PROCEDE SPEDITA LA PROPOSTA DI LEGGE BOCCHINO PER UN COMANDANTE GENERALE DALLA GDF. L’ESAME AFFIDATO ALLA COMMISSIONE DIFESA IN SEDE LEGISLATIVA, ASSIEME ALLE PROPOSTE DEGLI ONN. DI PIETRO (IDV) E VANNUCCI (PD) - di Simone Sansoni
PROCEDE SPEDITA LA PROPOSTA DI LEGGE BOCCHINO PER UN COMANDANTE GENERALE DALLA GDF. L’ESAME AFFIDATO ALLA COMMISSIONE DIFESA IN SEDE LEGISLATIVA, ASSIEME ALLE PROPOSTE DEGLI ONN. DI PIETRO (IDV) E VANNUCCI (PD) - di Simone Sansoni
Il 3 marzo scorso l’aula della Camera ha deliberato a larga maggioranza, con la sola contrarietà dell’Italia dei Valori, di assegnare in sede legislativa alla Commissione Difesa l’esame del disegno di legge n. 3244 volto a consentire la nomina a Comandante Generale di un Ufficiale del Corpo.
Alla procedura legislativa, che consente di licenziare il testo direttamente in Commissione senza il passaggio all’Aula e che inizierà immediatamente la prossima settimana, si è opposto solo il gruppo dell’Italia dei Valori.
Contestualmente sono stati assegnati all’esame della Commissione anche due ulteriori progetti di legge sull’argomento; si tratta dei DDL nr. 3254 dell’On. Di Pietro e nr. 864 dell’On. Vannucci (PD), che qui pubblichiamo.
A giugno sarà posto in congedo il Gen. D'Arrigo, l'attuale Comandante Generale proveniente dai ranghi dell'Esercito; appare quindi probabile che, prima di allora, la proposta venga approvata da entrambi i rami del Parlamento.
SIMONE SANSONI
Segretario Nazionale Ficiesse
s.sansoni@ficiesse.it
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 293 di mercoledì 3 marzo 2010
Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 3244.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.
A norma del comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento, propongo alla Camera che la seguente proposta di legge sia assegnata, in sede legislativa, alla IV Commissione (Difesa):
BOCCHINO ed altri: «Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero» (3244) - Parere delle Commissioni I, III, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).
Su tale proposta, a norma dell'articolo 41, comma 1, del Regolamento, darò la parola ad un deputato contro e a uno favore per non più di cinque ciascuno.
Ha chiesto di parlare contro l'onorevole Donadi. Ne ha facoltà.
MASSIMO DONADI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione di quest'Assemblea sulla decisione di assegnare in sede legislativa la norma che tende a modificare i criteri di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza, perché si tratta di una scelta estremamente delicata e sensibile dal punto di vista dei poteri riconosciuti dall'ordinamento a tale figura. Credo che questa decisione meriterebbe l'attenzione, oltre che della Commissione, anche di quest'Assemblea, sia per una più collettiva e globale assunzione di responsabilità, sia per un percorso legislativo più attento e compiuto.
Cercherò di dare una spiegazione e, pertanto, chiederei ai colleghi di prestare qualche minuto di attenzione, perché l'argomento lo merita. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti su alcuni aspetti in particolare.
Da circa cento anni, lo statuto della Guardia di finanza prevede che il Comandante generale di quel Corpo venga scelto sì attraverso una nomina di carattere politico, perché proviene dal Governo, ma tra i generali di Corpo d'armata appartenenti ad un diverso Corpo e, cioè, al Corpo dell'Esercito.
La ragione di questa scelta risiede, da un lato, nell'ovvia e comprensibile ricerca di terzietà del comando, perché il Comandante della Guardia di finanza non possa rispondere a logiche altre rispetto a quelle di un equilibrato ed attento esercizio neutrale delle così delicate funzioni; dall'altro lato, risponde alla necessità che egli non sia condizionato dalla pressione... signor Presidente, se potesse cercare di garantire un po' più di silenzio in Aula, le sarei grato.
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia...
MASSIMO DONADI. ... come dicevo, risponde alla necessità che le funzioni del Comandante generale non siano condizionate da gruppi di pressione, fazioni o cordate provenienti dall'interno dello stesso Corpo.
Si dirà che, di recente, questo Parlamento ha, però, introdotto una modifica legislativa che, per un altro Corpo di polizia, ugualmente di natura militare, come i Carabinieri, ha consentito la scelta del Comandante generale dei carabinieri all'interno del Corpo stesso.
I poteri della Guardia di finanza, rispetto a quelli del Corpo dei carabinieri, sono ancora più delicati e ancora più sensibili. Infatti, i carabinieri possono svolgere attività di indagine soltanto a fronte di una notizia di reato e, quindi, a seguito di un'iniziativa proveniente dall'autorità giudiziaria. Al contrario, le indagini della Guardia di finanza, attenendo ad attività che non necessariamente configurano reato, ma anche semplice illecito fiscale, tributario o, comunque, alla necessità di appurare comportamenti che riguardano il profilo finanziario delle persone o delle società, rappresentano un potere svincolato da quello di un organo terzo come la magistratura. Inoltre, è un potere che la Guardia di finanza esercita autonomamente e senza il controllo, né l'ingerenza, di organi terzi.
Da questo punto di vista, secondo noi, unire le due cose - la nomina di provenienza politica da parte del Governo con la nomina di un esponente interno alla Guardia di finanza - crea un mix che rischia veramente di far perdere alla direzione, al Comando della guardia di finanza, anche solo astrattamente, quel carattere di terzietà e di esclusiva garanzia della funzione dell'interesse pubblico che, proprio per la natura e le caratteristiche del Corpo della guardia di finanza, costituisce, in caso di abuso, un rischio veramente di straordinaria gravità.
Altre ipotesi sarebbero possibili, altre soluzioni sarebbero prevedibili, come quella di un meccanismo automatico che, pur riconoscendo una scelta all'interno della Guardia di finanza, tolga tuttavia discrezionalità al Governo. Tutto questo, però, ci sembra un fatto di tale delicatezza e sensibilità, così come i rischi connessi ci sembrano rischi di tale gravità che, a nostro avviso, affidarne la decisione esclusivamente alle Commissioni, senza il passaggio in Aula e senza l'assunzione di responsabilità dell'intera Assemblea e dell'intero Parlamento, riteniamo sia una scelta grave, sbagliata e molto pericolosa e rischiosa.
Pertanto, voteremo contro la richiesta di assegnazione a Commissione in sede legislativa e speriamo che l'Assemblea la respinga (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a favore l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.
FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, intervengo solo per dire al collega Donadi che è rimasto un po' indietro con la storia: è dal Duemila che, ad esempio, l'Arma dei carabinieri sceglie tra i generali di Corpo d'armata della stessa Arma dei carabinieri, oltre ai generali di Corpo d'armata dell'Esercito. Non capisco per quale motivo non lo possa fare anche la Guardia di finanza, visto e considerato che vi è un'omogeneità tra le forze dell'ordine, anche tra le Forze armate.
PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 3244.
(È approvata).
La Camera approva per 381 voti di differenza.
Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del Regolamento: è assegnata alla IV Commissione, in sede legislativa, con il parere delle Commissioni I, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), la proposta di legge Di Pietro ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo» (3254), che verte sulla stessa materia;
è trasferita, altresì, alla IV Commissione, in sede legislativa, con il parere delle Commissioni I e VI, la proposta di legge Vannucci e Zucchi: «Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza» (864), attualmente assegnata alla medesima Commissione in sede referente e che verte sulla stessa materia.