TRASPORTO AEREO DI PRODOTTI ITTICI ALLA SCUOLA ALPINA GDF DI PREDAZZ0, LA CORTE DEI CONTI: NON CI FU DANNO ERARIALE
Di seguito, il testo della sentenza n. 1537 del 30 luglio 2009 con la quale la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regionale per il Lazio, ha rigettato la domanda risarcitoria presentata dal Procuratore regionale per presunto danno erariale nei confronti del Gen. C.A. Roberto Speciale, allora Comandante Generale della Guardia di finanza.
Sent.1537/2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio
composta dai seguenti Magistrati
Dott. Mario RISTUCCIA PRESIDENTE
Dott.ssa M. Teresa DOCIMO CONSIGLIERE REL.
Dott. Enrico TORRI CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 068423 del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione V2007/02140 del 16 maggio 2008, emesso nei confronti dei Generale C.A. Roberto SPECIALE, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Filippo Satta e dagli Avv.ti Anna Romano, Andrea Longo e Marcello Anastasio Pugliese, ed selettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Antonelli n. 47, nonchè nei confronti del Generale Ugo BAIELLI, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Letizia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Angelico n. 103.
Alla pubblica udienza del giorno 16 aprile 2009 sono presenti il relatore, Consigliere Maria Teresa Docimo, il Pubblico Ministero, in persona del V.P.G. dott. Massimo Di Stefano, nonché gli avvocati Prof. Filippo Satta e Natale Longo per il convenuto Speciale, e l’avv. Massimo Letizia per il convenuto Baielli.
Esaminati gli atti.
F A T T O
Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i signori Roberto Speciale e Ugo Baielli – all’epoca dei fatti, rispettivamente, Comandante generale della Guardia di Finanza e Comandante provvisorio del Comando Aeronavale della G.d.F. - per sentirli condannare al risarcimento del danno, patrimoniale e non, conseguente all’utilizzo improprio di un velivolo militare ATR 42 della Guardia di Finanza, per asseriti fini extra-istituzionali; il pregiudizio erariale – determinato sulla base delle ore di volo ‘improprio’ impiegate - sarebbe pari ad €. 28.000, addebitabili al Gen. Speciale e ad €. 3.000, addebitabili al Gen. Baielli, oltre al danno indiretto conseguente all’impiego indebito di personale della Guardia di Finanza ed al danno derivante dalla lesione del prestigio e dell’immagine del medesimo Corpo, questi ultimi da determinarsi in via equitativa dal Collegio.
Espone, al riguardo, la Procura che, a seguito di notizie apparse sulla stampa nazionale, degli accertamenti svolti in sede giudiziaria militare e di alcune dichiarazioni rese da ufficiali di quel Corpo, si sarebbe evidenziato un indebito uso del suddetto aereo, in occasione di un soggiorno del Comandante Speciale a Passo Rolle, ove il 26 agosto 2005, tra l’altro, venne fatta recapitare, dall’aeroporto di Pratica di Mare al luogo di soggiorno del Comandante, tramite il medesimo velivolo, una partita di pesce.
Il danno erariale è stato, dunque, ravvisato nei costi sostenuti per il trasporto del pesce, nonché in quelli sostenuti per il trasporto di persone estranee al Corpo con voli autorizzati dalla Centrale Operativa del Comando Generale della guardia di Finanza per i giorni 20, 26 e 27 agosto 2005, con la motivazione ‘trasporto autorità’.
