SI ROMPE L’INTESA BIPARTISAN SULLA NOMINA DEL COMANDANTE GENERALE DALLA GDF: TIMORI DALL’OPPOSIZIONE PER UNA LEGGE CHE CONSENTIREBBE DI CONFERIRE L'INCARICO ANCHE PER POCHI GIORNI
COMMISSIONE IV
DIFESA
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
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Seduta di mercoledì 14 aprile 2010
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE EDMONDO CIRIELLI
La seduta comincia alle 15,35.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Seguito della discussione delle proposte di legge Vannucci e Zucchi: Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza (864); Bocchino ed altri: Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero (3244); Di Pietro ed altri: Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo (3254); Cicu ed altri: Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero (3269-ter).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Vannucci e Zucchi: «Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza»; Bocchino ed altri: «Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero»; Di Pietro ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo»; Cicu ed altri: «Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero».
Avverto che il Comitato ristretto testé riunitosi ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in discussione che, in qualità di relatore, passo ad illustrare.
Il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto riproduce le identiche proposte di legge C. 3244 Bocchino e C. 3269-ter Cicu con una modifica relativa alla durata dell'incarico del Comandante generale, il cui limite viene fissato a due anni, confermando la possibilità del rinnovo del mandato, come previsto da entrambe le proposte. Quindi, si prevede che la durata del mandato del Comandante generale della guardia di finanza sia pari a due anni, anziché non inferiore a due anni. Inoltre, è stata introdotta anche la possibilità che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Se non vi sono interventi, atteso l'approfondito dibattito che si è svolto nell'ambito del Comitato ristretto, porrei in votazione l'adozione del testo unificato elaborato e, successivamente, proporrei il termine per la presentazione degli emendamenti.
ANTONIO RUGGHIA. Scusi presidente, vorrei fare una domanda. Sul testo unificato abbiamo proceduto un po' troppo rapidamente e noi stavamo cercando di riorganizzare un po' le idee.
La formulazione pari a due anni va bene e funziona se viene aggiunto quanto previsto dall'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 490 del 1997, cioè che «gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato». Questa disposizione deve essere aggiunta anche per la guardia di finanza, perché altrimenti si correrebbe il rischio di nominare un Comandante generale che, qualora raggiunga i limiti di età subito dopo la nomina, farebbe automaticamente sorgerebbe la necessità di doverne nominare un altro.
Noi stavamo cercando di articolare la nostra posizione su questa formulazione, per fare in modo di evitare questa situazione che, ovviamente, non sarebbe apprezzabile in quanto si creerebbe un escamotage che consentirebbe al Comandante generale di rimanere in carica per sei o otto mesi, o per un anno. Se non introduciamo questa norma, neanche le cose che lei ha detto, presidente, si realizzeranno. Noi abbiamo detto che bisogna fare in modo che la funzione di governo venga esercitata perlomeno per due anni. Questo abbiamo detto e questo è stato condiviso nell'ambito del Comitato ristretto.
PRESIDENTE. Questo obiettivo lo possiamo realizzare nel prosieguo della discussione con degli emendamenti al testo unificato.
ANTONIO RUGGHIA. Lei, presidente, ha una gestione molto veloce della Commissione.
PRESIDENTE. Le ricordo che abbiamo fatto due riunioni del Comitato ristretto, cosa che a volte non facciamo neanche per le sedi diverse dalla legislativa.
PIER FAUSTO RECCHIA. Può anche essere che noi fossimo un po' distratti, ma avevo capito che fosse sarebbe stato posto in votazione il testo così come noi l'avevamo deliberato ieri.
Vorrei ricordare che ieri avevamo votato un testo unificato, proposto dal presidente, che sostanzialmente diceva che il Comandante generale veniva nominato per un periodo non inferiore a due anni e il vice comandante per un periodo non inferiore a un anno. Questo era il testo sul quale ieri avevamo votato.
Poi, questa discussione sul testo della proposta Bocchino è stata riaperta perché tutti quanti, mi pare, muovevamo dall'idea che il comando, proprio per la sua pienezza, non potesse essere inferiore ai due anni. Mi sembra che questo punto fosse stato condiviso da tutti, persino dal Governo. Invece, oggi, cosa stiamo dicendo con questa nuova formulazione?
Approvando questo testo unificato si consente che un Comandante generale venga nominato per sei mesi - sto facendo un esempio -, ma potrebbe anche essere solo per 15 giorni. Dopo tale lasso di tempo, deve essere sostituito perché va in pensione. Quindi, in questo modo, noi stiamo azzerando la preoccupazione dalla quale muovevamo ieri.
