caliamo sul tavolo delle trattative politiche la nostra "condizione militare" perché il Legislatore la traduca in norma ordinamentale. Ma per farne cosa? Per sancire che la nostra organizzazione si regge su di un complesso di norme e regolamenti, che caratterizza una condizione specifica e che pertanto da sottrarre dalla “scure” dei Ministri dell’Economia e delle Finanza?

Per dire ciò basterebbe una previsione di legge che disponesse: “Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali. Lo Stato (in ossequio della specificità) predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita”.

Sennonché questa norma è già vigente! Essa è stata gia scritta e non è altro che l’articolo 3 della Legge 382/78. Una delle tante incompiute che impegnarono i grandi Legislatori dell’epoca nell’individuare i pilastri della c.d.  "specificità militare" da posizionare, già allora, in un “nuovo” e preciso ordinamento giuridico, laddove la “specificità” doveva costituire per lo Stato un obbligo di garantire ai militari - cui spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini ma impossibilitati a rappresentarsi per le conclamate limitazioni di diritto - un dignitoso trattamento di vita.

Un dignitoso trattamento di vita destinato a chi, nel percorso della sua carriera, deve felicemente convivere, insieme ai suoi cari, con la strofa  “siam pronti alla morte, l'italia chiamò”.

Certo ci sarebbe da fare uno studio, peraltro agevole, per individuare dal ‘78 ad oggi quali benefici la Legge ha prodotto in relazione all’obbligo per lo Stato italiano di garantire ai militari un dignitoso trattamento di vita e quante limitazioni ha concretamente imposto nell’esercizio dei normali diritti (basti leggere la motivazione con la quale il Consiglio di Stato esclude i dipendenti militari dall’ambito applicativo dell’art. 42 bis, D.Lgs n. 151/2001 negando, ai militari e loro familiari i benefici dell’istituto dell’assegnazione temporanea che mira, esclusivamente, a tutelare interessi di matrice Costituzionale come, appunto, i diritti costituzionalmente protetti della famiglia.

Ma torniamo ad oggi.

C’è da chiedersi se sarebbe bastato al ministro Tremonti ed al ministro Brunetta già la lettura del vigente e stagionato art. 3 del 1978 a tener conto della specificità del comparto, magari prevedendo un apposito DPCM, teso a stabilire specifici criteri e modalità applicative per il personale delle Forze armate, in relazione agli articoli 65, 66, 67, 70, 71 e 72 dell’oramai famosissimo D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Io, molto modestamente, dico di si.

Ed allora dunque cosa stanno chiedendo, di nuovo, i COCER ed i Sindacati?

Stanno chiedendo una legge che consenta loro di concertare con il Governo oltre all’impiego di tutte le risorse destinate ai periodici rinnovi contrattuali del comparto (decreto legislativo 195/95), l’individuazione delle norme e delle risorse aggiuntive volte a dare concretezza sotto gli aspetti economici, normativi e previdenziali alla c.d. specificità del comparto.

Atteso che, come si dice dalle mie parti, “mai più nera della mezza notte”, ritengo di poter affermare che se la norma venisse legiferata in siffatto modo potrebbe portare ai militari solo benefici. In sostanza sarebbe un primo piccolo, ma determinante, passo verso quell’unica “strada maestra”, peraltro sancita (e forse dimenticata) nelle LINEE GUIDA PER IL PATTO PER LA SICUREZZA  e sottoscritta dal Governo Italiano in data 27 luglio 2007, materializzata dalla necessità oramai vitale di dare seguito ad una profonda revisione della normativa che disciplina le rappresentanze democratiche dei militari e la SPECIFICITÀ SACROSANTA DEI MILITARI che, nel contemperare le esigenze relative alle particolari modalità operative che caratterizzano la funzione degli appartenenti alla carriera militare, riconoscano un ruolo effettivamente negoziale dei delegati attraverso dei percorsi democratici che esaltino il mandato di rappresentanza conferito dai lavoratori.

LUCA TARTAGLIONE

Delegato Co.Ce.R. Esercito

 


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