Dalle prime indagini della Procura – che si è concentrata sul trasporto di pesce, in quanto il soggiorno a Passo Rolle non sarebbe connotato da profili di dannosità della spesa, tenuto conto della motivazione istituzionale del volo – e con il supporto di documenti e relazioni di servizio trasmessi dalla Procura militare della Repubblica, è risultato che il trasporto ‘ittico’ sarebbe effettivamente avvenuto il 26 agosto 2005, con ritorno la sera stessa a Pratica di Mare, mentre la Centrale Operativa del Comando generale GdF aveva autorizzato (con messaggio n. 6257/R del 24 agosto 2005 dal Comando Generale GdF al Comando Operativo Aeronavale GdF, in atti) un volo Pratica di Mare/Bolzano nei giorni 26 e 27 agosto 2005 per ‘trasferimento autorità’; in particolare, veniva disposto “impiego aeromobile ATR 42 MO, con partenza at ore 10.00 giorno 26 ago p.v. da aeroporto Roma – Pratica di Mare con destinazione aeroporto Bolzano, ove permarrà sino at giorno 27 ago p.v. per effettuazione volo rientro su aeroporto Roma – Pratica di Mare previo imbarco Comandante Generale et accompagnatori”.
Dunque, secondo il predetto ordine di servizio, l’aereo ATR42 avrebbe dovuto recarsi a Bolzano il 26 agosto, ove avrebbe stazionato fino al giorno seguente, per rientrare a Pratica trasportando il Comandante Speciale e accompagnatori; costoro erano stati trasportati a Bolzano fin dal giorno 20 agosto 2005 per soggiornare presso la scuola alpina della Guardia di Finanza di Predazzo.
Dalle dichiarazioni rese, in sede di audizione personale innanzi al P.M., dall’Ufficiale pilota in comando il giorno 26 agosto, Maggiore Aldo Venditti, nonché dalle relazioni di servizio dei Maggiori Venditti e Spera, e degli altri membri dell’equipaggio, risulta peraltro che – dopo le rimostranze manifestate da quest’ultimo al Magg. Pierpaolo Spera, allorché si accorse che doveva trasportare delle casse di pesce, e non persone, e la conferma dell’ordine di trasporto da parte del Gen. Barelli – l’aereo ripartì il giorno stesso da Verona (dove nel frattempo era atterrato, per avverse condizioni meteo su Bolzano) per Pratica di Mare, ed un altro aereo partì il giorno seguente, 27 agosto, per riportare il Comandante Speciale e accompagnatori a Roma.
La contestazione dalla Procura concerne, dunque, l’uso improprio del velivolo militare, con i conseguenti profili di dannosità della spesa sostenuta, sia con riferimento ai giorni 20 e 27 agosto 2005, in quanto il soggiorno del Comandante Generale e degli accompagnatori alla Scuola Alpina di Predazzo si configurerebbe quale ‘vacanza’ personale, sia per il giorno 26 agosto 2005, in quanto l’aereo risulta utilizzato esclusivamente per il trasporto delle casse di pesce.
Nelle rispettive memorie difensive, i convenuti contestano completamente gli addebiti.
In particolare, la difesa del Gen. Speciale – premessa la ricostruzione delle vicende politiche che hanno visto protagonista il Comandante Speciale ed il Vice Ministro Visco nel periodo giugno 2006/giugno 2007 – ha evidenziato come il motivo del soggiorno del Comandante Speciale fosse istituzionale (visita ispettiva alla Scuola Alpina della GdF di Predazzo, per verificare di persona l’allestimento dell’ospitalità al Capo dello Stato ed al Segretario Generale presso la Presidenza della Repubblica, che avevano preannunciato una visita in loco, specialmente sotto il profilo della sicurezza); ha, al riguardo, contestato la mancanza di qualunque riscontro probatorio alla tesi attorea, posto che il Comandante non si allontanò mai dalla caserma di Predazzo nella settimana di soggiorno e che la presenza di familiari non è idonea a smentire la motivazione istituzionale suddetta.
Ha anche escluso ogni utilizzo personale della partita di pesce donata alla Scuola Alpina a spese del Comandante, atteso che la merce arrivò la sera del 26 e che la mattina seguente il Comandante ed i suoi accompagnatori fecero ritorno a Roma; l’uso dell’aereo militare era stato, peraltro, suggerito dalla circostanza che il fornitore del pesce era stato impossibilitato alla consegna personale e che l’uso di un aereo civile avrebbe compromesso la conservazione del pesce, considerato anche che il trasporto sarebbe dovuto avvenire in concomitanza con l’uso dell’aereo per il rientro del Comandante a Roma. Né quest’ultimo era a conoscenza del motivo del volo che si svolse la sera del 26 agosto da Verona a Roma.
