DALLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO UNA CERTEZZA: AI DISTACCATI GDF COMPETE L'INDENNITA' DI MISSIONE - di Gianluca Taccalozzi

sabato 04 ottobre 2008

Sempre più spesso l’amministrazione della Guardia di Finanza ricorre ad un istituto di mobilità  definito “distacco” e costituito da un trasferimento d’autorità , a carattere temporaneo, disposto senza il preventivo dell’interessato consenso e senza la corresponsione dell’indennità  di trasferimento o di missione.

L’istituto del “distacco” è previsto dalla circolare del Comando Generale n. 255300 del 1° ottobre 2007 (Testo unico sulla mobilità ), che a pag. 97 lo descrive così:

“Il ‘distacco’ si configura quale prassi amministrativa adottata per circoscrivere la posizione del pubblico dipendente assegnato dall’amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente inquadrato, per sopperire ad esigenze temporanee del primo, ovvero in attesa che sia formalizzato il definitivo provvedimento di trasferimento dal secondo”.

Il Consiglio di Stato nel definire (tra gli altri istituti) il distacco, esclude in tali ipotesi ed il linea generale, il diritto all’indennità  di cui alla legge 100/87 (ora 86/2001) nonchà© a quella di missione.

In effetti, non vi è nessuna norma primaria che disciplini il distacco e la definizione ripresa dalla Guardia di Finanza nella circolare 253000 è correttamente tratta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 271 del 27.04.1995, laddove si descrive il distacco ponendolo in relazione con l’altro istituto di mobilità  denominato “comando”, viceversa regolato da una precisa norma di legge puntualmente individuata:

“Il comando, legislativamente previsto e disciplinato dall'art. 56 T.U. imp. civ. St. (DPR 3 1957 ndr.), ricorre quando il pubblico dipendente viene destinato a prestare servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza; al contrario il distacco che è istituto creato dalla prassi amministrativa indica la posizione del pubblico dipendente assegnato dall'amministrazione di appartenenza a prestare servizio in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, per sopperire ad esigenze temporanee del primo ovvero in attesa che sia formalizzato il definitivo provvedimento di trasferimento al secondo” (Consiglio di Stato nr.271 del 27.04.1995).

Dunque la definizione di distacco fornita dal Corpo appare in linea con la posizione del Consiglio di Stato.

Meno puntuale e corretto appare, però, il secondo punto del periodo a pag. 97 del Testo Unico dedicato al distacco, laddove si afferma che il Consiglio di Stato escluderebbe per tale istituto il riconoscimento dell’indennità  di missione.

Se infatti ci risulta l’esclusione dell’indennità  di trasferimento ex Legge 86/2001 stante il carattere temporaneo del movimento (cfr.: TAR Marche sez. I, 19.09.2006, n. 579, Consiglio di Stato sez. IV, 29.09.2003, n. 5543 e Consiglio di Stato 2002 n. 5918) altrettanto non si può dire per l’indennità  di missione.

Infatti l’Alto Consesso, in assenza di precise disposizione normative, ha sempre considerato i movimenti denominati di "distacco" che di volta in volta ha esaminato con riferimento agli elementi sostanziali che li caratterizzavano; in altre parole, ha:

1. sempre negato la corresponsione dell’indennità  di trasferimento e dell’indennità  di missione quando si è travato a giudicare su movimenti disposto per decreto e previo assenso dell’interessato, tra uffici di amministrazioni diverse, attribuendo al sostantivo “distacco” il significato sostanziale di “comando” (es. militari GdF distaccati per decreto presso i Ministeri);

2. sempre negato l’indennità  di trasferimento e viceversa riconosciuto l’indennità  di missione, quando si è trovato a giudicare su movimenti disposti d’autorità  (con o senza l’assenza dell’interessato) tra uffici diversi della medesima amministrazione, attribuendo al sostantivo distacco il significato di “missione o trasferta” prevista dalla Legge 836 1973 e successive modificazioni (si vedano in particolare: Cassazione Civile sez. lavoro 05.07.2002 nr.9744 , Consiglio di Stato Sez. IV 28.04.1994 nr. 618, Consiglio di Stato sez. IV, 29.09.2003, nr.5543, Consiglio di Stato sez.IV 2002 nr.5918 e Consiglio di Stato sez.IV , 07.06.2005, nr.2877).

Emblematico appare quanto sancito dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza 2877/2005:

“Ne consegue che, in presenza delle predette condizioni (comando temporaneo dell’interessato ad una sede distante oltre 30 chilometri da quella di servizio), il dipendente acquista il diritto al beneficio in questione (indennità  di missione, NDR) e che quest’ultimo non può validamente essere negato per il fatto che l’atto organizzativo di attribuzione all’interessato di un incarico continuativo in una località  diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell’invio in missione, ma, ad esempio, quella (del tutto neutra ed atecnica) di distacco, quando (come nella fattispecie in esame) il provvedimento contenga tutti gli elementi essenziali e costitutivi dell’autorizzazione alla missione.”

Per quanto sopra ci pare evidente che i “distacchi” disposti dall’amministrazione della Guardia di Finanza sulla base di quanto esposto a pag. 97 del Testo Unico debbano essere assistiti da indennità  di missione per tutto il periodo del trasferimento.

La questione assume una rilevanza ancora maggiore se si considera che, analogamente a quanto accaduto anni addietro con i “trasferimenti previo gradimento”, le caratteristiche di gratuità  e di ampia discrezionalità  del distacco potrebbero causare un eccessivo utilizzo di questo tipo di provvedimento che comporterebbe effetti negativi:

- nelle ipotesi di personale in carico a reparti meno ambiti che venga eventualmente distaccato in reparti più ambiti, con ripercussioni sull’operatività  dei primi;

- rispetto al piano di impieghi (trasferimenti a domanda), per il rischio di aggiramento delle graduatorie e della procedura paraconcorsuale;

- sulla condizione psicologica del personale, in termini di motivazione, competitività , serenità , senso di appartenenza e credibilità  della gestione.

 

GIANLUCA TACCALOZZI
Segretario Sezione Ficiesse Roma
gianlucataccalozzi@alice.it


 


Tua email:   Invia a: