VERBALI DI VERIFICA CON TEMPI STRETTI. PRIME INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE PREVISTA DAL DL 112 - CHIUSURA VERBALI, PARTE L’ESAME DI CONVENIENZA (da ItaliaOggi e Sole24Ore)

lunedì 11 agosto 2008

SOLE24ORE – Pag. 29 – 8 agosto 2008

 

Gli accertamenti. La partita dei «Pvc»

 

CHIUSURA VERBALI, PARTE L’ESAME DI CONVENIENZA

 

di Deotto Dario

 

Primo appuntamento al 30 settembre per la nuova adesione sui verbali di constatazione.

Una scadenza importante, legata direttamente alla manovra d'estate, approvata martedì dalla Camera in via definiva, e che imporrà valutazioni attente ai contribuenti. Anche se l'appeal del nuovo istituto appare comunque molto limitato.

Con la conversione in legge della manovra d'estate 2008, viene stabilito, innanzitutto, che solo i verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (25 giugno 2008) possono formare oggetto di definizione. Viene poi previsto che per i processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 112, il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente il 30 settembre 2008, mentre, "ordinariamente", il contribuente potrà manifestare l'adesione al verbale entro i 30 giorni successivi alta consegna. Un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (che dipende dal momento in cui sarà pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il provvedimento) fisserà le modalità di effettuazione dell'adesione.

A regime, l'ufficio notificherà al contribuente, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione, l’atto di definizione dell'accertamento parziale. Per i verbali consegnati al contribuente entro il 31 dicembre 2008, invece, viene previsto che il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale sarà il 30 giugno 2009.

La versione definitiva del provvedimento stabilisce poi che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, l’ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo sulla base dell'articolo 14 del Dpr 602/1973. Va notato che la disposizione non fa riferimento all'iscrizione a ruolo solo per eventuali rate non pagate, in caso di pagamento rateale, ma per tutte le somme dovute. Si è dell'avviso, quindi, che l'adesione ai processi verbali si perfezioni con la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale da parte dell'ufficio. L'atto costituisce titolo esecutivo per richiedere, in caso di mancato pagamento, le somme indicate.

Venendo agli aspetti sostanziali dell'adesione, viene confermato che il vantaggio risulta dalla riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo anziché a un quarto, come avviene con l'accertamento con adesione "ordinario". Il fatto che le penalità vengano ridotte a uh ottavo del minimo non appare, però, un grande vantaggio, visto che nell'accertamento con adesione ordinario si ottiene mediamente una riduzione della pretesa impositiva nell'ordine del 30/40% (si veda la delibera della Corte dei conti n. 10/2008). Per la nuova adesione ai pvc bisogna invece accettare totalmente la pretesa dell'ufficio.

Sicché se, a fronte dei rilievi contenuti in un  verbale di constatazione, deriva per il contribuente, per esempio, una maggiore imposta pari a 1000, conseguente a una presunta infedeltà della dichiarazione, poiché per quest'ultima violazione le sanzioni vengono irrogatene nella misura dal 100 al 200 % della maggiore imposta, la penalità dovuta, nel caso di adesione al verbale, sarà pari a 125.

Con l'accertamento con adesione "ordinario", invece, supponendo un "accordo" inferiore (per il contribuente) alle "medie" segnalate dalla Corte dei Conti (per esempio con una riduzione pari al 20%) la maggiore imposta dovuta, tornando all'esempio, risulterà pari a 800 euro, con le sanzioni che si applicano nella misura di un quarto, cioè pari a 200.

Il "costo" della definizione, secondo le regole dell'accertamento con adesione "ordinario", risulta quindi pari a 1.000 (8oo più 200). Mentre nel caso dell'adesione integrale al pvc, il costo complessivo è maggiore,essendo pari a 1.125 (1.000 euro dell’imposta e 125 delle sanzioni). Elementi che impongono una valutazione attenta dello strumento da utilizzare per gestire la propria situazione.

Va segnalato, infine, che la l’adesione risulta possibile solo per le imposte sui redditi e l’Iva. Non ad esempio per l’Irap. Il che appare molto strano, soprattutto quando i rilievi ai fini delle imposte sui redditi e Iva hanno delle “ricadute” sul tributo regionale.


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