SPECIALE DECRETO 112, UNA A UNA LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL PUBBLICO IMPIEGO - a cura di G. Taccalozzi
Di seguito, una breve ricognizione di quelle che riteniamo siano le principali novità per il pubblico impiego del cosiddetto “decreto Brunetta” (decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
La scheda è stata curata da Gianluca Taccalozzi, Segretario della Sezione Ficiesse di Roma (gianlucataccalozzi@alice.it).
SCHEDA SINTETICA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO BRUNETTA PER IL PUBBLICO IMPIEGO
ARTICOLO 46 - “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione”
Questo articolo apporta restrizioni alla possibilità delle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di collaborazione o consulenza a enti o professionisti esterni.
ARTICOLO 46-BIS - “Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali”
Questo articolo, aggiunto in sede di conversione, delega il Ministero della funzione pubblica ad adottare entro 60 giorni un decreto di razionalizzazione e riduzione dei distacchi e dei permessi sindacali. Il relativo risparmio sarà destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del pubblico impiego privatizzato.
ARTICOLO 47 - “Controllo su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”
Prevede l’intensificazione dei controlli tesi a verificare l’esistenza del doppio lavoro non autorizzato. Al tal fine il Dipartimento della funzione pubblica potrà avvalersi della Guardia di Finanza.
ARTICOLO 48 - “Risparmio energetico”
Prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di utilizzare le convenzioni CONSIP per l’approvvigionamento di combustibile per riscaldamento ed energia elettrica o comunque o comunque a prezzi inferiori alle stesse convenzioni.
ARTICOLO 49 - “Lavoro flessibile per le pubbliche amministrazioni” (c.d. “salva Poste”)
Questo articolo elimina la possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato in caso di improprio utilizzo del lavoro a tempo determinato o flessibile, che sarà viceversa compensata dal solo indennizzo (con effetto anche sul contenzioso in corso). Lo stesso articolo prevede responsabilità economiche e disciplinari in capo al dirigente che si macchi ci improprio utilizzo delle forme di lavoro flessibile (senza effetto retroattivo).
ARTICOLO 61 - “Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica”
Impone una lunga serie di tagli alla spesa pubblica che prevedono, tra l’altro il taglio alle esternalizzazioni e la valorizzazione delle risorse umane già presenti nella pubblica amministrazione.
Parte dei risparmi così ottenuti saranno destinati, dal 2009:
Ø per una quota parte di almeno 200 milioni di euro, alla sicurezza pubblica per l’assunzione, in deroga alle norme che impongono la limitazione del turn over del pubblico impiego (comma 17);
Ø per una quota parte di almeno 200 milioni di euro, al finanziamento della contrattazione integrativa del pubblico impiego “privatizzato” (comma 17);
Ø per almeno 100 milioni di euro alla sicurezza pubblica “urbana”.
ARTICOLO 64 - “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica”
Stabilisce tagli alla spesa per il personale del comparto scuola con particolare riferimento:
Ø al numero dei docenti tanto da incrementare, entro l’anno scolastico 2011/2012 di un punto l’attuale portare l’attuale rapporto alunni/docenti, tenendo comunque conto degli alunni diversamente abili;
Ø alla consistenza del personale ATA (amministrativo tecnico ausiliare) che dovrà essere ridotta del 17% nel triennio 2009, 2010, 2011, progressivamente, 1/3 per ogni anno.
ARTICOLO 65 - “Forze Armate”
Apporta pesanti tagli (7% per il 2009 e 40% per il 2010) ai fondi destinati alle Forze Armate dalla Legge 331/2000, al fine di arrivare alla consistenza numerica di 190mila unità prevista dalla stessa Legge 331/2000 (art.3, comma1). Sono comunque previsti risparmi per almeno 304 milioni di euro.
ARTICOLO 66 - “Turn Over”
Questo articolo apporta tagli alle assunzioni in tutto il pubblico impiego, compreso il comparto sicurezza e difesa (ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette ed a quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze Armate cui si applica la disciplina di settore). In sostanza, si prevede che:
Ø per il 2008: la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato non potrà superare il 20% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente a meno che non si ottenga (comunque dopo aver esperito la mobilità) una specifica autorizzazione di spesa (comunque non superiore a 75 milioni di euro) da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia;
Ø per il 2009: la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato non potrà superare il 10% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente e comunque il numero delle unità assunte non potrà eccedere il 10% delle unità cessate nell’anno precedente;
Ø per il 2010 e per il 2011: la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato non potrà superare il 20% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente e comunque il numero delle unità assunte non potrà eccedere il 20% delle unità cessate nell’anno precedente;
Ø per il 2012: la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato non potrà superare il 50% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente e comunque il numero delle unità assunte non potrà eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.
