SPECIALE DECRETO 112, CONFERMA DALLA CIRCOLARE N. 8 DEL MINISTRO BRUNETTA: SI APPLICANO ANCHE AI FINANZIERI LE NUOVE NORME SUI RIPOSI MEDICI. QUALCHE ESEMPIO TUTT'ALTRO CHE PARADOSSALE - di Simone Sansoni

mercoledì 17 settembre 2008

Per coloro che inspiegabilmente nutrivano ancora qualche speranza che le nuove norme sulle assenze per malattia (art. 71 del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) non fossero applicabili agli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate, in nome di una improbabile quanto indefinibile “specificità ” del personale, ci ha pensato il Ministro Brunetta a fugare qualsiasi dubbio.

Il responsabile della Funzione Pubblica ha infatti diramato la circolare nr. 8/2008 del 05/09/2008 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti) nella quale vengono presi in considerazione alcuni aspetti dell’articolo 71; in particolare al par. 1 viene proprio trattata l’applicazione delle nuove norme al personale del comparto sicurezza e difesa. La circolare sottolinea che la legge di conversione del D.L. (legge n. 133 del 2008) ha introdotto dopo il primo comma dell’art. 71 il comma 1-bis il quale stabilisce che: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività  operative ed addestrative.”.

Paradossalmente, se prima era lontanamente possibile qualche dubbio sull'applicazione delle disposizioni anche per il comparto sicurezza, il governo introducendo quell’emendamento all’originale versione della norma ha tolto ogni perplessità ; infatti il Ministro nella circolare 8/2008 puntualizza che trattasi di una esclusione nell’applicazione della nuova disciplina che riguarda, dal punto di vista soggettivo, il personale del comparto sicurezza e difesa e, dal punto di vista oggettivo, gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività  operative ed addestrative.

Ne consegue quindi che in mancanza di uno dei due suddetti requisiti (quello soggettivo o quello oggettivo) non potrà  applicarsi l’esclusione introdotta in sede di conversione: qualche esempio concreto.

Un appartenente all’ispettorato dell’INPS, sig. Tizio, mentre sta svolgendo una ispezione in un cantiere, inciampa nel materiale edile e si ferisce ad una gamba; il medico di base gli prescrive quindi un periodo di riposo di 10 giorni durante i quali si assenterà  dal lavoro. In questo caso non potrà  escludersi l’applicazione delle nuove norme trattandosi di dipendente pubblico non appartenente al comparto sicurezza e difesa: manca il requisito soggettivo (fatto salvo un trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi dell’INPS, che sinceramente non conosco).

Se al posto di quell’ispettore INPS si fosse trattato del Finanziere Caio potrà  invece non applicarsi l’art. 71 del Decreto Brunetta trattandosi appunto di dipendente pubblico appartenente al comparto sicurezza che ha riportato una lesione in attività  operativa: siamo in presenza sia del requisito soggettivo che di quello oggettivo (in tale caso sorge però un dubbio su chi, come e quando debba far rilevare che la lesione è stata riportata in attività  operativa: l’interessato o l’amministrazione d’appartenenza?)

Se però il medesimo Finanziere Caio contrae l’influenza con 10 giorni di riposo medico perchà© contagiato dalla moglie, allora dovrà  applicarsi completamente l’art. 71 senza alcuna deroga. Infatti anche se siamo in presenza del requisito soggettivo (dipendente pubblico del comparto sicurezza), manca quello oggettivo (lesione riportata in attività  operativa o addestrativa).

Vi sono tuttavia molti aspetti che il Ministro Brunetta non ha ancora chiarito: innanzitutto cosa si intenda per lesione. Prendendo sempre come cavia lo sfortunato Fin. Caio, si ipotizzi che questi venga impiegato in un lungo turno di beni viaggianti durante il quale sia stato impegnato per ore sotto un micidiale acquazzone; la mattina dopo il nostro Fin. Caio si sveglia febbricitante tanto che il medico di fiducia gli prescrive 5 giorni di riposo medico: il malessere di Caio può forse definirsi una “lesione” riportata in attività  operativa? Oppure per lesione si deve strettamente intendere ciò che in gergo medico viene definita una “qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento”?

L’enigma che forse più servirebbe dipanare, ma sul quale invece il Ministro non si sofferma nella circolare n. 8, è invece quali siano per gli appartenenti alle Forze di Polizia quelle “indennità  o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo” che devono essere esclusi dal trattamento economico fondamentale per i primi 10 giorni di malattia (art. 71, comma 1).

La questione è di estrema importanza per il settore poichà© una voce significativa del trattamento economico è composta dall’indennità  mensile pensionabile la cui esclusione comporterebbe un grave danno economico per il personale ammalato.

Tra le altre questioni sommariamente trattate dalla circolare n. 8 merita un cenno la precisazione per la quale la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni; nel caso di assenza per più di dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime economico normale.

Non resta che attendere ulteriori ragguagli da parte dei dicastero e possibilmente anche da parte delle Amministrazioni interessate che al momento sembra non abbiano diramato alcuna disposizione, anche se la norma è in vigore dal 25 giugno 2008.

Infine una riflessione personale sulla politica riguardante i dipendenti pubblici ed i militari alla luce della riforma in questione; ancora una volta risalta il fatto che allorquando vi è da dare un giro di vite, si tratti di assenze o di regime pensionistico, i militari sono considerati ne più ne meno di tutti i dipendenti pubblici civili, mentre quando si tratta di diritti, come quello sindacale, allora il personale con le stellette viene considerato un diverso.

 

SIMONE SANSONI

Comitato di coordinamento precongressuale

Sezione Ficiesse di Torino

simone.sansoni@hotmail.it

 


 


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