RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE: IL COMITATO RISTRETTO DELLA COMMISSIONE DIFESA LICENZIA IL NUOVO TESTO UNIFICATIO

domenica 30 novembre 2003

 

L’11 novembre scorso è stato licenziato dal Comitato ristretto della Commissione Difesa della Camera dei Deputati il secondo testo unificato per la riforma della normativa sulla rappresentanza militare.

Come si ricorderà, il primo testo, ricalcato su un progetto degli Stati maggiori, è stato bocciato perché letteralmente sommerso da una valanga di emendamenti (circa 240!) dopo le aspre critiche del Cocer interforze.

Pubblichiamo di seguito il resoconto parlamentare e l’articolato prodotto dal comitato.

Nei prossimi giorni, i nostri commenti.

 

CAMERA DEI DEPUTATI

IV COMMISSIONE PERMANENTE DIFESA

Resoconto stenografico della seduta dell’11 novembre 2002, ore 11,45

Nuove norme sulla rappresentanza militare.
Nuovo testo unificato C. 932 Molinari, C. 1718 Ramponi, C. 1822 Lavagnini, C. 1958 Deiana, C. 2063 Ascierto e C. 2193 Minniti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2003.

Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, riferisce che, dopo varie riunioni, il Comitato ristretto ha predisposto un ulteriore testo unificato nel quale si è cercato di recepire buona parte degli emendamenti presentati, anche da parte dell'opposizione. Ringrazia, in particolare, il presidente Ramponi ed il deputato Ascierto per i contributi propositivi forniti, mentre stigmatizza che il gruppo dei DS abbia deciso di non partecipare ai lavori del Comitato ristretto.
Illustra quindi il nuovo testo unificato, che si discosta in numerose parti da quello precedente (vedi allegato 2).
Rileva quindi che nell'articolo 1 sono state introdotte alcune modifiche alla competenza generale della rappresentanza, inserendo il principio per cui essa concorre alla tutela degli interessi dei militari, agendo però come organo interno all'amministrazione e non come sindacato.
Nell'articolo 2 sono state ridefinite la categorie del personale e si è aggiunta quella dei sergenti e dei sovrintendenti.
Nell'articolo 4 sono state chiarite meglio le competenze e le modalità operative del COCER, facendo rinvio per una maggiore articolazione nel dettaglio ad un apposito regolamento.
L'articolo 5 precisa che gli organi intermedi sono costituiti a livello di Forza armata, mentre l'articolo 6-bis istituisce gli organi della rappresentanza per le capitanerie di porto e per la squadra navale, nonché una commissione per la tutela delle pari opportunità.
L'articolo 8 chiarisce la partecipazione del COCER alle procedure della contrattazione, mentre l'articolo 9 ne rafforza l'attività consultiva e propositiva, rendendola anche più visibile.
L'articolo 10 riformula la competenza degli organi non centrali e l'articolo 11 presenta in modo più organico i rapporti del COCER con il Parlamento e con il Governo.
L'articolo 12 prevede la pari capacità e dignità di rappresentanza a tutte le forze armate e nell'articolo 13 viene portata a 4 anni la durata del mandato dei delegati. Nell'articolo 14 è stata eliminata quale causa di ineleggibilità l'assunzione di un incarico elettivo in una amministrazione locale.
L'articolo 15 definisce le modalità della propaganda elettorale e l'articolo 16 descrive più compiutamente le facoltà e i limiti del mandato.
Nell'articolo 17 è stato affrontato in modo maggiormente articolato il tema della tutela dei diritti dei delegati.
Nell'articolo 18 si è confermata la previsione di un segretario esecutivo eletto e di un presidente espressione della gerarchia.
Nei restanti articoli non figurano rilevanti novità rispetto al precedente testo.

Filippo ASCIERTO (AN), nell'esprimere apprezzamento per l'operato del relatore, auspica una accelerazione dell'iter del provvedimento, sottolineando che ciò costituirebbe un importante segnale di attenzione nei confronti del personale militare.