Lo stesso art. 66 impone inoltre limiti di spesa e numerici anche per le stabilizzazioni dei rapporti a tempo determinato:
Ø per il 2008: la spesa per le stabilizzazioni non dovrà superare il limite del 40% della medesimo costo dell’anno precedente;
Ø e per il 2009: la spesa per le stabilizzazioni non potrà superare il 10% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente e comunque il numero delle unità assunte non potrà eccedere il 10% delle unità cessate nell’anno precedente.
ARTICOLO 67 - “Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi”
L’articolo apporta tagli ai fondi speciali previsti per la contrattazione integrativa del pubblico impiego contrattualizzato (con ovvia e conseguente esclusione del comparto sicurezza e difesa), in attesa di un generale riordino della materia, peraltro già anticipato in questo stesso articolo
Ø per l’anno 2007, le somme previste dall’art.12 del DL 179/1997 per il finanziamento della contrattazione integrativa dell’amministrazione finanziaria e per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria (famoso premio anti-evasione 2008 distribuito in extremis dal Ministro Padoa Schioppa e poi congelato dal Ministro Tremonti). 20 milioni di euro dei fondi complessivi risparmiati (40 milioni circa) sono destinati al Fondo Assistenza Finanzieri della Guardia di Finanza;
Ø per l’anno 2009, sono disapplicate tutte le disposizioni che prevedono fondi aggiuntivi per la contrattazione integrativa (i c.d. “premi produzione”) delle amministrazioni pubbliche privatizzate, in attesa di un generale riordino della stessa contrattazione integrativa che permetta di arrivare ad una più stretta correlazione tra i premi produzione e l’effettiva prestazione lavorativa resa (premiare impegno, responsabilità e merito).
Ø per l’anno 2010, i fondi previsti dalle disposizioni di cui al precedente punto saranno di nuovo resi disponibili (ridotti del 20%) per la contrattazione integrativa, sulla base di nuovi criteri individuati dal riordino della materia;
Ø a decorrere dall’anno 2009 i fondi complessivi comunque destinati alla contrattazione integrativa non potranno eccedere l’importo previsto per il 2004 ridotto del 10%;
Ø sono apportate modifiche all’art.47 del D.Lgs.165/2001 (T.U. Pubblico Impiego), al fine di rendere più stringente ed efficacie il controllo della Corte dei Conti sugli accordi della contrattazione integrativa (premi produzione) al fine di verificarne la rispondenza dei limiti di spesa e la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati a premiare la produttività, il merito l’impegno del personale.
ARTICOLO 68 - “Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture”
Dispone la soppressione di numerosi organi pubblici collegiali, da individuare con successive disposizioni secondarie, al fine di ridurre la spesa pubblica ed evitare inutili e dannose sovrapposizioni di competenze. Tuttavia già lo stesso articolo 68 prevede la soppressione di alcuni organi collegiali che interessano il comparto sicurezza e difesa:
Ø Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni;
Ø Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
Ø Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
ARTICOLO 69 - “Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali”
Articolo profondamente modificato in sede di conversione. Infatti nella versione originale del DL 112 esso prevedeva la sostituzione, a regime della progressione economica automatica dello stipendio dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche escluse dalla privatizzazione (magistrati, professori e ricercatori universitari, avvocati dello Stato, diplomatici, personale in carriera prefettizia e dirigenti militati e delle forze dell’ordine), da biennale a triennale (con conseguente importante riduzione dei trattamenti economici).
L’attuale art.69 (modificato in sede di conversione dalla c.d. emendamento “salva dirigenti”) prevede invece il solo differimento “una tantum” di dodici mesi della progressione biennale, con una riduzione dei trattamenti economici provvisoria ed infinitamente minore rispetto alla previsione originale.
ARTICOLO 70 - “Esclusione dei trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio”
Elimina per tutti i dipendenti pubblici, con esclusione del personale del comparto sicurezza e difesa (esenzione aggiunta in sede di conversione) il trattamento economico di cui al Regio Decreto 3458 del 1928 (c.d. beneficio combattentistico per invalidità di guerra) esteso poi anche alle invalidità per causa di servizio.
