L’AUTORICARICA DEL CELLULARE DAL TELEFONO DELL’AMMINISTRAZIONE E’ UN ILLECITO DA RIMBORSARE (CORTE DEI CONTI)

giovedì 10 settembre 2009

SENT. N. 1308/2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
Composta dai seguenti Magistrati
.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull’atto di citazione in giudizio iscritto al numero 65117 del registro di segreteria della Sezione, proposto dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti dei signori @@@@@@@ @@@@@@@, ...; @@@@@@@ @@@@@@@, nato a ..., residente in .....entrambi non costituiti.
Nonché nei confronti dei signori @@@@@@@ @@@@@@@, nato a ...; @@@@@@@ @@@@@@@, nato a ....2, questi ultimi due rappresentati e difesi dall’avvocato ..., presso il cui studio in Roma, ... sono elettivamente domiciliati.
Uditi, nella pubblica udienza del 23 aprile 2009, con l’assistenza del segretario, dottoressa Ernestina Barbone,il relatore Cons. ...
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
FATTO
Con atto del 9 aprile 2004 il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha richiesto al GUP dello stesso Tribunale l’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei signori @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@ , nella loro qualità di agenti scelti della Polizia di Stato, dei signori @@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@ @@@@@@@ nella loro qualità di appuntati dei Carabinieri, dei signori @@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@ @@@@@@@, nella loro qualità di sottufficiali della Guardia di Finanza, tutti in servizio presso il @@@@@@@, in concorso con ignoti e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, consistiti:
Per il signor @@@@@@@ @@@@@@@, nell’avere effettuato 247 chiamate dal telefono fisso dell’ufficio allo stesso in uso verso la propria utenza radiomobile .....per un tempo totale di 201 ore e 52 minuti, così da beneficiare della c.d “autoricarica” offerta dal gestore Wind, che consentiva la possibilità di incrementare il credito telefonico dell’utenza radiomobile chiamata, nella misura del 5% della spesa sostenuta dall’autore della telefonata, inducendo in errore l’amministrazione di appartenenza e procurandosi così un ingiusto profitto, pari alla
“autoricarica” conseguita, con corrispondente danno per l’amministrazione tenuta al pagamento della spesa telefonica, fatto commesso con violazione dei doveri inerenti alla funzione esercitata;
Per il signor @@@@@@@ @@@@@@@, nell’avere effettuato 81 e 53 chiamate dal telefono fisso dell’ufficio allo stesso in uso verso le proprie utenze riadiomobili ... e ...., rispettivamente per un totale di 18 ore e 21 minuti e 17 ore e 4 minuti, così da beneficiare della c.d. autoricarica offerta dal gestore Wind;
Per il signor @@@@@@@ @@@@@@@, nell’avere effettuato 56 chiamate dal telefono fisso dell’ufficio allo stesso in uso verso la propria utenza radiomobile ..... per un tempo totale di 21 ore e 12 minuti, nonché nell’avere effettuato 11, 9 e 7 chiamate verso le utenze telefoniche radiomobili ... ... e ..., tutte intestate a @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@ sua familiare, rispettivamente per un totale di 7 ore 57 minuti, 9 ore e 55 minuti e 7 ore e 36 minuti, così da beneficiare della c.d. “autoricarica” offerta dal gestore Wind;
Per @@@@@@@ @@@@@@@, nell’avere effettuato 502 chiamate dal telefono fisso dell’ufficio allo stesso in uso verso la propria utenza radiomobile ..... per un tempo totale di 41 ore e 41 minuti, così da beneficiare della c.d. “autoricarica” offerta dal gestore Wind;
per @@@@@@@ @@@@@@@ nell’avere effettuato 472 chiamate dal telefono fisso dell’ufficio in uso allo stesso in uso verso la propria utenza radiomobile ..... per un tempo totale di 30 ore e 57 minuti, così da beneficiare della c.d. “autoricarica” offerta dal gestore Wind;
Per il signor @@@@@@@ @@@@@@@ nell’avere effettuato 205 e 364 chiamate dal telefono fisso dell’ufficio allo stesso in uso verso le proprie utenze radiomobili ...., rispettivamente per un tempo totale di 20 ore e 40 minuti e 17 ore e 58 minuti, così da beneficiare della c.d. “autoricarica” offerta dal gestore Wind;
Per @@@@@@@ @@@@@@@ nell’avere effettuato 22 chiamate dal telefono fisso dell’ufficio in uso verso la propria utenza radiomobile ...., per un tempo totale di 4 ore e 1 minuto, così da beneficiare della c.d. “autoricarica” offerta dal gestore Wind;
Per il signor @@@@@@@ @@@@@@@ nell’avere effettuato 148 chiamate dal telefono fisso dell’ufficio in uso verso la propria utenza radiomobile ...., per un tempo totale di 14 ore e 8 minuti, così da beneficiare della c.d. “autoricarica” offerta dal gestore Wind.