Luigi RAMPONI, presidente, al fine di consentire un adeguato approfondimento sul nuovo testo unificato testé illustrato dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

 

ALLEGATO 2

Nuove norme sulla rappresentanza militare (Nuovo testo unificato C. 932 Molinari, C. 1718 Ramponi, C. 1822 Lavagnini, C. 1958 Deiana, C. 2063 Ascierto e C. 2193 Minniti).

 

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO

ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

 

Art. 1.
(Definizione giuridica).

1. La rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, concorre alla cura ed alla tutela degli interessi e del benessere degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. A tale fine, agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono competono, secondo quanto previsto dalla presente legge:
a) la presentazione di proposte, istanze e pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative ai singoli, nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento ed alla tutela economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare;
b) le attività di consultazione e di contrattazione previste dalla legge relativamente agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro del personale militare e la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale o locale;
c) la vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, nonché la salubrità degli stessi e la salute dei lavoratori.

3. La presente legge individua le autorità militari di riferimento degli organi della rappresentanza militare e le possibilità e modalità di rapporto tra questi ultimi ed il Parlamento, il Governo, le autorità politiche ed amministrative nazionali e locali.
4. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare.

Art. 2.
(Categorie di personale militare).

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:
a) categoria «A»: ufficiali;
b) categoria «B»: marescialli e ispettori;
c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
d) categoria
«D»: volontari in servizio permanente od in rafferma biennale ed assimilati;
e) categoria
«E»: ufficiali di complemento ed in ferma prefissata;

f) categoria «F»: volontari in ferma prefissata od in rafferma annuale e militari in servizio di leva.

Art. 3.
(Organi della rappresentanza a livello nazionale).

1. A livello nazionale è istituito il «Consiglio centrale della rappresentanza militare» (COCER), che si articola in:
a) «consiglio interforze», costituito da tutti gli eletti al COCER;
b) «sezioni» autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;
c) «comparto Difesa» e «comparto Sicurezza», rispettivamente composti dagli eletti al COCER appartenenti alle Forze armate e da quelli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza;
d) «commissioni di categoria», attivate a livello interforze, di sezione o di comparto, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva categoria.

Art. 4.
(Competenze e modalità operative del COCER).

1. Il COCER e le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla legge, partecipano alle attività di contrattazione, comprese quelle di competenza tecnica ed ove ritenuto necessario assistiti dagli Stati Maggiori, ed hanno competenza sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, nonché alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale. In particolare, essi possono formulare proposte e pareri in ordine ai seguenti argomenti:
a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio;
c) criteri generali relativi ai trasferimenti del personale,
d) licenze, aspettativa e permessi;
e) disciplina generale della formazione professionale;
f) disciplina generale in materia di alloggi;
g) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale e dei familiari;
h) sicurezza e prevenzione degli infortuni;
i) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale.

2. Il COCER opera e delibera:
a) unitariamente, tramite il consiglio interforze, per tutte le questioni di comune interesse per il personale militare ;
b) tramite la relativa sezione, per le questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza;
c) per comparti, per le questioni legate specificatamente all'attività di contrattazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
d) tramite l'apposita commissione, per le questioni di interesse di un'unica specifica categoria, a livello interforze o di sezione o di comparto.

3. Le autorità militari corrispondenti del COCER sono:
a) per il consiglio interforze e per le commissioni interforze di categoria, il Capo di Stato Maggiore della difesa;

b) per le sezioni e le commissioni di categoria attivate a livello di sezione, i rispettivi Capi di stato maggiore e Comandanti generali, che informano il Capo di Stato Maggiore della difesa delle determinazioni assunte.

4. L'articolazione e le modalità operative del COCER sono descritte nel dettaglio nel regolamento di cui all'articolo 22, comma 1.

Art. 5.
(Organi della rappresentanza a livello intermedio).

