LA PROROGA DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEI FINANZIERI DEL NORD-OVEST, PROBABILI MOTIVI DI UNA DECISIONE SENZA PRECEDENTI E SUOI EFFETTI SUL PERSONALE DEL CORPO - di Gianluca Taccalozzi
In due precedenti articoli dello scorso anno (pubblicati sul sito www.ficiesse.it in data 06.10.2007 e 12.12.2007) avevamo anticipato alcuni effetti distorsivi che il nuovo Testo Unico sulla mobilità del personale della Guardia di Finanza avrebbe potuto produrre in sede di applicazione.
Tra tali effetti avevamo evidenziato quelli causati dai nuovi punteggi collegati alla distanza chilometrica (notevolmente incrementati rispetto agli anni precedenti, tanto da acquisire maggior rilievo rispetto all’anzianità di servizio) ovvero il notevole incremento del numero di finanzieri trasferiti dalle (meno ambite) regioni del nord alle (più ambite) regioni del sud.
Nell’occasione, avevamo anche rappresentato che la modifica di punteggio della distanza chilometrica rispondeva ad alcune precise esigenze dell’Amministrazione e in particolare alla necessità di “ringiovanire” i reparti del sud. Non si sarebbe spiegato altrimenti il mancato riconoscimento degli anni pregressi trascorsi nelle regioni del nord al personale attualmente in forza in regioni intermedie, cioè più vicine alle sedi meridionali ambite.
In pratica, gli esiti di tali scelte del nuovo Testo Unico sono stati scaricati sulle spalle del personale del Corpo. in questo caso, di quello più anziano o in precedenza trasferito in regioni intermedie dopo periodi, anche lunghi, di permanenza in regioni molto più lontane dalla sede richiesta.
Quindi, come era prevedibile, il piano impieghi del 2008 ha riservato al personale in servizio nei reparti del nord Italia la maggior parte dei posti disponibili al sud, provocando, oltre alla discriminazione appena descritta nei confronti dei più anziani, anche un deficit nella forza effettiva delle regioni settentrionali e, in particolare, di quelle dell’Italia nord-occidentale, mentre le regioni del nord-est hanno potuto far fronte alla situazione riutilizzando il personale impiegato nei reparti (ormai chiusi) al confine con Slovenia ed Austria.
Tale deficitaria situazione della forza organica delle regioni del nord-ovest è stata probabilmente aggravata, fino a diventare insostenibile, da altre due circostanze riguardanti i corsi allievi in atto presso le Scuole del Corpo.
Infatti:
1) i neo Marescialli del corso biennale 2007-2008 verranno assegnati più ad agosto, come avveniva negli anni scorsi, ma nella seconda metà di novembre (il corso terminerà, infatti, il 14.11.2008);
2) i neo Finanzieri usciranno dai reparti d’istruzione a gennaio del prossimo anno (il corso di dodici mesi è iniziato il 21.01.2008).
Questi i motivi che, con ogni probabilità, hanno indotto la Gerarchia ad assumere in questi ultimi giorni due decisioni urgenti.
La prima è stata la sospensione, con il radiomessaggio n. 21248 del 16.07.2008 del Comando Interregionale Italia nord-occidentale, dei trasferimenti già disposti con il piano di impieghi 2008, per il ruolo Ispettori, prorogati a dicembre 2008, in attesa dei neo-Marescialli licenziati dal corso biennale 2007-2008 e per gli altri ruoli sino a febbraio 2009, in attesa dei neo-Finanzieri licenziati dal corso annuale 2008.