Con sentenza emessa in data 16 giugno 2005 il Giudice per le indagini e per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei signori @@@@@@@, @@@@@@@, @@@@@@@, @@@@@@@, @@@@@@@, @@@@@@@, @@@@@@@ e @@@@@@@ perché il fatto non sussiste.
La motivazione della decisione si fonda soprattutto sulla mancanza della prova che le telefonate siano state fatte dagli imputati.
Il PM, non condividendo le conclusioni del GUP, ha proposto appello avverso alla citata sentenza.
Nell’atto di impugnazione, il PM ha rilevato che le telefonate non possono essere state compiute che dai diretti interessati, tenuto conto che si tratta di chiamate fatte verso le proprie utenze radiomobili (o di quelle di familiari) di durata anche superiore alle sei ore.
Tali chiamate non possono essere state effettuate per ragioni di servizio.
Tuttavia, il PM, considerando che il traffico risultante dai tabulati telefonici relativo alle chiamate dal telefono fisso dell’ufficio al portatile dei signori @@@@@@@ e @@@@@@@ era di modesta entità e poteva essere giustificato da chiamate fatte da altri per mere ragioni di servizio, ha deciso di stralciare la posizione dei due imputati signori @@@@@@@ e @@@@@@@.
Con atto, emesso in data 21 novembre 2005, la Procura regionale di questa Corte ha invitato i signori @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@ @@@@@@@ a presentare proprie deduzioni in ordine alla vicenda de qua.
Hanno presentato deduzioni i signori @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@ @@@@@@@. Quest’ultimo è stato anche sentito dal Vice Procuratore regionale.
Il signor @@@@@@@ che in un primo tempo aveva chiesto di essere sentito, successivamente (nota dell’avvocato ..... del 19 gennaio 2006) ha rinunciato a tale facoltà.
Il signor @@@@@@@, sia nelle deduzioni che nelle dichiarazioni rese a verbale, ha affermato la sua estraneità ai fatti contestatigli, atteso che nel periodo dall’1 dicembre 2001 al 22 aprile 2002, egli ha prestato servizio esterno in qualità di autista, come è testimoniato dal dr. @@@@@@@ in una dichiarazione allegata alle deduzioni. Le telefonate ricevute dal suo portatile (per una media giornaliere che non supera i cinque minuti), si riferiscono tutte a richieste relative al servizio (in particolare, modificazioni del percorso, ulteriori spostamenti e servizi da compiere; chiamate effettuate anche in orari fuori dal servizio), anche perché la macchina non era munita di autoradio. Anche i signori @@@@@@@ e
@@@@@@@ hanno dedotto e documentato che nel periodo oggetto di indagine svolgevano le funzioni di autisti e pertanto le telefonate sono state effettuate per esclusive ragioni di servizio.
Il signor @@@@@@@ ha dedotto che il suo telefono cellulare non aveva attivata la funzione di autoricarica e pertanto non può sussistere alcun danno. Per ciò che concerne le utenze della moglie egli ha dedotto che spetta all’attore provare che le telefonate sono state effettuate da lui. Tale prova non è stata fornita. Per tale ragione il Gup presso il Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti perché il fatto non sussiste. Anche il signor @@@@@@@ ha dedotto che spetta all'attore provare che le telefonate siano state fatte da lui, tenuto conto che il telefono non era nella sua disponibilità esclusiva ma anche nella disponibilità degli altri colleghi.
Dalla vicenda sopra descritta derivano, ad avviso della Procura regionale, all’amministrazione dell’interno, danni concernenti: a) la spesa sostenuta per pagare telefonate per motivi personali; b) il danno da disservizio relativo al mancato utilizzo per molte ore della linea telefonica occupata per chiamate personali; c) il danno all’immagine concernente la lesione del prestigio dell’amministrazione dell’interno a causa del comportamento riprovevole posto in atto relativo allo sfacciato utilizzo di mezzi dell’amministrazione per meri interessi personali.