In sostanza per il personale militare e delle Forze dell’ordine, rimane in vigore lo scatto aggiuntivo per le invalidità comprese nella Tabella A annessa al DPR 915 1978 (pari all’1,25% o al 2,5% dello stipendio a seconda del grado dell’invalidità contratta) in caso di riconosciuta invalidità o malattia derivata da causa di servizio.
Notevoli perplessità rimangono circa la validità dell’esclusione del comparto sicurezza e difesa dal taglio degli scatti aggiuntivi, in quanto il comma 1 bis esclude il comparto dall’ambito di applicazione dell’articolo ma il successivo comma 2 abroga le norme che istituiscono gli stesso aumenti stipendiali, per cui come si farà ad applicare delle disposizioni abrogate.
Nessuna novità per la c.d. “pensione privilegiata” che quindi rimane, a nostro avviso, tuttora in vigore, in virtù del fatto che l’articolo non abroga affatto gli art..64-68 del DPR 1092 del 1973, così come al contrario previsto per le norme relative agli scatti stipendiali.
ARTICOLO 72 - “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”
Prevede, per gli anni 2009, 2010, e 2011, l’esonero volontario per i dipendenti pubblici (escluso il personale del comparto scuola) entrati nell’ultimo quinquennio di servizio prima della maturazione dei 40 anni di anzianità massima contributiva.
Non si tratta si un prepensionamento ma della facoltà concessa:
Ø ai dipendenti che si trovano in tale situazione di fare richiesta di esonero dal servizio con il riconoscimento di un trattamento economico pari al 50% dell’intero trattamento economico (fondamentale ed accessorio) percepito al momento del collocamento a riposo;
Ø alle amministrazioni interessate di accettare o meno la richiesta avanzata dal dipendente.
Se durante il periodo di esonero lo stesso dipendente presta opera di volontariato presso ONLUS, Associazioni di utilità sociale o altri enti da individuare con specifico decreto del Ministero dell’Economia il trattamento economico riconosciuto al personale esonerato sale al 70% dell’intero trattamento economico (fondamentale ed accessorio) percepito al momento del collocamento a riposo.
Durante il periodo di esonero è concessa la possibilità di cumulare il reddito percepito con altri redditi derivati da lavoro autonomo o da collaborazioni con soggetti privati (escluse soggetti pubblici o a partecipazione pubblica) che comunque non pregiudichino l’attività dell’amministrazione di appartenenza.
Al raggiungimento del limite di 40 anni di anzianità contributiva al dipendente spetterà il trattamento previdenziale che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
Lo stesso articolo 72 prevede alcuni limiti alla possibilità di rimanere o errere richiamati in servizio per il personale che abbia raggiunto i 40 anni di contribuzione con la possibilità, inoltre, per le amministrazioni di porre in congedo lo stesso personale con il solo preavviso di 6 mesi.
In sede di conversione è stato previsto che per il comparto sicurezza e difesa ed esteri le modalità di applicazione del presente articolo dovranno essere definite da appositi DPCM emanati entro 90 giorni su proposta dei Ministri della per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia, sentiti i Ministri della difesa, dell’Interno e degli affari esteri.
ARTICOLO 74 - “Riduzione degli assetti organizzativi”
Questo articolo, nella formulazione originale, prevedeva la riduzione degli assetti organizzativi di tutte le amministrazioni pubbliche, ma, in sede di conversione, sono state escluse le amministrazioni del comparto sicurezza e difesa (comma 6 bis).
Si tratta di una serie di interventi sulla consistenza e sull’allocazione delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche secondo il principio più personale direttamente e operativo e meno adibito a funzioni di supporto, consistenti in una revisione degli assetti organizzativi, da attuare entro il 30 novembre 2008, che preveda:
Ø una sostanziale riduzione delle posizioni dirigenziali del 20% (per le posizioni di livello generale) e del 15% (per le posizioni del livello non generale), entro il 30 novembre 2008;
Ø una riduzione del 10% del personale adibito a funzioni logistico-amministrative o comunque strumentali e/o di supporto all’attività principale, con lo spostamento dello stesso personale a funzioni istituzionali e direttamente operative;
Ø una riduzione generale del personale non dirigente pari al 10% dell’attuale consistenza organica;
Ø una sostanziale riduzione degli uffici e delle strutture adibite a funzioni non direttamente produttive.
ARTICOLO 75 - “Autorità indipendenti”
Questo articolo del decreto legge che imponeva alle autorità indipendenti riduzioni di spesa per il personale è stato abolito in sede di conversione.
ARTICOLO 76 - “Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio”
Impone tagli alla spesa per il personale (comprese lo collaborazioni e le consulenze) degli enti locali e delle camere di commercio.