LETTERA APERTA AI DELEGATI DEL COCER GDF: ADOPERATEVI PER SUPERARE LE GRAVI SPEREQUAZIONI NELLA DECORRENZA DELLA PROMOZIONE PER IL RUOLO SOVRINTENDENTI - di Francesco Massari

venerdì 16 gennaio 2009

Lettera aperta ai delegati Cocer Guardia di Finanza categoria “B”

Cari delegati,

vi porto a conoscenza di una disparità di trattamento riguardante la decorrenza giuridica del grado, perpetrata dal lontano 1995, nei confronti dei sovrintendenti della Guardia di Finanza rispetto ai sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e dal 2001 rispetto agli omologhi della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.

Mi duole dire che quanto sotto esposto è frutto, a mio parere, della mancanza di tutela da parte dei Cocer delle varie Forze Armate nei confronti dei Sovrintendenti - Sergenti, dovuto principalmente alla mancanza di rappresentatività della categoria nell’ambito degli stessi organismi.

Infatti, la disparità di trattamento, come si potrà notare, avviene tra i sovrintendenti delle Forze di Polizia “civili” rappresentati degnamente dai loro sindacati, intervenuti nella fase di progetto dei riordini passati e i sovrintendenti – sergenti delle Forze di Polizia “militari” - Forze Armate, abbandonati a se stessi.

Per quanto sopra, nutro qualche dubbio circa la capacità di codesto organismo di poter rappresentare (nei limiti che la legge dispone) la categoria dei sovrintendenti, specialmente nel prossimo provvedimento di riordino, nel quale per la soluzione della evidente sperequazione codesto Cocer potrebbe farsi carico di sensibilizzare attraverso i canali istituzionali, della necessità di inserire una norma che modificherebbe l’art. 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 199/1995, il cui testo potrebbe essere il seguente:

Nomina a Vicebrigadieri

L’art. 29, comma 1, lettera a), del d.lgs. 199 del 12 maggio 1995 è sostituito dal seguente:

1) Se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di Finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, la nomina a vice brigadiere nell’ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

2) Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995.”
 

FRANCESCO MASSARI
Componente Direttivo
Sezione Ficiesse Torino

 

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EXCURSUS NORMATIVO SULLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA PROMOZIONE AL GRADO DI VICE BRIGADIERE – VICE SOVRINTENDENTE VINCITORE DI CONCORSO
DELLE CINQUE FORZE DI POLIZIA

Con l’art. 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, il governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

All’uopo, sono stati emanati i seguenti Decreti Legislativi:

- n. 196 del 12 maggio 1995 (Forze Armate)
- n. 197 del 12 maggio 1995 (riguardante la Polizia di Stato)
- n. 198 del 12 maggio 1995 (riguardante L’Arma dei Carabinieri)
- n. 199 del 12 maggio 1995 (riguardante il Corpo della Guardia di Finanza)
- n. 200 del 12 maggio 1995 (riguardante il Corpo della Polizia Penitenziaria)
- n. 201 del 12 maggio 1995 (riguardante il Corpo Forestale dello Stato).

I citati decreti legislativi hanno delineato, com’era peraltro richiesto dalla legge delega, una disciplina omogenea di tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, sia per quanto concerne le carriere che le attribuzioni delle varie qualifiche.

Nello specifico:

• l’art. 15 del D.L.vo 199/1995, ha istituito il ruolo sovrintendenti nel Corpo della Guardia di Finanza( ruolo già esistente nella Polizia di Stato);

• l’art. 16, ha articolato in tre gradi gerarchici il predetto ruolo sovrintendenti e cioè; Brigadiere Capo; Brigadiere e Vice Brigadiere;

• l’art. 19, in “materia di accesso al ruolo sovrintendenti della Guardia di Finanza “ ha stabilito che: I Vice Brigadieri in servizio permanente della Guardia di Finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli;

• l’art. 20, Requisiti per l’ammissione al ruolo “sovrintendenti” ha stabilito che:

o Comma 1, L’ammissione al ruolo “sovrintendenti” ha luogo, previo superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui all’art. 27 del presente decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per contingente:

a) Nel limite del 70% dei posti messi a concorso gli appuntati scelti;

b) Nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente. …… Omissis…..

• L’art. 27, detta le modalità dello “Svolgimento del corso”:

o Comma 1, il corso, di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i vincitori del concorso, si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comando Generale della Guardia di Finanza, … omissis….

• L’art. 29, “Nomina a vicebrigadieri” dispone:

o Comma 1, Al termine dei corsi di cui all’art. 27, ai frequentatori:

a) Se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del Comandante generale della Guardia di Finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere nell’ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità. ….. Omissis.…..

Analoghe procedure di accesso per tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, eguale durata del corso di formazione, ed identica decorrenza giuridica ed economica che si concretizzava alla fine del corso, sono state determinate con i vari decreti Legislativi sopra elencati.

