PROPOSTA DI LEGGE BIPARTISAN PER UN COMANDANTE GENERALE TARGATO GDF
Il 24 febbraio 2010 è stata presentata alla Camera una proposta di legge volta a consentire la nomina a Comandante Generale della Guardia di Finanza anche di un Ufficiale Generale del Corpo, non solo dell’Esercito come attualmente previsto.
La proposta ricalca l’emendamento 6.100 già presentato dal Governo alla conversione del decreto-legge n.1 del 2010 (atto Camera n. 3097-A), giudicato però inammissibile dal Presidente Fini in quanto estraneo al provvedimento che infatti verteva sulla missioni internazionali.
Pare che la maggioranza abbia tentato di proporre il medesimo emendamento anche in occasione della lettura al Senato del DDL 3097 ma la ferma contrarietà dell’opposizione, seppur non sostanzialmente ostile, all’inserimento di una norma del genere in un provvedimento estraneo alla materia avrebbe fatto desistere l’Esecutivo.
Si sarebbe quindi giunti a formalizzare una proposta di legge bipartisan, che qui pubblichiamo, che reca la firma di esponenti di primo piano sia di maggioranza che d’opposizione: si tratta come primo firmatario dell’On. Bocchino (vice-cagruppo PDL), e come co-firmatari degli Onn. Vietti (vice-capogruppo UDC), Cota (capogruppo Lega Nord), Bressa (capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali) e D’Alema (PD – Presidente COPASIR)
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3244
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BOCCHINO, VIETTI, COTA, BRESSA, D’ALEMA
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della
guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle
operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all’estero
Presentata il 24 febbraio 2010
ART. 1.
1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: « Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d’armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell’Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa »;
2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni »;
b) il secondo comma dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: « Per le esigenze addestrative di carattere
militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell’Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ».
2. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell’espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di
guerra e alle missioni militari all’estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa ».
3. Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: « più anziano in ruolo » sono inserite le seguenti: « ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante generale »;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge ».
4. Le disposizioni del quarto comma dell’articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato
dal comma 1, lettera a), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell’articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.