MANCATO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE NEI PIANI D’IMPIEGO PERIFERICI GDF, RICORSI INDIVIDUALI CON LA RETE LEGALE AI TAR REGIONALI A COSTI DI PARTICOLARE FAVORE E A TITOLO DEFINITIVO PER GLI ISCRITTI A FICIESSE

venerdì 09 aprile 2010

La Rete Legale ci ha inviato l’avviso che di seguito riproduciamo.

Dal sito www.laretelegale.it

RICORSI INDIVIDUALI PER MANCATO SCORRIMENTO GRADUATORIE PIANI IMPIEGO PERIFERICI GDF

Pochi giorni fa, e precisamente il 26 marzo scorso, è stata depositata una importante decisione del Consiglio di Stato (la n. 1764/2010) sulla questione del diritto di scorrimento delle graduatorie nei piani di impiego predisposti dalla Guardia di finanza in caso di rinunzie di colleghi classificatisi in posizione utile.

In questi casi, come evidenziato in un articolo pubblicato recentemente sul sito dell’associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà (http://www.ficiesse.it/news.php?id=3826), il Corpo non assegna i posti lasciati liberi al personale che si trova nelle posizioni immediatamente successive della graduatoria ma: o li assegna con il piano degli impieghi centralizzato; o li lascia scoperti mantenendo la deficienza organica nel reparto di destinazione fino all’anno successivo; oppure invia militari licenziati da un successivo corso di formazione.

Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione per un appello dell’Avvocatura contro una sentenza del T.A.R. del Lazio che aveva accolto il ricorso di un finanziere classificatosi al 24° posto su 23 nella graduatoria per il trasferimento da una regione del Centro ad una regione del Sud. Al finanziere, dopo la rinunzia di un collega che lo precedeva, era stato negato il diritto di scorrimento in quanto, secondo l’Amministrazione, tale procedura non sarebbe contemplata dalle vigenti disposizioni, mentre il T.A.R. aveva ritenuto che il diniego avrebbe potuto trovare fondamento <<soltanto in una mutata esigenza funzionale ovvero in una causa ostativa alla specifica destinazione>>.

Il principio enunciato nella sentenza di primo grado è stato confermato dai giudici di Palazzo Spada: il diniego avrebbe trovato fondamento legittimo soltanto in due ipotesi: se motivato da <<precisi impedimenti operativi sopravvenuti>> o in presenza di <<determinate ragioni ostative di assegnazione del soggetto nella specifica sede di destinazione messa ad interpello>>. La procedura adottata dalla Guardia di finanza, infatti, “autovincola” le scelte dell’Amministrazione che deve contemperare le sue <<esigenze organiche e di servizio (…) con le aspirazioni dei dipendenti>>.

È probabile che il Corpo si conformi a tali principi già nel Piano nazionale degli impieghi che dovrebbe veder la luce prima dell’estate, ma per i PIANI PERIFERICI, che sono stati notificati ai militari interessati da qualche settimana e per i quali stanno pervenendo proprio in questi giorni le rinunzie dei finanzieri classificatisi in posizione utile è possibile che sarà scelta la strada di mantenere un comportamento di negazione del diritto di scorrimento.

Tanto premesso, abbiamo deciso di offrire tutela legale agli appartenenti al Corpo CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CHIEDERE UTILMENTE LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE per essere assegnati alle province di loro interesse.

ATTENZIONE: non appena il militare interessato abbia avuto notizia della rinunzia di colleghi che lo precedono utilmente in graduatoria, DEVE PRENDERE IMMEDIATAMENTE CONTATTO CON LA RETE LEGALE TELEFONANDO AI NUMERI 06.4742965 E 340.2813453.

La tutela verrà offerta a condizioni di particolare favore:

a) per la presentazione di ricorsi individuali in ogni regione d’Italia

b) in favore di iscritti e sostenitori de “La Rete Legale” e degli iscritti all’associazione Ficiesse

c) con costi a titolo definitivo che saranno calcolati:

- in misura inversamente proporzionale al numero di ricorrenti per regione;
- in relazione alla presenza o meno di Sezioni territoriali dell’associazione Ficiesse nelle città sedi dei T.A.R. da attivare.