Ha evidenziato, infine, che nessun danno erariale può ravvisarsi nell’uso del mezzo aereo militare, se il volo fu utilizzato anche per il trasporto di accompagnatori e di merce, una volta una volta che sia acclarata la finalità istituzionale dello stesso, precisando che le modalità di trasferimento del Comandante Generale sono di esclusiva competenza della Centrale Operativa del Comando Generale.
Conclusivamente, ha richiamato quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1 della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 3 della legge n. 639/96, sulla insindacabilità delle scelte discrezionali (come, nella specie, quella del comandante speciale di ispezionare la scuola alpina di Predazzo) e, comunque, l’assenza di colpa grave nella condotta del suo assistito, chiedendo che la domanda risarcitoria della Procura venga respinta.
La difesa del Com. Baielli – al quale viene addebitato di avere “concorso” all’indebita utilizzazione del velivolo il giorno 26 agosto 2005, in quanto avrebbe ordinato al Maggiore Venditti di effettuare il volo con la motivazione ufficiale di “collegamento operativo” - ha precisato che il destinatario dell’ordine operativo, impartito dalla Centrale Operativa del Comando Generale, era il Comandante del Reparto Volo Magg. Spera, il quale aveva il potere decisionale di impiego del velivolo ed avrebbe potuto utilizzare la circostanza del trasporto a Verona per disporre un volo addestrativi del mezzo, per impiegare il tempo della permanenza dell’aereo e dell’equipaggio a Verona fino al giorno seguente. In ciò sarebbe consistito il suggerimento – e non l’ordine – che lo stesso avrebbe espresso al Magg. Venditti per convincerlo della legittimità del trasporto, primariamente connesso al rientro del Comandante Speciale a Roma.
Ha conclusivamente chiesto la sospensione del giudizio, in attesa dell’esito del procedimento penale instaurato nei confronti di entrambi i convenuti e, nel merito, l’assenza di responsabilità del Comandante Baielli, in quanto quest’ultimo era estraneo alla scala gerarchica a cui si sarebbero dovuti rivolgere i Maggiori Venditti e Spera per ogni tipo di problema, e dunque il suo non poteva che essere un mero suggerimento e non un ordine. Ciò si evincerebbe dalle stesse dichiarazioni del Magg. Venditti, nonché da quelle del Magg. Spera (rispettivamente, in data 17/12/2007 e 28/01/2008), ove si fa riferimento alla serenità dei colloqui col Comandante Baielli ed al carattere informale degli stessi.
Ha, in particolare, osservato come il radiomessaggio n. 6257 del 24 agosto, ed il correlato ordine di volo del 26 agosto 2005, disponessero il rischiaramento dell’aereo su Bolzano, per rimanere fino al giorno seguente, quando avrebbe effettuato il volo di rientro del Comandante Speciale e dei suoi accompagnatori a Roma: ordine che il Maggiore Venditti non eseguì, in palese violazione di obblighi di legge (art. 16 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in quanto espressamente escluso dalla privatizzazione del rapporto di impiego prevista dal d.lgs. n. 29/1993). Alla luce di ciò, risulterebbe comprensibile il significato dell’intervento del gen. Baielli sul magg. Spera, vale a dire che, in presenza di un ordine che contemplava anche il rischiaramento dell’aereo su Bolzano, il volo andava comunque eseguito.
Conclusivamente ha chiesto che il convenuto sia prosciolto da ogni addebito, posto che il Generale Baielli non ha impartito alcun ordine al Magg. Venditti al Magg. Spera.