L’ammontare dei danni viene calcolato dalla Procura regionale in via equitativa, pur tenendo conto, ovviamente, del numero e del tempo delle chiamate complessivamente addebitabili a ciascuno degli intimati.
Per tali ragioni, la Procura ritiene che il danno imputabile al signor @@@@@@@ (circa 202 ore di telefonate), comprensivo del danno patrimoniale, del danno da disservizio e del danno all’immagine, debba essere equamente quantificato in euro 10.100,00; al signor @@@@@@@
( circa 35 ore di telefonate) in euro 1.750,00; al signor @@@@@@@ ( circa 45 ore di telefonate) in euro 2.250,00; al signor @@@@@@@ (circa 38 ore di telefonate) in euro 1.900,00;
Per quanto concerne la posizione dei signori @@@@@@@, @@@@@@@, ,@@@@@@@ e @@@@@@@, le deduzioni hanno dato dimostrazione, secondo la valutazione della Procura regionale, che le telefonate ricevute non potevano essere che per ragioni di servizio, tenuto conto della loro brevità (non più di cinque minuti) e della circostanza che erano state ricevute anche in orari lontani dal servizio.
Del resto le persone di cui sopra avevano dimostrato che svolgevano esclusivamente il servizio in qualità di autisti e che le loro autovetture non erano dotate di apparecchio radiomobile.
Pertanto la posizione dei signori @@@@@@@, @@@@@@@, @@@@@@@ e @@@@@@@ è stata oggetto di archiviazione da parte della Procura regionale.
Riguardo ai signori @@@@@@@, @@@@@@@, @@@@@@@ e @@@@@@@ la Procura regionale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità per le seguenti ragioni:
Per il processo di responsabilità vige una disciplina totalmente diversa da quella prevista per il processo penale. Nella fattispecie, peraltro, gli intimati, in quanto avevano la disponibilità del telefono fisso dell’ufficio, possono essere considerati alla stregua degli agenti contabili e, conseguentemente, ad essi va applicata la disciplina della responsabilità contabile che comporta l’inversione dell’onere della prova, che resta a loro carico. Essi devono dimostrare che le ore di telefonate fatte verso i propri cellulari sono state effettuate non da loro stessi (perché, ad esempio, si trovavano altrove) ma da altri e, cosa più importante, esclusivamente per ragioni di servizio;
Sarebbe pertanto indubitabile che tale onere della prova concerna i signori @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@, anche se ad alcuni di loro sono imputabili poche ore di telefonate. Nella fase preprocessuale essi erano appunto chiamati a dedurre sui fatti loro contestati, allegando eventualmente gli atti e i documenti che dessero dimostrazione della loro non colpevolezza; dimostrazione che deve dar conto anche del fatto che essi avevano adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare che altri utilizzassero in modo non conveniente i mezzi dell’amministrazione.
Tale dimostrazione non è stata fornita dai signori @@@@@@@, @@@@@@@ e @@@@@@@, i quali hanno ritenuto di non dedurre, ma nemmeno dal signor @@@@@@@ . Essi non hanno fornito alcuna prova che le telefonate ricevute concernono esclusivamente motivi di servizio.
Atteso, peraltro, l’importo del danno addebitato ai signori @@@@@@@, @@@@@@@ e @@@@@@@ l’atto di citazione ha chiesto l’attivazione del procedimento di cui all’art. 55 del T.U. 1214/1934, siccome modificato dal comma 8 dell’art. 5 della legge 19/1994, come modificato dall’art. 10 bis, comma 9, del d.legge n. 203 del 2005, conv. Con modif. nella legge 248 del 2005, e agli artt. 49 e 50 del r.d. 1038/1933 e, a tal uopo, ha rivolto istanza al Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio perchè disponesse in tal senso.
Per il signor @@@@@@@ @@@@@@@ e in alternativa ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 4 del r.d. 1038/1933 vale quanto richiesto nell’ atto di citazione.
Pertanto l’atto di citazione conclude chiedendo la condanna al pagamento, da parte del signor @@@@@@@, di euro 10.100,00, (euro diecimilacento e centesimi zero), da parte del signor @@@@@@@ di euro 1.750,00, (euro millesettecentocinquanta e centesimi zero), da parte del signor @@@@@@@, di euro 2.250,00 (euro duemiladuecentocinquanta e centesimi zero), e da parte del signor @@@@@@@ di euro 1.900,00, (euro millenovecento e centesimi zero), in favore del Ministero dell’interno.
