SFOTTÃ’ DAVANTI AI COLLEGHI, MOBBIZZATO IL LAVORATORE (ItaliaOggi)
SFOTTÒ DAVANTI AI COLLEGHI, MOBBIZZATO IL LAVORATORE (ItaliaOggi)
30/03/2010
Ha diritto al risarcimento del danno per mobbing da parte dell'azienda il lavoratore che viene preso di mira e ridicolizzato da un capo davanti ai colleghi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7382 del 26 marzo 2010, ha respinto il ricorso di un'azienda torinese che non aveva tutelato un dipendente dall'atteggiamento di un direttore che lo aveva preso di mira, spesso mettendolo in ridicolo davanti ai colleghi. L'uomo veniva spesso ridicolizzato dal direttore dello stabilimento e sempre più spesso «veniva adibito a lavori molto gravosi rispetto a quelli svolti in passato», «nella indifferenza e complicità del rappresentante legale della società». A un certo punto era anche stato licenziato. Così aveva citato in causa l'impresa. Il Tribunale di Pinerolo gli aveva dato ragione. Stessa sorte di fronte alla Corte d'Appello di Torino che aveva accordato all'uomo il risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro. Così la società ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La sezione lavoro lo ha respinto precisando ancora una volta quali sono i parametri per accordare un risarcimento per mobbing. In particolare si legge in sentenza che «per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o dei dirigenti, protratta nel tempo e consistente in reitera comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo». Nel caso sottoposto all'esame della Corte i giudici torinesi hanno tenuto correttamente presenti gli elementi costitutivi della figura del «mobbing». Insomma, la Corte territoriale «ha dato compiuta ragione della sua decisione partendo da un attento esame di tutte le testimonianze raccolte, valutate sia nei loro complesso che singolarmente. Il giudice di appello, sulla scorta delle varie testimonianze, è pervenuto al convincimento che il lavoratore, a partire dal 1995, fu preso di mira dal direttore dello stabilimento e fatto oggetto di continui insulti e rimproveri, umiliato e ridicolizzato avanti ai colleghi di lavoro, adibito sempre più spesso ai lavori più gravosi (addetto ai forni) rispetto a quelli svolti in passato (addetto alla pulizia degli uffici), nella indifferenza, tolleranza e complicità del legale rappresentate della società».
Debora Alberici