E’ in atti documentazione trasmessa dalla Procura Militare della Repubblica in data 21 novembre 2007, ad essa inviata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, contenente alcuni radiomessaggi, disposizioni interne sui trasporti delle Autorità di vertice del Corpo, alcune circolari, elementi di informazione forniti a seguito di interrogazione parlamentare e infine il tabulato dei voli effettuati dal Gen. Speciale negli anni dal 2003 al 2007.
All’odierna pubblica udienza, il P.M. ha confermato l’atto scritto, rilevando il carattere incontrovertibile dei fatti, ancorché variamente interpretati. L’avv. Satta ha insistito per il proscioglimento del convenuto Speciale, attesa la mancanza di prove circa l’asserito carattere privato del soggiorno e, quindi, l’assenza di danno una volta appurato che detto soggiorno aveva carattere istituzionale, ed escludendo che ulteriore danno sia ravvisabile nel volo del 26 agosto, atteso che non sarebbe riscontrabile alcun nesso tra il rientro dell’aereo a Roma lo stesso giorno 26 agosto e il rientro del Comandante Speciale, avvenuto solo il giorno successivo. Anche l’avv. Letizia ha ribadito le argomentazioni scritte, escludendo che vi sia stato un espresso ordine da parte del gen. Baielli. Il P.M. ha replicato chiedendo che venga rigettata la richiesta di sospensione del giudizio, attesa la diversità di presupposti tra responsabilità amministrativa e responsabilità penale.
D I R I T T O
Va preliminarmente disattesa la richiesta di sospensione del giudizio in pendenza del procedimento penale, atteso che risultano sufficientemente accertati i fatti che rilevano in questa sede, in relazione ai presupposti della responsabilità amministrativa addebitata ai convenuti.
Nel merito, osserva il Collegio che le deduzioni esposte con l’atto di citazione, collegate alle circostanze addotte a sostegno della pretesa risarcitoria, appaiono prive di sufficiente riscontro probatorio.
La dannosità della spesa, infatti, risiederebbe nel carattere illecito del soggiorno del Comandante Speciale, e tale carattere sarebbe provato dalla presenza di alcuni familiari al seguito del Comandante.
In verità, la stessa Procura riconosce che non è di per sé illegittimo, per le autorità militari, farsi accompagnare in occasione di eventi istituzionali.
Del resto, non si vede quale rilevanza possa avere tale circostanza nella produzione di un evento economicamente dannoso, se non ponendolo come prova del carattere privato del viaggio e, dunque, rilevando – come in effetti la Procura ha argomentato – la assoluta estraneità della spesa ai fini istituzionali.
Osserva al riguardo il Collegio che tale impostazione non può condividersi, non risultando determinante la presenza di alcuni familiari al seguito per escludere il carattere istituzionale di un soggiorno del Comandante Generale del Corpo in una Scuola Alpina della Guardia di Finanza, oltretutto collegato ad una visita del Capo dello Sato.
Appare, diversamente, del tutto inverosimile che possa sospettarsi un interesse privato del Comandante generale – e dunque un fine extraistituzionale – in coincidenza con un evento così rilevante proprio dal punto di vista istituzionale.
Per smentire tale motivazione – che non fa che confermare il carattere comunque assolutamente plausibile della presenza del Comandante generale della G.d.F presso la Scuola Alpina del Corpo - non può essere sufficiente un debole indizio, quale quello della presenza di familiari, del resto rispondente ad una logica di rappresentanza e comunque non lesivo dal punto di vista patrimoniale.
Quanto al secondo aspetto dannoso prospettato dalla Procura regionale, consistente nel volo utilizzato per la consegna di un carico ittico, va osservato quanto segue.
In primo luogo, può ritenersi anche qui del tutto plausibile – e comunque legittimamente rientrante nella discrezionalità del Comandante Speciale - la circostanza di un ‘omaggio’ alimentare agli allievi della Scuola alpina, dopo che erano state manifestate da costoro le scherzose rimostranze sulla scarsa appetibilità del cibo.
