FORZE ARMATE: MILITARI ASSENTI? NON SI PUO' SCRIVERE CAUSA GARANTE PRIVACY, INFORMAZIONI SU SALUTE NON INDISPENSABILI
mercoledì 11 agosto 2004
(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Militari assenti dal servizio? Non si
puo' indicare la causa scrivendola accanto al nome all' ingresso
delle caserme. Lo ha stabilito il Garante della privacy, che ha
accolto i ricorsi di alcuni sottufficiali che lamentavano una
violazione della privacy ogni volta che, in licenza per malattia
o in aspettativa, tornando nella caserma di un comando regionale
trovavano all' ingresso un elenco con i nomi di tutti i militari
corredati dalle varie cause dell' assenza.
In particolare, si spiega nella newsletter del Garante,
accanto ai nominativi dei militari temporaneamente assenti dal
servizio che l' amministrazione comunica al responsabile che
disciplina gli ingressi in caserma, compariva la dicitura ''in
convalescenza'' o ''in aspettativa''. Queste informazioni, anche
senza l' indicazione di particolari patologie, secondo il
Garante, ''sono in grado di rivelare lo stato di salute. Per lo
scopo perseguito e' sufficiente un elenco con i nominativi privo
di altre indicazioni''.
Dopo una prima istanza rivolta al Comando, nella quale si
contestava la presenza delle diciture che, a parere dei
sottufficiali, costituiscono un illecito trattamento di dati
sulla salute, insoddisfatti della risposta ricevuta, hanno
presentato separati ricorsi al Garante. I militari non
contestavano le misure di sicurezza, ma si opponevano al tipo di
procedura adottata dall' amministrazione, ritenuta lesiva della
privacy, chiedendone l' interruzione. Il Garante ha dato loro
ragione e ha, dunque, disposto l' interruzione del trattamento
illegittimo dei dati.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comando regionale,
infatti, rileva l' Autorita', l' indicazione del dato relativo
all' assenza per ''convalescenza'' da' luogo ad un trattamento
di dati sensibili, dal momento che questa informazione e' in
grado di rivelare lo stato di salute del dipendente e non
risulta, peraltro, indispensabile.
Con l' introduzione del nuovo Codice, prosegue il Garante, i
soggetti pubblici devono rispettare il principi di necessita':
devono, cioe', impiegare solo dati indispensabili, riducendo al
minimo l' utilizzazione di dati personali ed identificativi
quando le finalita' perseguite possono essere altrimenti
raggiunte, come nel caso in esame. Per disciplinare l' ingresso
dei militari che si assentano dal servizio, dunque, e'
sufficiente indicare solo i loro nomi, senza menzionare
espressamente la ragione dell' assenza riguardante lo stato di
salute. Ed anche se l' amministrazione non ha ancora adottato un
regolamento in cui specificare i tipi di dati trattati, le
operazioni eseguibili, le finalita' perseguite, essa deve
comunque attenersi al principio, altrimenti il trattamento e'
illecito. (ANSA).