Noi siamo disponibili ad accogliere la sua proposta di un mandato pari a due anni rinnovabili, purché venga accolta anche quest'altra preoccupazione, ossia quella di un mandato che non possa essere inferiore a un certo tempo, ma nemmeno superiore a un certo tempo.
Tuttavia, lo ripeto, la prima preoccupazione dalla quale muovevamo ieri è che il mandato non dovesse essere inferiore a un certo tempo. Se noi permettiamo che ciò possa accadere, anche in deroga al decreto legislativo n. 490 del 1997 - a cui tutti abbiamo fatto riferimento, compreso lei - mi sembra che stiamo abbandonando le preoccupazioni dalle quali eravamo partiti ieri e da quando abbiamo iniziato questa discussione.
PRESIDENTE. Noi, onorevole Recchia, abbiamo la necessità di procedere. Non si può impedire alla Commissione di procedere.
Io sto ponendo in votazione l'adozione di un testo unificato per la discussione rispetto al quale potrà esprimere, nel prosieguo della discussione e attraverso opportuni emendamenti, le preoccupazioni che sta esprimendo ora. Con ciò non viene impedita la discussione e, d'altro canto, lei non può neanche costringere gli altri ad avere la sua stessa opinione.
Alla luce della mia esperienza istituzionale ritengo che, poiché la nomina del Comandante generale è una questione di massima importanza, non si possa immaginare che il Presidente della Repubblica o il Governo, di qualunque colore esso sia, decidano di nominare un Comandante generale due mesi prima che vada in pensione.
Poiché per ora stiamo solo iniziando la discussione con l'adozione del testo unificato, le ragioni che lei sta rappresentando potranno essere poste anche con la presentazione di emendamenti, rispetto ai quali avremo anche diversi giorni per pensare se vanno o meno incontro al problema o se lo superano, dal momento che saranno votati dopo che le Commissioni competenti per il parere si saranno espresse. Tutto qui.
PIER FAUSTO RECCHIA. Chiedo scusa, ma il mio intervento non era rivolto ad impedire che avvenisse la votazione o a fare in modo che non si verificasse l'esistenza di una maggioranza su una votazione. Volevo soltanto dire che il nostro giudizio sul testo unificato che lei, legittimamente, stava ponendo in votazione è diverso rispetto a quello che avevamo manifestato nella riunione del Comitato ristretto di ieri, il che comporterà, quanto meno, la nostra astensione.
Voglio aggiungere, a proposito della sua ultima considerazione, che noi siamo chiamati a fare i legislatori e non possiamo, in questa nostra attività, affidarci al buonsenso del Governo, ma dobbiamo prevedere precise limitazioni di campo.
GIACOMO CHIAPPORI. Concordo sull'esigenza di mettere in votazione questa proposta di testo unificato, perché la logica della Commissione è di fare velocemente: quindi, si adotti un testo e, poi, chi vuole presentare emendamenti lo farà nei termini fissati.
Tuttavia è vero anche che se viene prima proposto un testo che dice «per un periodo non inferiore a 2 anni» e lo si vota e, poi, si fa un'altra riunione del Comitato ristretto in cui viene presentata una proposta di testo unificato differente - devo dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte - è una cosa non del tutto regolare.
Ieri avevamo parlato di un periodo non inferiore a due anni. Oggi, invece, si parla di una durata pari a due anni, il che non è proprio la stessa cosa.
Allora la mia domanda è: se ieri avevamo sbagliato e, quindi, è giusto che il testo unificato sia quello che stiamo votando oggi - che la Lega Nord voterà perché se ci sarà da fare qualche modifica la faremo dopo, come del resto faranno anche gli amici della minoranza dal momento che anche D'Alema ha messo la firma sopra a questo provvedimento - qual è, però, il motivo di questo cambiamento?
PRESIDENTE. È vero che ieri in Comitato ristretto era stato votato un testo, tanto è vero che oggi lo abbiamo riunito nuovamente per presentare un nuovo testo. Nella fase di Comitato ristretto prevale l'informalità, pertanto il testo unificato che è stato proposto è quello che risulta dall'ultima votazione, fatta cinque minuti fa al termine della riunione del Comitato ristretto.
È stata fatta una nuova riunione di Comitato ristretto nella quale è stato predisposto un altro testo unificato. Tutto qui.
FRANCESCO BOSI. Voterò la proposta di testo unificato perché accetto la metodologia di adottare finalmente un testo al quale poi seguiranno, come è stato detto giustamente dal presidente, gli emendamenti.