In data 12 giugno 2007, si sono costituiti, con distinte comparse,i signori @@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentati e difesi dall’avvocato ...
Nella memoria per il signor @@@@@@@ si fa presente che il convenuto, come sottolineato dal GUP nella sentenza di non luogo a procedere, apparteneva “ agli agenti o autisti addetti al servizio di protezione, spesso fuori sede dell’ufficio per ragioni di servizio…sempre con necessità di essere contattati dall’ufficio per ragioni attinenti al servizio e non muniti di altro mezzo di comunicazione se non il proprio telefono personale”.
Né, considerato che le utenze telefoniche possono essere utilizzate indifferentemente da diverse persone, può rilevare la circostanza che alcune delle telefonate contestate fossero dirette a numeri attribuiti a familiare del convenuto.
Va poi osservato che la Wind non ha indicato fra le utenze che usufruivano della c.d. “ autoricarica “ , su cui si fonda l’atto di citazione,il numero .... cui era indirizzate le telefonate contestate ( cfr. pag 53 del fascicolo del P.M. ).
Per altro verso le telefonate effettuate ad utenza intestata alla signora @@@@@@@, che beneficiavano dell’autoricarica, erano residuali e irrilevanti.
Inoltre non esiste la prova che le telefonate ricevute dal telefono mobile del signor @@@@@@@ siano attribuibili allo stesso e siano state eseguite durante le ore in cui lo stesso era comandato in servizio.
Comunque va contestato che la responsabilità erariale possa essere considerata eguale a quella dell’agente contabile con inversione dell’onere della prova.
Dopo aver osservato che l’utenza telefonica da cui erano partite le telefonate contestate si trovava in un ufficio aperto al pubblico ed era a disposizione di tutti gli agenti che ivi prestavano servizio, la memoria difensiva osserva che manca la prova che sia stato il signor @@@@@@@ ad effettuare le telefonate,ed inoltre dall’attestazione dello stesso Ministero ( nota del 6.6.2007 a firma del direttore del servizio del Dipartimento della pubblica sicurezza ) risulta che il signor @@@@@@@ nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2001 e il 30 aprile 2002 “ veniva impiegato costantemente in servizi di vigilanza all’esterno dello stabile”.
La memoria conclude chiedendo l’assoluzione del convenuto per mancanza di colpevolezza nel fatto contestato dalla Procura regionale.
Nella memoria per il signor @@@@@@@ , si ribadiscono sostanzialmente le argomentazioni portate a difesa del signor @@@@@@@ ( anche nei confronti del signor @@@@@@@ risulta l’attestazione sulle modalità del servizio esplicato nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 aprile 2002 ) e anche per il signor @@@@@@@ viene chiesta l’assoluzione per mancanza di colpevolezza.
Discussa la causa nella pubblica udienza del 2 luglio 2007, la sezione ha adottato ordinanza ( n. 0439 /2007 ) con la quale ha disposto che fossero acquisiti gli orari di presenza in ufficio dei signori @@@@@@@ @@@@@@@, @@@@@@@ @@@@@@@ , @@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@ @@@@@@@, nonché i tabulati del telefono fisso presso l’ufficio del Ministero dal quale erano partite le telefonate verso i telefoni mobili dei convenuti e i tabulati delle utenze telefoniche dei seguenti numeri : . 328664637 ( appartenente al signor @@@@@@@ ); ... ( appartenenti al signor
@@@@@@@ ); .... , tutte intestate alla signora @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@ “ familiare del signor @@@@@@@ “; ....
In data 31 gennaio 2008, il Ministero della difesa, con nota n. 123/H.I. datata 30 gennaio 2008, ha depositato la documentazione la cui acquisizione era stata disposta con la citata ordinanza.
Successivamente, in relazione alla presente udienza del 23 aprile 2009, l’avvocato ... ha depositato la sentenza della Cassazione
( n. 1015/08 del 15 aprile 2008, depositata il 18 settembre 2008 ) con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso la sentenza con cui i signori @@@@@@@ e @@@@@@@ erano stai assolti perché “ il fatto non sussiste “.
Nella discussione orale nella pubblica udienza del 23 aprile 2009, dopo la relazione del Cons. Silvio Benvenuto, il Vice Procuratore generale dottor ....ha fatto riferimento alla documentazione acquisita a seguito dell’ordinanza istruttoria di cui si è detto e ha insistito per la condanna dei convenuti.