Nell’anno 2000 il governo viene nuovamente delegato a legiferare in materia di riordino delle Forze di polizia e Forze Armate.

L’art. 9 della Legge 31 marzo 2000, n. 78, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 197, 198 e 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490.

Il Comma 1 del suddetto art. 9 recita:

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 maggio 1995, n. 196,197,198, e 199, ….omissis…. attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

L’art. 8 della Legge 30 novembre 2000, n. 356, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201.

L’art. 8 della legge delega suddetta recita:

il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000, e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201, attenendosi ai principi, criteri direttivi e alle procedure di cui all’art. 3 della legge 6 marzo 1992. n. 216.

Come evidenziato, in entrambe le disposizioni, il governo e chiamato ad attenersi “ai principi, criteri direttivi e alle procedure di cui all’articolo 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216”, vale a dire, essenzialmente, che si doveva garantire per tutte le Forze di polizia e Forze armate una disciplina di carriera omogenea.

Ciò si realizzava con i seguenti Decreti Legislativi:

n. 53 del 28 febbraio 2001 (Polizia di Stato)
n. 82 del 28 febbraio 2001 (Forze Armate)
n. 83 del 28 febbraio 2001 (Carabinieri)
n. 67 del 28 febbraio 2001 (Guardia di Finanza)
n. 76 del 28 febbraio 2001 (Polizia Penitenziaria)
n. 87 del 28 febbraio 2001 (Corpo Forestale dello Stato).

Tra le varie integrazioni e modifiche intervenute con i suddetti Decreti Legislativi, occorre evidenziare nella fattispecie le seguenti norme riferite ai vari Corpi di Polizia e Forze Armate:

Corpo Forestale dello Stato

L’art. 4, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ha modificato l’art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 201:

“ La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. …omissis…

L’art. 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. 87/2001, recita:

“Le disposizioni dell’articolo 5, comma 2-bis, introdotto dall’articolo 3, comma 7, del presente provvedimento, dell’articolo 9, comma 4, come integrato dall’articolo 4, comma 1 lettera e) del presente provvedimento e dell’articolo 36, comma 7-bis, introdotto dall’articolo 17, comma 8 del presente provvedimento si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995.”

Quindi, il legislatore, ha disposto che, dal 1/1/2001, la decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente dovesse avvenire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (anno in cui si sono verificate le vacanze di organico e messi a concorso).

Ha poi precisato, all’art. 32 comma 1, che tale disposizione si applica anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995.

Pertanto, con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 19 aprile 2002 i Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato vincitori dei concorsi per titolo ed esami indetti dopo il riordino del 1995, hanno ottenuto la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state individuate le vacanze di organico (1° gennaio 1998 anziché 15 marzo 2000 termine del corso di formazione).

Polizia di Stato

L’ordinamento relativo ai sovrintendenti della Polizia di Stato era inizialmente disciplinato dal D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, in particolare, l’art. 21, stabiliva originariamente che la promozione alla qualifica di Vice Sovrintendente, decorreva giuridicamente ed economicamente dalla data di conclusione del corso stesso.

L’art. 2 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 1997, al comma 2, ha previsto l’abrogazione degli articoli dal 16 al 24 del D.P.R. 335/1982, ha inserito nello stesso gli artt. 24-bis, 24-ter, 24 quater, 24 quinques, 24 sexies e 24 septies, che disciplinavano ex novo le modalità di concorso per l’accesso alla qualifica iniziale di vice sovrintendente, nonché, la dimissione dallo stesso e la decorrenza della promozione.

In particolare l’art. 24-quater al comma 7, stabilisce:

I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. ….. omissis….

Quindi, come era previsto per gli analoghi sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, anche, per i sovrintendenti della Polizia dello Stato la decorrenza giuridica del grado, a partire dai corsi svolti dal 1° gennaio 2001, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze di organico.

A differenza del Corpo Forestale dello Stato, si decideva di non estendere ai concorsi per vice-sovrintendenti banditi dal 1 settembre 1995 al 31 dicembre 2000, la stessa metodologia di decorrenza giuridica del grado.

Polizia Penitenziaria

Identica situazione della Polizia di Stato.

Guardia di finanza

Nulla è stato previsto circa l’adeguamento dell’art. 29, comma 1 lettera a), del decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199, circa l’estensione ai sovrintendenti del Corpo della decorrenza giuridica del grado dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze di organico, così, come avviene, dai corsi indetti dal 1 settembre 1995, per i vincitori di concorso dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, e dal 1° gennaio 2001, per gli analoghi sovrintendenti della Polizia dello Stato e della Polizia Penitenziaria.

Analoga situazione si riscontra per il personale sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri e dei sergenti delle Forze Armate Italiane.

 


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