1. Nell'ambito di ciascuna Forza Armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sono costituiti i «Consigli intermedi della rappresentanza militare» (COIR) a livello di Alto Comando.
2. I COIR hanno competenza sulla disciplina generale della formazione professionale e sull'inserimento nella vita lavorativa alla cessazione del servizio, sulle attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.
3. L'Amministrazione militare competente per territorio si avvale del concorso di un «Comitato regionale interforze» (CIR), costituito da delegati indicati dai COIR, per curare i rapporti con le Regioni in ordine alle seguenti materie:
a) alloggi;
b) trasporti;
c) prestazioni sanitarie;
d) qualificazione del personale
e) utilizzo agevolato di strutture culturali, sportive e ricettive.

4. Le modalità istitutive ed operative dei COIR e quelle dei CIR sono descritte nel dettaglio con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.
5. I Comandi presso i quali istituire i COIR ed i CIR sono individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Organi della rappresentanza a livello locale).

1. A livello locale e nell'ambito di ciascuna Forza armata e Corpo armato sono istituiti i «Consigli di base della rappresentanza militare» (COBAR), collocati ove possibile presso i comandi delle singole unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ovvero, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, a livello regionale, comunque fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
2. I COBAR sono consultati dal COCER durante l'attività di contrattazione prevista dalla legge e formulano pareri e proposte sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, alla formazione professionale, alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni. Possono avanzare istanze in merito a:
a) articolazione dell'orario di lavoro settimanale obbligatorio;
b) igiene del lavoro, qualità degli alimenti e degli alloggi;
c) sicurezza sul lavoro;
d) attività assistenziali, culturali e ricreative;
e) promozione del benessere del personale e dei familiari.

3. I comandi presso i quali istituire i singoli COBAR e le relative autorità militari corrispondenti sono individuati dal Capo di Stato Maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive

competenzee, relativamente ai COBAR del Corpo delle capitanerie di porto, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina su proposta del Comandante generale del Corpo.
4. Articolazione e modalità operative dei COBAR sono descritte nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

Art. 6-bis.
(Altri organi della rappresentanza).

1. Nell'ambito della sezione Marina Militare del COCER sono istituiti:
a) un
«Consiglio per il Corpo delle capitanerie di porto» (CONCP), i cui membri sono eletti dai delegati dei consigli di base del Corpo delle capitanerie di porto; il comitato di presidenza del CONCP partecipa di diritto alle riunioni del COCER Marina quando si trattano questioni di specifico interesse del Corpo;
b) un
«Consiglio per la Squadra navale» (COCINCNAV), i cui membri sono eletti dai delegati dei COBAR delle unità della Squadra navale; il comitato di presidenza del COCINCNAV partecipa di diritto alle riunioni del COCER Marina quando si trattano questioni di specifico interesse per il personale imbarcato.

2. Ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione ed al fine di tutelare all'interno dell'istituzione militare le pari opportunità tra uomo e donna, è costituita, a livello nazionale ed interforze, la «Commissione permanente per la tutela delle pari opportunità» (COMPERPO), composta dalle rappresentanti di ciascuna Forza armata o Corpo armato, elette in apposite elezioni. La COMPERPO è sentita almeno una volta all'anno dal Ministro della Difesa, che risponde entro 30 giorni alle istanze presentategli nel corso di tali incontri.
3. Le competenze specifiche di CONCP, COCINCNAV e COMPERPO, le rispettive modalità operative e quelle relative all'elezione dei delegati che compongono tali organi sono descritte nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

Art. 7.
(Rappresentanza del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana).

1. Nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, possono essere emanate apposite norme per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare.

Art. 8.
(Partecipazione del COCER alle procedure della contrattazione).

1. Per le materie e con le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, il COCER partecipa alle attività di concertazione interministeriale relative alla definizione dei contenuti del rapporto d'impiego del personale militare.

Art. 9.
(Attività consultiva e propositiva del COCER).

1. Il COCER, anche per il tramite delle proprie articolazioni di Sezione o di Comparto nelle materie di specifica competenza, esprime parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è riportato nel preambolo di detti provvedimenti specificando se favorevole o contrario.

2. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1. Esso è espresso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in senso favorevole.
3. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è espresso entro trenta giorni. In tali casi il Governo ed i Ministri competenti possono convocare d'urgenza il COCER per un'immediata espressione del parere e definire lo schema di provvedimento anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire di attendere il suo decorso e il COCER non si sia potuto esprimere tempestivamente.
4. Il COCER e le sue articolazioni possono organizzare riunioni informative per l'approfondimento delle questioni sulle quali esprimono il parere, informandone l'autorità militare corrispondente.
5. Il COCER e le sue articolazioni si riuniscono almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro ed almeno trimestralmente per verificarne l'attuazione ed aggiornarlo.
6. Il COCER è adeguatamente e formalmente informato dalle autorità militari corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri e garantita inserendo il COCER tra i destinatari di ogni disposizione emanata dagli Stati Maggiori e dai Comandi generali concernente materie di competenza della rappresentanza militare.
7. Nelle materie rientranti nella propria competenza il COCER, per il tramite delle sue articolazioni competenti, può attivare scambi di informazioni con altri organismi rappresentativi, sindacali e professionali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, anche partecipando ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.
8. I delegati eletti nel COCER possono partecipare ufficialmente alle attività di cui al comma 7 previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1. I delegati del COCER e gli altri eletti ai consigli della rappresentanza o i militari al di fuori dell'orario di servizio, possono partecipare a titolo personale e senza indossare la divisa alle medesime attività.
9. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi per il tramite delle autorità militari corrispondenti. La risposta deve essere formulata entro due mesi dal ricevimento dell'istanza, tenendo conto delle rispettive competenze.
10. Il COCER partecipa, secondo le modalità descritte nel regolamento di cui all'articolo 21, alle riunioni dei consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.
11. Per quanto attiene agli interessi del personale militare delle formazioni impiegate in operazioni anche fuori dal territorio nazionale, le competenze generali di cui all'articolo 1 sono devolute in via esclusiva al COCER ed alle rispettive competenti articolazioni. A tale riguardo, ove ritenuto necessario, possono essere svolte visite in zona d'operazioni, compatibilmente con lo sviluppo delle operazioni stesse e su autorizzazione del Ministro della difesa, previo parere favorevole del Capo di Stato Maggiore della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore o Comandante generale interessato.

Art. 10.
(Attività consultive e propositive dei CIR, dei COIR e dei COBAR).

1. Nell'ambito degli organismi della rappresentanza militare a livello locale e intermedio, le competenze indicate all'articolo 1 sono così suddivise:
a) le problematiche relative all'ente o unità militare di appartenenza sono di competenza dei COBAR, che possono formulare

specificheistanze, proposte e pareri al COCER o al COIR competente;
b) le problematiche di rilevanza regionale o interregionale nell'ambito delle materie indicate all'articolo 5, comma 3, sono di competenza dei COIR, secondo il rispettivo ambito territoriale di riferimento.

2. I CIR, sentita l'autorità militare corrispondente, possono intrattenere rapporti con gli enti pubblici in relazione alle materie di propria competenza, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 22, comma 1.
3. Le istanze, le proposte ed i pareri di cui al presente articolo sono inviati dai consigli della rappresentanza ai rispettivi comandanti corrispondenti, che rispondono entro due mesi dalla ricezione nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 11.
(Rapporti con il Parlamento e con il Governo).

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:
a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze od inerenti alle singole Forze armate;
b) Il Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza.

2. Nelle materie di propria competenza, il Consiglio Interforze, le Sezioni o i Comparti del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento competente e sentita l'autorità militare corrispondente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza; in particolare, per le questioni di specifico interesse per il Corpo delle capitanerie di porto, il Consiglio Interforze congiuntamente all'Ufficio di Presidenza del COCP può adire il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 12.
(Composizione dei consigli della rappresentanza).

1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria ed in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari capacità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e Corpi armati.
2. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono contenute nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

Art. 13.
(Modalità di elezione).

