STRETTA SULLE ASSENZE PER MALATTIA. LE TRATTENUTE SCATTANO DAL 26 GIUGNO INDIPENDENTEMENTE DAL CCNL APPLICATO. NIENTE TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI E VISITA MEDICA D'OBBLIGO (ITALIAOGGI)
ITALIA OGGI - Pag. 19 - 01/08/08
LA MANOVRA/ Le trattenute scattano dal 26 giugno indipendentemente dal Ccnl applicato
STRETTA SULLE ASSENZE PER MALATTIA
Niente trattamenti economici accessori e visita medica d'obbligo
di Giuseppe Rambaudi
Tagli a tutte le forme di trattamento economico accessorio per le assenze per malattia fino a 10 giorni a partire dal 26 giugno ed obbligo di sottoporre i dipendenti a visita medica di controllo. Sono queste le disposizioni del dl 112, volute da Renato Brunetta, che più hanno colpito la pubblica opinione e su cui tra le amministrazioni si registrano ancora troppi ritardi e sono segnalati molti dubbi. E dire che le norme sono insolitamente assai chiare ed alcuni punti di criticità sono stati chiariti dalla tempestiva presa di posizione dell'Aran sulle voci che devono essere comprese nel taglio e dalla circolare del ministro della funzione pubblica n. 7/2008. Queste disposizioni non sono state modificate dall'esame parlamentare, se non prevedendo una esclusione per le assenze dei dipendenti delle forze del comparto sicurezza derivanti da traumi o lesioni che si sono prodotte in attività di addestramento e/o operative.
Gli enti devono effettuare dallo scorso 26 giugno, cioè dalla data di entrata in vigore del Decreto, le trattenute su tutte le forme di trattamento economico accessorio in godimento ai segretari, ai dirigenti ed ai dipendenti. Infatti la disposizione si applica senza alcuna esclusione a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dal loro contratto. La norma di legge, che non può essere modificata dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, prevede che queste risorse siano utilizzate come economie, al fine di migliorare l'andamento della gestione. Viene esplicitamente vietata la loro utilizzazione, sotto qualsiasi forma, come fonte di aumento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa. La violazione di questa disposizione determina, inevitabilmente, l'insorgere di responsabilità amministrativa in capo ai soggetti che si rendono responsabili della violazione.
Le voci comprese nel taglio sono tutte quelle relative al rio. Tra esse deve essere inserita anche l'indennità di comparto, che viene corrisposta a tutti i dipendenti sulla base della categoria di inquadramento, ma che ha natura di forma di trattamento economico accessorio. Non importa che essa entri a far parte delle voci che sono interamente pensionabili, in considerazione del carattere fisso e ricorrente: rimane pur sempre una forma di trattamento economico accessorio. A maggior ragione sono comprese nel taglio anche l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa, per i dirigenti e per i segretari, nonché l’indennità di vigilanza, l’indennità per il personale educativo e docente e l'indennità per specifiche responsabilità . Gli altri compensi accessori sono già sulla base delle disposizioni contrattuali subordinate alla effettiva presenza.
Le ritenute devono essere effettuate per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia. Sono escluse unicamente le assenze dovute ad infortuni sul lavoro, i ricoveri ospedalieri, i ricoveri in day hospital e le terapie ed salvavita. Da evidenziare che il taglio non riguarda i primi dieci giorni di assenza per malattia nel corso dell'anno, ma i primi dieci giorni di ogni malattia. Sono da considerare escluse le malattie che si protraggono, cioè quelle in cui il dipendente, senza tornare in servizio, presenta una nuova certificazione medica di prolungamento della durata della assenza. L'altro aspetto su cui si stanno registrando criticità è costituito dal drastico allungamento della durata delle ed fasce di reperibilità , cioè del periodo in cui il dipendente assente per malattia deve trovarsi presso il proprio domici1io a disposizione dell'eventuale visita di controllo. La fascia di reperibilità determina un obbligo di permanenza presso l'abitazione anche per le malattie per le quali il medico consente espressamente di uscire dal domicilio. Il lavoratore che abbia la necessità di assentarsi, ad esempio per visite mediche e/o esami clinici o di laboratorio, deve tempestivamente avvertire l'ente in modo che esso comunichi al medico fiscale tale assenza. Con le nuove regole tale fascia si estende anche alla domenica, agli altri giorni festivi ed al sabato, nel caso in cui questa non sia una giornata lavorativa, ed inoltre si toccano le 11 ore giornaliere, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20: è evidente che il legislatore ha voluto creare una condizione di ulteriore scorag-giamento per i fenomeni di assenteismo. La norma di legge ci ricorda, infine, che le amministrazioni hanno l'obbligo di carattere generale di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo già dal primo giorno dì malattia; ogni deroga di questo principio di carattere generale deve essere adeguatamente motivato.