DA UN TENENTE COLONNELLO DELLA GDF: UNDICI MOTIVI PERCHÉ L'AVANZAMENTO A COL. SPAD AVVENGA AD ANZIANITÀ

giovedì 11 settembre 2008

MOTIVAZIONI A BASE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1973 N. 804

 

1.     Attuale disparità economica con la categoria dirigenti. Infatti l’introduzione della cosiddetta indennità perequativa ha infranto, di fatto, il preesistente principio di eguaglianza retributiva per gli ufficiali, all’atto del raggiungimento senza demerito  delle soglie temporali previste, equiparato al trattamento economico complessivo spettante ,rispettivamente, al Colonnello ed al Generale di Brigata. Detta equiparazione ai citati dirigenti era finalizzata a fornire almeno una gratificazione economica a tutti coloro che,causa il restringimento del vertice della piramide di carriera, pur essendo valutati idonei al grado superiore, non possono accedervi per mera carenza dei  posti disponibili;

 

2.     il Consiglio di Stato ,a seguito di numerosi ricorsi presentati, ha infine rigettato la richiesta di ulteriore equiparazione dei direttivi anche riguardo alla percezione dell’indennità perequativa da cui, questi ultimi, erano stati esplicitamente esclusi all’atto dell’introduzione normativa della stessa. In particolare, il Consiglio aveva concluso che l’ indennità era da ricollegare allo specifico grado  rivestito , indipendentemente dall’effettivo svolgimento delle correlate funzioni dirigenziali che poteva anche non verificarsi. Per quanto precede si  è così venuta a ricostituire la vecchia disparità e la  conseguente  riapertura della problematica afferente alla mancata, legittima progressione di carriera da parte della grande maggioranza dei Tenenti Colonnelli;

 

3.     la legge 27 Dicembre 1990, n 404, all’art. 9, 1° comma, aveva sostituito l’ultimo comma dell’art.5 della legge 10/12/1973 n 804, con il seguente: “L’UFFICIALE PROMOSSO NON E’ PIU’ VALUTATO PER L’AVANZAMENTO, RIMANE NELLA POSIZIONE DI “A DISPOSIZIONE" ANCHE NEL NUOVO GRADO ED ANCHE IN SOPRANNUMERO OLTRE IL NUMERO CHIUSO …( OMISSIS )." Norma, questa, poi abrogata, a decorrere dal 31 Dicembre 1990, dallo stesso art.9, 2°comma. ( Per :” anche in soprannumero oltre il numero chiuso”, deve intendersi Il limite degli Organici di cui all’art.3 della citata legge n 804).

 

4.     Il cosiddetto RIORDINO DELLE CARRIERE è una trattazione che, per quanto prevista, attende, ormai da lungo tempo, di essere discussa ed approvata in sede legislativa. La modifica della legislazione di cui trattasi è, certamente, da ricomprendersi in tale ambito.

 

5.     Alla luce di quanto esposto, urge dare  soluzione ad una rilevante problematica che risulta di fondamentale importanza per moltissimi ufficiali , la cui persistenza incide senza alcun dubbio negativamente riguardo alle motivazioni al lavoro dei medesimi, di fatto privi di sbocchi di carriera. Si pensi alla  profonda frustrazione in cui gli interessati si trovano ad espletare le proprie delicate mansioni ed il protrarsi di tale negativo stato d’animo per lunghi anni, fino al raggiungimento del limite di età lavorativa Nel contempo,occorre  salvaguardare  i prioritari interessi dell’Amministrazione di appartenenza ed evitare,perciò, il protrarsi di situazioni di grave disagio e conflittualità.

 

6.     Pertanto si propone di rendere definitivamente operante , ripristinando in toto il dettato  a suo tempo abrogato dell’ultimo comma del menzionato art.5 della legge 804/1973 ( Vgs testo punto 3. ),  norma la cui esistenza annulla la barriera del numero chiuso, rappresentato dal limite dell’organico del ruolo di appartenenza, per la promozione al grado di Colonnello nel ruolo permanente a disposizione.