1. Tutto il personale militare è considerato, ai fini della rappresentanza militare e nell'ambito della propria categoria di appartenenza, elettore attivo e passivo e può concorrere tra gli eleggibili al COBAR dell'ente presso cui è in forza effettiva organica, fatto salvo quanto indicato all'articolo 14, comma 1.
2. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere. Non è consentito influenzare l'espressione del voto dei propri sottoposti e tale azione costituisce grave mancanza disciplinare.
3. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi.
4. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a:
a) quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B e C;
b) sei mesi per gli eletti in rappresentanza delle categorie D, E e F.

5. L'elezione dei rappresentanti presso il COCER ed i COIR è effettuata nel corso di distinte consultazioni da un corpo elettorale formato dai delegati eletti nei COBAR, limitatamente all'ambito territoriale od organizzativo di riferimento per quanto riguarda quella dei rappresentanti presso i COIR.
6. Gli eletti al COCER possono ricoprire una sola carica elettiva e decadono dall'appartenenza ai COIR ed ai COBAR.
7. I consigli della rappresentanza di ogni ordine e grado ed i relativi uffici di presidenza, in caso di dimissioni o decadenza contemporanee di un numero di membri effettivi pari o superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per l'elezione dei nuovi delegati.
8. Nel caso in cui il numero dei delegati dimissionari o decaduti sia inferiore al 50 per cento del totale dei delegati del medesimo Consiglio, a ciascun delegato dimissionario o decaduto subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria di appartenenza; in mancanza, sono avviate le procedure per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario.
9. I candidati ai consigli della rappresentanza di qualunque livello presentano al comandante corrispondente la propria candidatura almeno un mese prima della data delle elezioni.
10. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.
11. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

Art. 14.
(Cause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato).

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:
a) abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;
c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;
d) non debbano svolgere almeno due anni di servizio se appartenenti alle categorie A, B e C ovvero sei mesi di servizio se appartenenti alle categorie D, E ed F, a decorrere dalla data delle elezioni;
e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 31 agosto 1961, n. 833, e successive modificazioni;
f) si trovino in aspettativa superiore ai novanta giorni.

2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio;
b) trasferimento in ambito di altra area territoriale, se delegato dei COIR, ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;
c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);
d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 2;
e) dimissioni;
f) aspettativa superiore a novanta giorni.

Art. 15.
(Propaganda elettorale).

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi

programmi elettorali, a livello centrale, intermedio e locale, sono convocate apposite assemblee, organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato e per categorie di appartenenza ed autorizzate dai comandanti corrispondenti, che ne designano il presidente, responsabile del corretto svolgimento delle medesime. Le assemblee autorizzate si svolgono durante l'orario di servizio.

Art. 16.
(Facoltà e limiti del mandato).

1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.
2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo funzionamento. A tale fine tutte le spese relative alle elezioni ed al funzionamento degli organi di rappresentanza militare, comprese le spese per trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature informatiche e materiale di ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze.
3. Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER, l'attività della rappresentanza militare è svolta durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione all'attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ciascun delegato, per lo svolgimento delle attività dei consigli in cui è stato eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assolvibili e previa intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di appartenenza nel rispetto dei limiti qui indicati:
a) per un equivalente di quaranta giorni lavorativi annui se eletto ai COIR, o ai COBAR dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza;
b) per un equivalente di venti giorni lavorativi annui se eletto agli altri COBAR.

4. I delegati che compongono l'ufficio di presidenza dei COIR o dei COBAR possono usufruire per le attività dell'ufficio di presidenza di cui fanno parte di ulteriori periodi di assenza, fino ad un massimo di un terzo di quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.
5. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. In tale caso le eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.
6. I delegati eletti al COCER rimangono in forza effettiva organica all'ente di appartenenza ed espletano le attività relative al loro mandato senza limitazioni di tempo. L'assolvimento del mandato è annotato nella documentazione caratteristica dell'interessato con apposito modello, sostitutivo degli ordinari modelli valutativi.
7. La partecipazione alle riunioni ed alle attività dei consigli costituisce obbligo per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.
8. I delegati ai COIR ed ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti. I delegati eletti al COCER ne sono esentati.
9. Dal computo dei giorni lavorativi di cui al comma 3 sono esclusi i tempi necessari allo svolgimento di eventuali riunioni indette su richiesta dei comandanti corrispondenti.