La seconda decisione, stando ai messaggi inseriti nel forum internet di Ficiesse, consisterebbe in una serie di distacchi temporanei di personale da altre regioni alle regioni del nord-ovest fino (analogamente a quanto già descritto nel precedente punto) a dicembre 2008 per il ruolo Ispettori e Sovrintendenti e a febbraio 2009 per Appuntati e Finanzieri. Tale provvedimento sarebbe probabilmente finalizzato a coprire i casi di accoglimento delle istanze (esplicitamente previste dal radiomessaggio 21248) presentate fino al 24 luglio dai militari per mantenere le precedenti decorrenze e per coprire le deficienze di organico che comunque si verificheranno al termine dei corsi allievi Marescialli e allievi Finanzieri (in tale caso i distacchi diverrebbero trasferimenti definitivi).
Pertanto, se, come sembra probabile, il quadro dovesse essere quello appena descritto, ne deriverebbe che gli effetti di valutazioni errate (svolte in sede di redazione del Testo unico sulla mobilità e di proroga della durata del corso biennale AA.MM) andrebbero, ancora una volta, a scaricarsi sui militari e sulle loro famiglie.
Va detto, peraltro, che sui provvedimenti di cui si tratta sussistono dubbi in punto di completa legittimità. Infatti:
1) la sospensione della decorrenza dei trasferimenti previsti dal piano di impieghi 2008 già disposta per l’01 agosto 2008 con la nota del Comando Generale 172826, 172846 e 172853 del 27.05.2008 appare in contrasto con quanto disposto a pagina 30 del Testo Unico sulla mobilità (circolare 255300 del 01.08.2007), dove si elencano i casi previsti per il ritardo dell’effettuazione del movimento che, comunque, devono tempestivamente segnalati dal Comando di Corpo. Allo stesso Comandante di Corpo è data facoltà di ritardare il movimento fino a 10 giorni, mentre tutti gli altri casi sono esplicitamente esclusi. Inoltre, nel caso specifico, l’esito dei trasferimenti a domanda era ampiamente prevedibile e comunque sostanzialmente già noto dal 27 maggio 2008, le date di fine corso AA.MM era nota già da prima di Pasqua, mentre la data di fine corso AA.FF. era nota già da gennaio 2008, per cui il provvedimento di straordinario di sospensione in parola poteva e doveva essere adottato molto prima evitando inutili disagi al personale interessato;
2) il distacco temporaneo è una prassi non disciplinata da norme. Per la Guardia di Finanza è previsto a pag. 97 del Testo Unico sulla mobilità, dove si dispone che se un militare (senza distinzione tra coniugato o celibe o tra in spe ed in fv) viene temporaneamente distaccato presso un reparto diverso da quello di appartenenza, per sopperire a determinate esigenze temporanee o in attesa di trasferimento definitivo non spetta il trattamento previsto dalla legge 86/2001 (ex legge 100/1987), stante la temporaneità del movimento. Sul punto, anche se a supporto di tale posizione esistono diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato (sentenze Sezione IV n. 5966/2000 e n. 271/1995), tuttavia rimangono, a nostro giudizio, dubbi legati all’opportunità del provvedimento, alla durata del distacco e soprattutto al diritto all’indennità di missione, prevista in casi simili, come ad esempio, per i frequentatori dei corsi interni per Sovrintendenti o Ispettori i quali per il periodo del corso vengono inviati in missione a L’Aquila e non in posizione di distacco. D’altra parte, se così non fosse il distacco potrebbe essere prorogato all’infinito divenendo di fatto un trasferimento definitivo non coperto da indennità di trasferimento e/o di missione.
In ogni caso, a parte i ricorsi che tali provvedimenti potrebbero causare nei prossimi giorni, sembrano necessarie, modifiche urgenti al Testo Unico sulla mobilità ed al metodo di attribuzione del punteggio relativo alla distanza chilometrica per evitare che questa situazione, singolare quanto imbarazzante, possa riproporsi ad agosto del 2009 e, soprattutto, una maggiore attenzione alla gestione del personale nell’ambito dei trasferimenti allorquando si va ad interessare anche il nucleo familiare del dipendente.
GIANLUCA TACCALOZZI
Segretario Sezione Ficiesse Roma