 

7.     La prospettazione di cui sopra sarebbe certamente efficacemente risolutiva nei confronti delle aspettative corali degli Ufficiali, specialmente i più anziani ed, inoltre, con un costo aggiuntivo assolutamente modesto per il bilancio dello Stato ( la promozione annuale a Colonnello SPAD di un numero oltremodo limitato di Tenenti Colonnelli, i quali rimangono in tale ruolo per soli 3 anni ) rappresenterebbe la fine della validità di rivendicazione di aumenti retributivi “ a pioggia “da parte dell’intera, numerosa,categoria degli Ufficiali Superiori (Maggiori-Tenenti Colonnelli).Si pensi al cosiddetto “ ASSEGNO DI VALORIZZAZIONE “, detto anche Vice Dirigenziale, percepito dagli anzidetti , la cui entità ,  appena 134,77 euro mensili lordi, è bloccata da anni. Un aumento sensibile di tale importo, moltiplicato per molte migliaia di aventi diritto, risulterebbe immensamente superiore e , verosimilmente, insostenibile per le esangui casse dello Stato. Con la semplicissima riforma di cui al punto 6. , ad un costo addirittura risibile,tutto ciò troverebbe eccellente soluzione!

 

8.  La riportata somma di 134 euro , ad avvenuta nomina a Colonnello spad, viene poi ad essere assorbita nell’indennità di perequazione corrispondente al grado  Superiore !  In considerazione della costituzione di questa ottima valvola di sfogo per i Tenenti Colonnelli, al termine della carriera, non vi sarebbe quindi motivo di incrementare l'entità attuale dell'assegno vice-dirigenziale che potrebbe rimanere immutato sine die!

 

9. Con la prospettata modifica della legge 804/1973, tutti i Tenenti Colonnelli, senza demerito, che si trovino nelle condizioni previste dalla medesima sarebbero promossi al grado superiore negli ultimi tre anni dal limite d’età,anche in soprannumero rispetto all’organico del proprio ruolo!

 

10.   La riforma di cui sopra,oltre alla notevole convenienza finanziaria per lo Stato,sarebbe indubbiamente enormemente gradita dagli ufficiali direttivi, in particolare dai Tenenti Colonnelli, grado numericamente maggioritario, nonché spina dorsale dell’intera categoria e sarebbe intesa quale finalmente risolutoria di una problematica  coralmente sentita. L’aumento “ a pioggia “ fin qui destinato, indiscriminatamente,  a tutti gli ufficiali superiori, anche se ulteriormente protratto con sensibili incrementi, ben difficilmente verrebbe considerato appagante , anzi lascerebbe immutate le ragioni profonde del malcontento! Infine, ove la promozione a Colonnello spad fosse effettivamente considerata “ in soprannumero “ rispetto all’organico dei ruoli di riferimento, la percentuale dei posti fino ad ora occupati in tale ambito sarebbe esclusivamente fruibile dai Colonnelli in SPE.  Per tutti gli ufficiali , è da sottolineare, il senso della Militarità ne uscirebbe certamente alquanto rafforzato.

 

11. Inoltre, al fine di cui sopra, volendo considerare quale ulteriore filtro per l’accesso a tale peculiare  “ ruolo a disposizione “ e, quindi alla conseguente valutazione, in questo caso oltre l’0rganico di riferimento, il criterio dell’anzianità della nomina a Tenente Colonnello, si può prospettare anche la modifica dell’art. 6 della legge n.804/1973 nel senso sottonotato: 

 

- dopo che “ siano stati valutati per almeno tre volte ai fini dell’avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro,” aggiungere, nel prosieguo, la seguente allocuzione : “ con un’anzianità nel predetto grado non inferiore a dieci anni, “ .

 

 

 

 


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