10. Il comandante corrispondente di ciascun COBAR autorizza, su richiesta del Consiglio, almeno una assemblea ogni sei mesi, suddivisa di norma per categorie, ed acquisisce in tale ambito il parere relativamente alla destinazione dei fondi destinati al benessere del personale.
11. I delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le autorità corrispondenti, possono visitare le strutture ed i reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente con l'orario di servizio e le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR. Tali incontri costituiscono, per i delegati che vi partecipano, attività di servizio.

Art. 17.
(Tutela e diritti dei delegati).

1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.
2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza di qualunque livello non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che queste non si configurino come reato o come infrazioni per le quali l'articolo 65, comma 1, del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, preveda l'irrogazione della consegna di rigore.
3. I trasferimenti d'autorità dei delegati ad altre sedi, in assenza del consenso da parte dell'interessato e qualora comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede il trasferimento. Ove sorga questione il trasferimento può avvenire solo previo assenso del Ministro della difesa per le Forze armate e per l'Arma dei carabinieri, del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle Capitanerie di porto.
4. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione personale e costituisce titolo utile ai fini dell'avanzamento, per i delegati eletti al COCER da valutare almeno con il medesimo punteggio delle ultime valutazioni caratteristiche riportate dal soggetto interessato.
5. Ai delegati fuori sede per assolvere il mandato, ai quali non sia applicabile il trattamento di missione previsto per il restante personale militare, è concesso il rimborso delle spese documentate sostenute per il pernottamento e per i pasti. A tale fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2002.

Art. 18.
(Organi dei consigli della rappresentanza).

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza l'assemblea, il presidente, il segretario esecutivo e l'ufficio di presidenza.
2. L'assemblea è composta dalla totalità dei delegati eletti nel relativo consiglio.
3. Il presidente è il delegato più elevato in grado, è responsabile della disciplina ed ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1. A tale fine presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più elevato in grado dei presenti.
4. Il segretario esecutivo è eletto dall'assemblea ed ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio.
In particolare:
a) adotta, tenendone informato l'ufficio di presidenza, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;
b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, alla convocazione dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.

In caso di assenza o impedimento, il segretario esecutivo è temporaneamente sostituito dal più anziano dei membri eletti presenti dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente, dal segretario esecutivo e da delegati eletti dall'assemblea in rappresentanza di ciascuna delle categorie non altrimenti rappresentate. I membri elettivi dell'ufficio di presidenza durano in carica 6 mesi e sono rieleggibili.
6. Il presidente ed il segretario esecutivo curano i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.

Art. 19.
(Convocazione dei consigli della rappresentanza).

1. I consigli della rappresentanza sono convocati dal presidente per il tramite del segretario quando l'ufficio di presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.
2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte con i COIR o i COBAR rispettivamente confluenti, su richiesta degli stessi.
3. Il consiglio è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che l'ufficio di presidenza non decida che la riunione abbia luogo in altra sede.
4. Il consiglio può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di esperti delle materie da trattare, anche estranei all'Amministrazione.
5. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.

Art. 20.
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità delle deliberazioni e dei comunicati).

1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza sono valide se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, può prevedere casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.
2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.
3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi consigli e dai singoli delegati dei consigli, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purché senza ulteriori oneri per l'amministrazione militare rispetto a quelli previsti dall'articolo 16, comma 2.

Art. 21.
(Regolamento di attuazione).

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER in carica. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente

dellaRepubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti nel dettaglio:
a) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 12;
b) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 13;
c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;
d) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2;
e) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;
f) le procedure di attivazione e le modalità operative delle articolazioni dei consigli;
g) l'articolazione e le modalità di funzionamento dei comitati misti.

Art. 22.
(Disposizioni finali).

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, i consigli della rappresentanza in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.
2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computato ai fini di quanto previsto all'articolo 13.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, comma 5, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede per gli anni 2004 e 2005 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.

 


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