DIRITTO
La questione pregiudiziale da valutare è se , a seguito delle modifiche apportate all’art. 652 al c.p.p. dall’art. 9 della legge 27 marzo 2001, n. 97, per cui si dispone che il giudicato penale fa stato “ quanto all’accertamento che il fatto non sussiste “, attribuendo efficacia alla pronuncia di assoluzione in ogni giudizio risarcitorio per lo stesso danno promosso ( e, quindi, con riferimento anche all’azione promossa dal P.M. contabile ), si debba pervenire all’assoluzione dei convenuti nel presente giudizio.
Al riguardo va preliminarmente osservato che ormai esiste all’interno della Corte dei conti ( cfr.in particolare la sentenza n. 189 del 4.10.2006 della I^ Sezione centrale d’appello ) un consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui, considerato che la sentenza penale di assoluzione è opponibile solo nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, l’exceptio iudicati ex art. 652 c.p.p. non opera nel giudizio amministrativo contabile non potendo in ogni caso essere parte del giudizio penale il Procuratore regionale della Corte dei conti esclusivo titolare dell’azione di responsabilità amministrativa contabile.
Naturalmente rientra poi nel dovere-potere del giudice amministrativo valutare adeguatamente i fatti e le affermazioni che sono alla base del giudicato penale.
Ma vi è anche un altro aspetto determinante da prendere in considerazione:
La sentenza penale di assoluzione ha efficacia in altro giudizio ( nel caso specifico si tratta di giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte dei conti ) soltanto quando contiene un effettivo accertamento della insussistenza del fatto o dell’impossibilità di attribuirlo all’imputato e non quando l’assoluzione sia motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova al riguardo ( cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10 maggio 2003, n. 7765 ).
E questa è proprio la circostanza che ricorre nel presente giudizio.
Infatti nella sentenza del GIP del Tribunale penale di Roma adottata il 6.6.2005 depositata il 7.7.2005 ( n. 12020/04 R.gen. Gip ) che manda assolti dal reato di truffa aggravata i convenuti del presente giudizio , si legge: “ E dunque , poiché come si è detto l’unica acquisizione probatoria consiste nei tabulati telefonici – dai quali ovviamente non risulta né la persona fisica del chiamante o del ricevente, né il contenuto della conversazione intercorsa- deve ritenersi che manchi la piena prova della sussistenza del fatto reato in contestazione, prova che non potrà essere diversamente acquisita nel corso di eventuale dibattimento con la conseguenza che tutti gli imputati devono essere prosciolti, ai sensi del comma 3 dell’art. 245 c.p.p., perché il fatto non sussiste “ ( il ricorso in appello da parte del P.M. avverso la sentenza in parola è stato poi dichiarato inammissibile, come pure inammissibile è stato dichiarato il ricorso in Cassazione, come ricordato in narrativa ).
Ora nell’autonoma valutazione dei fatti che spetta a questo Giudice ai fini della responsabilità amministrativa e che, per le ragioni sopra esposte, non può essere vincolata dalla valutazione del giudice penale che ha una diversa specularità con la fattispecie-reato, cui viene ricollegata attraverso il vaglio della condotta tipizzata alla fattispecie legale, questo Collegio ritiene che costituisca un elemento determinante ai fini della presente decisione la documentazione acquisita a seguito dell’ordinanza adottata nella pubblica udienza del 2 luglio 2007 ( n. 0439 /2007 ) con la quale venne disposto che fossero acquisiti gli orari di presenza in ufficio dei convenuti e i tabulati delle telefonate ad essi contestate.
Orbene, da tale documentazione è stato possibile innanzitutto acquisire la prova ( che la difesa dei signori @@@@@@@ e @@@@@@@ aveva affermato insussistente: cfr. pag 4 della comparsa di costituzione per il signor @@@@@@@ depositata il 12 giugno 2007,e pag 3 della memoria di costituzione per il signor @@@@@@@ ) che le telefonate contestate coincidevano con le giornate e gli orari in cui i convenuti avevano prestato servizio presso il Ministero.
