ARCHIVIATO IL CASO PESCIAIOLI: “FU LIBERA MANIFESTAZIONE DI PENSIERO E NON REATO MILITARE”. LE FELICITAZIONI DI FICIESSE.

domenica 30 novembre 2003

I giudici militari hanno archiviato il procedimento penale contro il maresciallo dell’Esercito Giuseppe PESCIAIOLI denunciato nello scorso mese di marzo da un comandante militare per il reato di “istigazione aggravata a disobbedire alle leggi”.

Pesciaioli, 39 anni, pugliese, maresciallo a Orvieto, aveva pubblicato un mese prima sul sito internet dell’Associazione solidarietà diritto e progresso (ASSODIPRO) uno scritto, ripreso anche da questo sito con il titolo “Le aquile e le galline”, in cui si tiravano le somme della sua esperienza nel Cocer.

«Un bilancio che chiude in passivo», era l’amara conclusione, perché «questo sistema di rappresentanza non è idoneo a garantire una corretta rivendicazione e tutela del personale militare e crea discriminazioni sempre più palesi» in quanto il Cocer viene considerato «come un prolungamento delle volontà degli Stati maggiori della Difesa».

Da qui l’invito finale ai militari a «iscriversi alle associazioni che perseguono il fine sindacale». E da qui la denuncia dal comandante di un reparto dell’Esercito alla Procura militare di Roma, che gli ha notificato un avviso di garanzia per «istigazione aggravata alla disobbedienza».

L’archiviazione è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Carlo PAOLELLA su conforme richiesta del pubblico ministero.

I due magistrati hanno convenuto che esprimere critiche rientra nel diritto di libera manifestazione del pensiero che è riconosciuto dalla Costituzione anche ai cittadini in servizio militare e che in nessun passaggio dell’articolo si rinviene “un’istigazione ad altri militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, né l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, ai sensi del combinato disposto degli art. 266 c.p. e 213 c.p.m.p.”.

Ci congratuliamo con Pino Pesciaioli per il felice esito della vicenda, certi che continuerà nel suo nobile impegno per l’affermazione dei diritti dei cittadini militari.

 

 

 

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

-art. 409 c.p.p., art. 261 c.p.m.p. e art. 207 norme att. coord. e tr. c.p.p.

 

il Giudice per le indagini preliminari dr. Carlo PAOLELLA, letti gli atti del procedimento penale n.187/a/03 R.G. notizie di reato nei confronti di PESCIAIOLI GIUSEPPE nato a Brindisi (BR) il 18 febbraio 1964, relativo ad eventuale reato di: ISTIGAZIONE AGGRAVATA DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI (artt. 226 c.p.; 47 n.2, 213 c.p.m.p.), commessa a mezzo di articolo pubblicato sul sito internet www.militari.org. , recante, in intitolazione , la dicitura “Tutto come prima, un altro mandato COCER ed altri tre anni persi. È c’è ancora qualche cornacchia in giro che inneggia alla rappresentanza militare ed alle sue virtù. Poveri illusi”; fatti commessi in data antecedente e prossima al 9.1.03;

- esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 14 luglio 2003 del seguente tenore: “Per un corretto inquadramento della vicenda occorre partire dall’analisi del contenuto dell’articolo suddetto, in esso il PESCIAIOLI trae bilancio dei tre anni del mandato COCER e, in qualità di ex delegato COCER Esercito, si esprime in chiave critica sia in ordine all’attività posta in essere dai rappresentanti COCER sia in merito allo stesso sistema di rappresentanza militare nel suo complesso, auspicando l’inserimento nell’ambito militare di una pluralità di associazioni sindacali. Riguardo al primo profilo il suddetto militare evidenze come il bilancio dei tre anni di mandato COCER si sia chiuso in passivo; tante delle promesse iniziali non hanno trovato alcuna soluzione, anzi in alcuni passaggi cruciali come il riordino delle carriere e gli adeguamenti stipendiali ai parametri europei hanno segnato il passo e non si vedono soluzioni nemmeno in questo mandato Cocer”. Successivamente lo stesso passa ad affrontare il problema della rappresentanza dei militari, esprimendosi nel senso che “questo sistema di rappresentanza non è idoneo a garantire una corretta rivendicazione a tutela del personale militare” ed ancora “non mi rimane che lanciare un appello a tutti i colleghi; dobbiamo decidere una volta per tutte se vogliamo diventare aquile o rimanere galline” concludendo che “iscriversi alle Associazioni che perseguono il fine sindacale è un modo per diventare aquile e mettersi al riparo da chi utilizza la rappresentanza per fare carriera politica, oppure l’alternativa è rimanere galline”. Orbene, già da una prima lettura dei passaggi più significativi dell’articolo in questione si può facilmente rilevare come esso costituisca una critica del sistema di rappresentanza dei militari, limitandosi ad evidenziare quelle che, secondo il punto di vista del Maresciallo, sono le maggiori lacune ed inefficienze del sistema stesso. In nessun passaggio dell’articolo appare rinvenirsi, per conto, un’istigazione ad altri militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, né l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, ai sensi del combinato disposto degli art. 266 c.p. e 213 c.p.m.p. In realtà, le uniche frasi nelle quali potrebbe astrattamente ravvisarsi una condotta di istigazione ovvero di apologia sono:”non mi rimane che lanciare un appello a tutti i colleghi; iscriversi alle Associazioni che perseguono il fine sindacale è un modo per diventare aquile e mettersi al riparo da chi utilizza la rappresentanza per fare  carriera politica, oppure l’alternativa è rimanere galline”. A Ben vedere, tuttavia, neppure le espressioni suddette appaiono integrare in concreto gli estremi materiali del reato di cui agli artt. 266c.p. e 213 c.p.m.p., in quanto si tratta di frasi riconducibili entro i limiti della libera manifestazione del pensiero, e non costituiscono azione e diretto incitamento all’azione (Corte Cost., 14 febbraio 1973, n 16). Ciò si evince, in effetti, dallo stesso tenore letterale delle espressioni usate e dal contesto in cui esse sono inserite. Così, i toni usati nell’articolo in questione sono quelli di una critica che, ancorché, aspra, non scade mai nel turpiloquio né, le espressioni adoperate costituiscono dirette incitazioni a porre in essere attività illecite. Inoltre, le frasi sopra riferite non vanno lette isolatamente, bensì nel complessivo contesto dell’articolo. Ciò consente di cogliere lo spirito che sembrerebbe animare lo stesso articolo, che appare essere  uno spirito di critica del sistema della rappresentanza dei militari non già di istigazione o apologia. Con riguardo all’elemento psicologico, poi, va precisato che il concetto di istigazione ha un carattere di relazione, che trova il suo momento qualificante nella comunicazione  a terzi di un proposito giudicato favorevolmente dall’ordinamento e le cui concrete modalità di realizzazione, attendendo all’azione tipica, debbono riflettersi nel dolo del soggetto agente, il quale è responsabile tutte le volte in cui il militare abbia percepito il contenuto istigatorio direttamente dallo strumento da lui prescelto. Ne consegue che non risulta nel PESCIAIOLI la consapevolezza della idoneità della condotta a determinare il pericolo che la legge vuole evitare. Ciò, del resto, trova conferma nelle stesse dichiarazioni da questi rilasciate in sede di interrogatorio, allorché, evidenziava come “l’articolo in questione, aveva il solo fine di manifestare liberamente il mio pensiero senza in alcun modo voler istigare chicchessia a commettere reati, né credo di averlo fatto”. Per quanto sopra, ritenuto che la condotta posta in essere dal PESCIAIOLI non integri, sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico, il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Rilevato che allo stato non emergono profili suscettibili di valutazione  sotto l’aspetto della responsabilità penale, in quanto l’rticolo pubblicato sul sito internet ed attribuito al PESCIAIOLI   , contiene, pur con toni decisamente polemici, l’espressione di valutazioni relative a disegni di “sindacalizzazione” dei COCER delle Forze Armate, che, come tali, appaiono riconducibili all’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.).

Ritenuto che detta richiesta debba essere accolta  per i motivi in essa esposti, che si adottano, decidendo in conformità;

visti gli artt. 408 e segg. c.p.p.

 

P.Q.M.

 

Dispone l’archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Roma, 26 Agosto 2003-11-03

 

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

                                                                                       Dr. Carlo PAOLELLA   

 


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