Tale condotta non può considerarsi finalizzata ad un interesse ‘privato’, ma costituisce un ‘gesto’ del Comandante Speciale diretto a migliorare la qualità della vita dei finanzieri della Scuola Alpina e quindi, in definitiva, rivela una gestione dell’apparato, a lui sottoposto, comunque rientrante nell’ambito istituzionale e la cui discrezionalità – nel merito delle scelte operate – appartiene pur sempre a quell’area esclusa dal sindacato di questa Corte, allorchè dette scelte risultino non arbitrarie né irragionevoli né, nel complesso, antieconomiche, come in effetti risulta nella fattispecie.
La circostanza del volo per il trasporto ittico non integra, dunque, alcuna illiceità della spesa, come sarebbe avvenuto, ad esempio, se la partita di pesce fosse stata consumata dal Comandante e dai suoi accompagnatori, bensì rientra in un ragionevole assetto dei rapporti istituzionali interni ed esterni del vertice della Guardia di Finanza. E ciò basterebbe a far cadere ogni assunto dannoso.
Ma, quand’anche si volessero escludere tali caratteri e finalità, facendo rientrare l’omaggio del Comandante in una liberalità di tipo privato, rimarrebbe pur sempre carente ogni nesso causale tra la condotta del Comandante Speciale e il danno derivante dall’uso improprio dell’aereo nel giorno del 26 agosto 2005.
L’ordine di volo del 26 agosto 2005, trasmesso con radiomessaggio del 24 agosto, disponeva, infatti, la permanenza (e il “rischieramento”) dell’aereo a Bolzano, per il rientro del Comandante a Roma la mattina successiva (27 agosto).
Senonchè, a causa di un improvviso contrattempo, la persona incaricata di effettuare il viaggio in cui doveva essere trasportato anche il carico ittico non si è presentata ed il Maggiore Venditti, Pilota dell’ATR42, si è rifiutato di partire senza ordine scritto che giustificasse il cambiamento del titolo di volo (trasporto di merce invece che di persone).
Intervenuto il Comandante Baielli – non superiore gerarchico del Venditti e dello Spera, come precisato dalla difesa del Baielli medesimo – il Maggiore Venditti ha rifiutato anche la proposta del Comandante di utilizzare il viaggio – ormai inserito nella ‘linea di volo’ di quel giorno – per attività addestrativa, così da giustificare il tempo di permanenza a Bolzano fino all’indomani mattina, quando avrebbe riaccompagnato il Comandante Speciale a Roma.
Ha preferito, invece, qualificare il volo come “collegamento operativo”, facendo a meno dell’ordine scritto, ed ha eseguito l’ordine di volo, ma effettuando, di fatto, una variazione: la destinazione sarebbe stata Verona, per asserite avverse condizioni metereologiche di Bolzano (decisamente smentite dalla difesa del convenuto Barelli, che si richiama al bollettino ufficiale in atti) , così da comportare ulteriore ritardo alla consegna del carico, ritirato dopo circa venti minuti da un automezzo appositamente incaricato.
Dopo di che l’aereo è ripartito per rientrare a Pratica di Mare.
Non risulta in alcun modo provato, nelle suddette circostanze, accertate come da documentazione in atti, nemmeno a livello indiziario, in qual modo il Comandante Speciale sia intervenuto nel rientro dell’ATR42 all’aeroporto di Pratica di Mare, lo stesso giorno del 26 agosto, né si rinviene, del resto, quale interesse potesse avere lo stesso a far rientrare l’aereo a Roma quando lui stesso sarebbe dovuto rientrare, con il medesimo velivolo, la mattina successiva, come in effetti è avvenuto.
Diversamente, potrebbe ritenersi verosimile che il rientro del velivolo a Roma lo stesso giorno del 26 agosto – dunque, senza realizzare alcuna ‘utilità’ del volo, come sarebbe avvenuto se l’aereo avesse pernottato a Bolzano, prima di riaccompagnare il Comandante Speciale a Roma – facesse parte delle diverse modalità operative con cui il Maggiore Venditti ha eseguito l’ordine di volo.