Tuttavia, lo dico prima a scanso di equivoci, trovo francamente allucinante la formula dei due anni, salvo il raggiungimento dei limiti di età.
Quasi tutti i Capi di stato maggiore di Forza armata sono stati nominati 15-20 giorni o anche un mese prima della pensione, ma questi hanno garantita la durata dell'incarico per due anni. Trovo francamente molto particolare che questa previsione non ci sia nel Corpo della guardia di finanza, che è un corpo tecnico, complesso e difficile. Ora accetto il metodo di lavoro perché bisogna andare veloci, ma nel merito trovo molto discutibile questa scelta e non credo di poterla approvare.
ANTONIO RUGGHIA. Presidente, vorrei ricapitolare la nostra posizione poiché ritengo giusto che siano rappresentate le diverse valutazioni espresse dal Comitato ristretto. Noi ci siamo astenuti nell'ultima riunione del Comitato ristretto, mentre invece abbiamo votato a favore sull'altra proposta nella riunione del Comitato ristretto di ieri.
Il tema che poniamo e che, tra l'altro, ha posto poco fa anche il collega Bosi, è quello di garantire la funzione di governo del Corpo della guardia di finanza a prescindere dal raggiungimento dei limiti di età da parte del Comandante, e non di bloccarla a causa del raggiungimento di tali limiti. La nuova formulazione crea un meccanismo di moltiplicazione degli incarichi che non ci convince. Possiamo essere d'accordo sui due anni, ma il tema è questo.
Se dobbiamo andare avanti si deve sapere che la nostra disponibilità a raggiungere un'intesa sui provvedimenti assegnatici in sede legislativa dall'Assemblea è legato proprio a questo. Se ci sarà bene, altrimenti ci si dovrà rendere conto che - per quanto ci riguarda - non ci sono le condizioni per proseguire.
PRESIDENTE. Onorevole Rugghia, condivido sostanzialmente la sua osservazione, tuttavia credo che noi abbiamo la necessità di esprimerci in maniera formale.
Come relatore esprimerò il parere sugli emendamenti una volta che questi saranno stati presentati, ma non lo sto ancora facendo. Per il momento stiamo soltanto adottando un testo unificato per proseguire la discussione.
AUGUSTO DI STANISLAO. Voglio solo ricordare che ieri, nell'ambito del Comitato ristretto, mi ero astenuto sulla proposta di un mandato di durata non inferiore a due anni per il Comandante e non inferiore a un anno per il vice comandante.
Oggi su questa nuova formulazione, correttamente passata attraverso un'altra riunione del Comitato ristretto, devo dire di non essere assolutamente d'accordo. Peraltro, quanto richiamato dai commi 4 e 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 490 del 1997, credo che in qualche modo ci vincoli.
Se lei ritiene, peraltro, nella sua potestà, di poter imporre un ritmo accelerato e «costringerci» ad emendare piuttosto che a elaborare un testo condiviso, ne prendiamo atto politicamente, anche se questo non ci aiuta a trovare un'intesa che non è per qualcuno o per qualcosa, ma per un intero sistema a prescindere da chi governa.
Questo è il punto politico: noi, oggi, siamo impossibilitati, soprattutto chi vi parla, a sostenere - in questa fase, prima ancora della presentazione degli emendamenti - una posizione di disponibilità.
Mi sembra che, come si è fatto in tante altre occasioni, la quadratura doveva essere ricercata prima, soprattutto per questo provvedimento che dovrebbe vederci tutti quanti insieme partecipare all'elaborazione di un testo unanimemente condiviso.
Da quanto emerso nel dibattito che si è svolto, sono totalmente d'accordo con i colleghi Rugghia, Recchia e Bosi, che hanno evidenziato il punto centrale: politico e istituzionale.
PRESIDENTE. Se nessuno altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Pongo in votazione la proposta adottare come testo base, per il prosieguo della discussione, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).
(È approvata).
Propongo, sulla base degli orientamenti dei rappresentanti dei gruppi, che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato sia fissato per le ore 12 di lunedì 19 aprile 2010, avvertendo che le proposte emendative presentate saranno immediatamente trasmesse alle Commissioni competenti per il parere.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio, il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 15,50.
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. (C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu)
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE
NORME IN MATERIA DI NOMINA DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DI ATTIVITÀ DI CONCORSO DEL MEDESIMO CORPO ALLE OPERAZIONI MILITARI IN CASO DI GUERRA E ALLE MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO
ART. 1.
1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa»;
2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni»;
b) il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza».
2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa».
3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante generale»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge».
4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.
ART. 2.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.