DAL COMANDO GENERALE GDF FINALMENTE UNA NORMA CHIARA E PERENTORIA: I SERVIZI VANNO PIANIFICATI SETTIMANALMENTE. PERMANGONO LE PERPLESSITA’ SULL’INDENNITA’ COMPENSANTIVA (di Gianluca Taccalozzi)
Ha suscitato molto interesse la recente circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza sull’attività di servizio svolta nei giorni di riposo settimanale; qui di seguito pubblichiamo un intervento di Gianluca Taccalozzi che si focalizza sull’obbligo perentorio di pianificazione settimanale dei servizi previsto da tale circolare, pur permanendo tutti i dubbi sull’interpretazione restrittiva data dagli uffici amministrativi del Corpo per quanto riguarda la quantificazione dello straordinario prestato in giornata di riposo.
A tal proposito pubblichiamo, oltre alla nota della Guardia di Finanza, anche una circolare interna della Polizia Penitenziaria pervenutaci da un associato e che pare invece andare in senso diametralmente opposto. Il titolo è della redazione del sito.
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Finalmente il Comando Generale ha emanato una norma attuativa chiara e perentoria sull’obbligo di pianificazione settimanale del servizio. Il punto 4. della circolare 311707 del 22.08.2009 recita infatti:
“ Ai fini di una corretta ed oculata gestione dell'indennità in argomento da parte dei Comandanti a tutti i livelli, si ribadisce altresì quanto già disposto circa l'obbligo di procedere alla pianificazione settimanale del servizio, informando così il personale, entro la settimana precedente ed attraverso le normali modalità, dei turni da effettuare nell'arco della settimana successiva.“
Una disposizione che può e deve mettere fine a all’uso, pare sin troppo diffuso, di pianificare i servizi per periodi inferiori alla settimana o addirittura per il giorno successivo.
La stessa circolare ribadisce, inoltre, come la c.d. indennità compensativa (art. 54 comma 3 del DPR 164/2002) è sostitutiva e non aggiuntiva all’indennità per lavoro straordinario. Pertanto, in caso di presenza in servizio di domenica o in altra giornata pianificata come riposo settimanale, al personale impiegato spetta: l’indennità compensativa sino al raggiungimento della media oraria giornaliera (6 ore o 7 ore e 12 minuti a seconda della pianificazione su 5 o 6 giorni lavorativi) e l’indennità per lavoro straordinario oltre la stessa media oraria.
Un’interpretazione che, come ho già avuto modo di manifestare, non mi trova affatto d’accordo, in quanto, a mio avviso:
le due indennità vanno a retribuire due sacrifici distinti e diversi (non godere del riposo settimanale e/o lavorare oltre l’orario d’obbligo);
non retribuire con l’indennità per lavoro straordinario le ore prestate entro la media oraria giornaliera in ragione del fatto che il riposo viene poi recuperato in altra giornata, svuota il significato del diritto al recupero del riposo settimanale riconducendolo ad un mero recupero compensativo (per giunta coattivamente imposto).
Tra l’altro tale interpretazione va a penalizzare il personale impiegato in servizi spiccatamente operativi (ATPI, scorte, PG, ecc.).
GIANLUCA TACCALOZZI
Segretario Sezione Ficiesse Roma
gianlucataccalozzi@alice.it