In effetti, proprio le dichiarazioni di quest’ultimo – addotte dalla Procura quale prova della illiceità del volo – risultano invece alquanto contraddittorie, laddove affermano, da un lato, le perplessità di fronte ad una variazione dell’originario titolo di volo, tali da giustificare un rifiuto ad eseguire l’ordine e la pretesa di un diverso ordine scritto e, subito dopo, sembrano poi accontentarsi della diversa qualificazione del volo in questione, per esigenze di “collegamento operativo”, senza necessità alcuna di preventivo ordine scritto.
Di qui, la variazione della destinazione – nonostante la ‘linea di volo’ fosse già tracciata – a Verona invece che Bolzano, ed il rientro a Roma il giorno stesso.
Su tale punto la Procura nulla ha addotto per collegare tali circostanze all’operato del Comandante Speciale, e nemmeno per replicare alle contestazioni difensive circa l’assenza di documentate condizioni meteo avverse su Bolzano, la mattina del 26 agosto 2005.
Rimane privo di supporto probatorio, dunque, proprio l’elemento fondamentale su cui si fonda la domanda risarcitoria su questo punto: la presunta responsabilità del Comandante Speciale per il danno derivante dall’uso (improprio) dell’aereo ATR42 il giorno del 26 agosto 2005.
Infatti, l’elemento di antieconomicità della spesa potrebbe ravvisarsi solo nella circostanza del rientro a Roma, atteso che, se l’aereo fosse rimasto a Bolzano, sarebbe mancato ogni connotato di dannosità, una volta acclarato il fine istituzionale del volo, come sopra argomentato.
Del resto, l’inutilità del volo di rientro a Roma lo stesso giorno del 26 agosto deriva dalla considerazione che tale circostanza ha ridotto il volo ad una mera consegna di merce, diverso da quello che formava oggetto dell’ordine del 24 agosto, finalizzato al rientro del Comandante a Roma per il giorno successivo.
Ma anche tale ipotesi dannosa, come si è detto, cade qualora si consideri – come in effetti questo Collegio ritiene – che il volo sia stato finalizzato ad uno scopo non (o non del tutto) estraneo ai fini istituzionali.
Quanto al Comandante Baielli, non può che condividersi l’assunto difensivo circa la mancanza di qualunque elemento di prova sulla sua compartecipazione al presunto evento dannoso, atteso che le dichiarazioni rese dai componenti dell’equipaggio non fanno altro che confermare il carattere informale del colloquio intercorso tra il Comandante Baielli ed il Maggiore Venditti la mattina del 26 agosto e, anzi, il tentativo del Comandante di ricondurre a utilità la permanenza dell’aereo su Bolzano fino alla mattina seguente, così come era disposto nell’ordine di volo, che sul punto risulta inevaso.
Per le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria che ha dato ingresso al presente giudizio è respinta, rientrando sostanzialmente la fattispecie del soggiorno alla Scuola Alpina di Predazzo, e dell’omaggio ittico ivi offerto, nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 3 della legge n. 639/96 e, in ogni caso, per assenza di colpa grave nella condotta dei convenuti e di nesso causale tra questa ed i profili di dannosità contestati relativamente al volo del 26 agosto 2005.
Le spese seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate, a favore dei convenuti, in €. 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando
RIGETTA
La domanda risarcitoria di cui al giudizio n. 068423, instaurato nei confronti dei convenuti Roberto Speciale e Ugo Baielli.
LIQUIDA
Le spese a favore dei convenuti in €. 3.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2009.
L’ESTENSORE F.to M. Teresa DOCIMO
IL PRESIDENTE F.to Mario RISTUCCIA
Deposito del 30/07/2009
Il Responsabile del Settore
Giudizi di Responsabilità
F.to dott. Francesco MAFFEI