La tesi difensiva che potesse trattarsi di telefonate fatte dall’utenza fissa presso il ministero ai radiomobili dei convenuti per ragioni di servizio è, a giudizio di questo Collegio, insostenibile a fronte del numero e dell’enorme durata di numerose delle telefonate contestate, come in concreto si dà evidenza con riferimento ai convenuti signori @@@@@@@ @@@@@@@,@@@@@@@ @@@@@@@ , @@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@ @@@@@@@, prendendo a riferimento sempre orari in cui gli stessi prestavano servizio.
Per quanto riguarda il signor @@@@@@@ @@@@@@@, ad esempio, risultano con partenza dal telefono fisso del Ministero : il giorno 2.12.2001, alle ore 14,40 una telefonata all’utenza radiomobile 3286644637 ( la stessa degli esempi in seguito citati ) di durata di circa 100 minuti ; alle ore 22,08 del giorno 6.12.2001 una telefonata di circa 108 minuti; il giorno 14.12.2001 , alle ore 0,35 ( il signor @@@@@@@ era in servizio dalle ore 0 alle ore 7 ) di ben 324 minuti. E si potrebbe continuare a lungo negli esempi.
Per quanto riguarda il signor @@@@@@@ @@@@@@@ ,
risultano con partenza dal telefono fisso del Ministero : il giorno 2.12.2001, alle ore 8,7 , una telefonata all’utenza telefonica radiomobile ..... ( la stessa degli esempi di seguito citati ) di circa 30 minuti; il giorno 15.12.2001, alle ore 19,33 una telefonata di 38 minuti; il giorno 30.12.2001 alle ore 19,23 una telefonata di circa 41 minuti. E risultano numerose altre telefonate in altri giorni intorno alla citata durata.
Per quanto riguarda il signor @@@@@@@ @@@@@@@ a suo carico risultano numerose telefonate dal telefono fisso del Ministero ai numeri dei telefoni mobili a lui intestati ( n. ....
Tali telefonate oltre ad essere ingiustificatamente ripetute , in alcuni casi superano la durata di trenta minuti.
Per quanto riguarda il signor @@@@@@@ @@@@@@@ risultano numerose telefonate dal telefono fisso all’utenza del suo telefono mobile ( n....) di durata superiore ai 60 minuti . Nella memoria difensiva di costituzione si sostiene che, come risulterebbe da a pag. 53 del fascicolo del P.M. penale la Wind non ha indicato fra le utenze che usufruivano della c.d. “ autoricarica “ il telefono mobile intestato allo stesso signor @@@@@@@. In effetti nel documento cui fa riferimento la difesa ( lettera del 19 febbraio 2004 indirizzata dalla Wind alla Questura di Roma ) vengono indicate le utenze per le quali risultava attivata l’autoricarica e quelle per le quali tale autoricarica non era stata attivata. L’utenza del signor @@@@@@@ non è indicata, probabilmente per una mera omissione materiale, né nell’una, né nell’altra categoria. Peraltro che si trattasse anche in questo caso di utenza che beneficiava di autoricarica risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma aveva avanzato in data 9 aprile 2004.
Comunque , a parte quanto sopra precisato, va osservato che è accertato ( anche in relazione alla comunicazione Wind in precedenza citata ) che usufruivano della ricarica Wind le utenze telefoniche intestate alla signora @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@ ( numeri .. cui era state effettuate le telefonate dal numero fisso del Ministero.
E, contrariamente a quanto sostiene la difesa, tali telefonate non erano certamente residuali e irrilevanti. Basti considerare, ad esempio che il giorno 5.12.2001 alle ore 20,34 risulta una telefonata al numero ...di 82 minuti, di analoga durate le telefonate dei giorni 20 e 26.12.2001 e 5.1.2002, mentre il giorno 29.1.2002 risulta, alle ore 29,19, una telefonata di ben 91 minuti. Numerose altre telefonate di analoga durata risultano anche alle altre due utenze intestate alla signora @@@@@@@ ( ....).
L’altro argomento a difesa che i convenuti sostengono in relazione a tutte queste telefonate ingiustificatamente ripetute e di durata spesso notevolissima, disattesa sopra la tesi che potesse trattarsi di telefonate effettuate per ragioni di servizio al fine di dare istruzioni o comunicazione agli agenti convenuti, proprio per la frequenza e durata ingente di tali telefonate , è che, essendo il telefono fisso del Ministero accessibile anche ad altri dipendenti non è provato che siano stati i convenuti ad effettuare le telefonate contestate.