Le persone interessate all’iniziativa possono contattare La Rete Legale per conoscere il costo del ricorso e per le altre indicazioni di dettaglio
 

TELEFONANDO AI NUMERI 06.4742965 E 340.2813453.


LA RETE LEGALE
www.laretelegale.ut
Email: laretelegale@hotmail.it
Tel. 06.4742965 (fax) – 340.2813453

 


CONSIGLIO DI STATO
DECISIONE N. 01764/2010 REG.DEC.
N. 07874/2008 REG.RIC.
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7874 del 2008, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza (Gdf - Ufficio Personale-Sezione V Impiego), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
*******, non costituito;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II n. 06304/2008, resa tra
le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO SEDE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Vito Carella e udito l’avvocato dello Stato Greco;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- L’Amministrazione appellante, in vista dei movimenti da effettuarsi nell’anno 2003, ha predisposto un piano nazionale degli impieghi al quale ha partecipato anche il finanziere appellato al fine di ottenere il trasferimento dal Comando Generale al Comando Regionale ..., risultandone in posizione non utile perché 24°, su ventitré posti, nella graduatoria relativa alla Provincia di *****.
Con il provvedimento impugnato in primo grado, l’Ufficio Personale negava al ricorrente originario lo scorrimento su uno dei posti resosi disponibile per rinunzia dell’avente titolo “in quanto non contemplata dalle vigenti disposizioni”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando - in relazione alla particolare procedura ed alla sua natura paraconcorsuale - che il diniego di trasferimento potesse trovare fondamento soltanto in una mutata esigenza funzionale ovvero in una causa ostativa alla specifica destinazione, non ponendo la Circolare sugli impieghi n. 336000/1241/5 del 30 settembre 2002 alcun divieto alla riassegnazione del posto.
2.- Gli appellanti, con il gravame in esame, hanno chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo che il ricorrente non si è posizionato utilmente nella graduatoria finale dei 23 posti e che l’Amministrazione, nell’assenza di un preciso obbligo normativo, non ha ravvisato alcuna esigenza di provvedere a nessuna forma di scorrimento delle graduatorie oltre il momento di conclusione del procedimento, che si è chiuso con i susseguenti movimenti e dinieghi.
L’appellato non si è costituito in giudizio. La misura cautelare è stata respinta dalla Sezione come da ordinanza n. 5714 del 2008.
All’udienza del 26 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
3.- Le argomentazioni addotte dall’Amministrazione finanziaria non possono essere condivise ed, in particolare, non merita di essere seguita neppure la deduzione circa la non obbligatorietà di scorrimento della graduatoria, come nei concorsi, che comunque resterebbe sempre una facoltà riconosciuta in relazione all’interesse pubblico concreto a ricoprire il posto controverso.
Nella fattispecie, questi ragionamenti non sono pertinenti e, come osservato dai primi giudici, il diniego di scorrimento non è stato motivato in riferimento a precisi impedimenti operativi sopravvenuti oppure a determinate ragioni ostative di assegnazione del soggetto nella specifica sede di destinazione messa ad interpello.
La citata Circolare, infatti, con ciò autovincolando le scelte amministrative, delinea una particolare procedura volta a contemperare le esigenze organiche e di servizio dell’Amministrazione con le aspirazioni dei dipendenti al trasferimento sulle posizioni operative determinate come fabbisogno nelle sedi individuate.
Come precisato dalla Sezione in sede cautelare, il Ministero appellante ha valutato le esigenze organiche e di servizio in sede di adozione del piano nazionale degli impieghi per l’anno 2003 sicché - in detto schema paraconcorsuale e secondo il meccanismo pianificato dalla circolare che a proposito dello scorrimento della graduatoria non pone divieto alcuno - è quantomeno indifferente che la relativa disponibilità di posto (Provincia di ******) oggettivamente determinata, sia occupata dal rinunciatario piuttosto che dall’aspirante che segue in graduatoria.
Ed invero, permanendo il fabbisogno programmato, tale scopertura finisce per contraddire intrinsecamente proprio la pianificazione operativa posta a base del piano degli impieghi relativo all’anno in discorso.
4.- Per tutte le suesposte considerazioni, l’appello va respinto e la sentenza confermata.
Non vi sono statuizioni da adottare in ordine alle spese di lite relative al grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010

 

 

 

 


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