Questo argomento avrebbe potuto avere una sua validità se fosse state accertato e contestato il fatto di un mero abuso nell’uso delle telefonate effettuate dal numero fisso del Ministero. Ma nel caso in esame si tratta di telefonate non solo dirette ai numeri di radiomobile privato dei convenuti ( o loro familiare ), e non si vede chi poteva aver ragione di effettuare tali telefonate (escluse le ragioni di servizio per i motivi esposti) , per giunta solo e puntualmente in coincidenza con l’effettuazione dei turni di presenza degli agenti convenuti.
Si aggiunga che tali telefonate, la cui frequenza e durata non può spiegarsi se non par le ragioni contestate nell’atto di citazione ( ottenere la c.d. ricarica Wind ), erano state tutte e sempre accettate dall’utenza mobile intestata ai convenuti o loro familiare, per cui non avrebbe neppure rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa, la circostanza che gli interessati potessero aver effettuare direttamente le telefonate ovvero aver convenuto che la telefonata in partenza fosse effettuata da altro collega.
In relazione alle motivazioni sopra esposte, questo Collegio giudica che vi siano idonei e concordanti ragioni per ritenere i signor @@@@@@@, @@@@@@@, @@@@@@@ e @@@@@@@ responsabili di aver procurato, attraverso un comportamento connotato dalla colpa grave, un danno erariale all’amministrazione per cui prestavano servizio.
Per quanto concerne la quantificazione del danno da addebitare agli altri convenuti, si osserva che l’atto di citazione indica un importo calcolato in via equitativa a mente dell’art. 1226 del codice civile, comprendendo in tale importo, oltre alla spesa viva sostenuta dall’amministrazione per pagare le telefonate, anche il danno da disservizio per il mancato utilizzo per molte ore della linea telefonica occupata per le chiamate personali e il danno all’immagine concernente la lesione del prestigio dell’amministrazione a causa del comportamento riprovevole posto in essere dai convenuti per meri interessi personali.
Orbene questo Collegio non ritiene, nel caso in esame, di fare riferimento alla seconda e terza motivazione addotte dalla Procura regionale, considerate anche le vicende del giudizio penale risoltosi a favore dei convenuti.
Anche per quanto riguarda il costo materiale delle telefonate contestate il Collegio ritiene di potersi avvalere ragionevolmente del c.d. potere riduttivo.
Tale potere, come, è noto, non si fonda, né su un parziale potere di grazia ( che non avrebbe alcun fondamento ), né sulla graduazione della colpa, la quale va apprezzata separatamente e prioritariamente in sede di esame dell’elemento soggettivo ( esame condotto nelle motivazioni in precedenza esposte e alle quali, pertanto, si rinvia ), bensì su una valutazione che tiene conto degli svariati fattori inerenti ai fatti di causa, per i quali sarebbe arduo limitare il giudizio ai canoni della causalità lineare, e, fra tali fatti, si tiene in particolare conto della circostanza che alcune delle telefonate contestate di durata non sproporzionata potessero essere state effettuate per ragioni di servizio.
Tutto ciò premesso questo Collegio giudica che il danno da risarcire all’amministrazione da parte dei convenuti debba essere così quantificato: € 3.300 a carico del signor @@@@@@@ @@@@@@@, € 550, a carico del signor @@@@@@@ @@@@@@@ ; € 750 a carico del signor @@@@@@@ @@@@@@@; € 600 a carico del signor @@@@@@@ @@@@@@@.
Le predette somme sono comprensive della rivalutazione monetaria.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
CONDANNA
A rifondere all’Amministrazione del Ministero dell’interno i seguenti importi: € 3.300,00 ( tremilatrecento ) a carico del signor @@@@@@@ @@@@@@@, nato a ... € 550,00 ( cinquecentocinquanta ), a carico del signor @@@@@@@ @@@@@@@, nato a .. .; € 750,00 ( settecentocinquanta ) , a carico del signor @@@@@@@ @@@@@@@, nato a ..; € 600 ( seicento ) , a carico del signor @@@@@@@ @@@@@@@ , nato a ..
Le somme sopra indicate sono comprensive della rivalutazione monetaria, tuttavia sulle stesse sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, i signor @@@@@@@, @@@@@@@, @@@@@@@ e @@@@@@@ sono altresì condannati al pagamento delle spese di giustizia a favore dell’erario statale, nella misura che, sino alla pubblicazione della sentenza, si liquidano complessivamente in euro 1.047,88 (millequarantasette/88).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 aprile 2009.

 


Tua email:   Invia a: