AI FINANZIERI SPETTA IL BUONO PASTO SE PER MOTIVI DI SERVIZIO NON POSSONO FRUIRE DELLA MENSA (Tar Lazio)

mercoledì 05 maggio 2010

Dal sito www.laretelegale.it

Il TAR Lazio, Sez. Seconda, nell'esaminare il ricorso di alcuni Finanzieri in servizio a Palermo, afferma che la presenza di servizi di mensa organizzati all'uopo dall'amministrazione presso la caserma Cangialosi vale ad escludere il diritto alla corresponsione del buono pasto soltanto laddove l'organizzazione del servizio, le mansioni, i turni siano tali da consentire al militare la fruizione del servizio di mensa in termini di effettività e concretezza.

N. 05604/2009 REG.SEN.
N. 03183/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3183 del 2004, proposto da:
*****************
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER
il riconoscimento del diritto a fruire dei buoni pasto sin dalla loro istituzione e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’equivalente dei buoni non corrisposti fin dal 16 marzo 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2009 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Gli odierni ricorrenti sono appartenenti alla Guardia di Finanza presso la compagnia pronto impiego del nucleo provinciale di Palermo.
In ragione della loro attività, che comprende anche lo svolgimento di mansioni di tutela e di scorta, essi rimangono in servizio anche durante gli orari destinati al vitto, senza potere perciò raggiungere i luoghi indicati dall'amministrazione per il servizio di mensa.
Per tale ragione i ricorrenti assumono di avere il diritto al conseguimento dei buoni pasto e di avere, perciò, notificato in data 13 gennaio 2004 all’amministrazione resistente diffida extragiudiziale volta al riconoscimento delle loro pretese con il rimborso dell'equivalente economico dei buoni pasto non corrisposti fin dal momento della loro istituzione.
La amministrazione resistente ha negato il diritto degli istanti, considerato che presso la caserma Cangialosi di Palermo è stato istituito un servizio di mensa e di catering, proprio finalizzato a garantire le esigenze del vitto del personale della guardia di finanza.
Con il gravame i ricorrenti lamentano la violazione della legge 18 maggio 1989 n. 203, del D. P. R. 16 marzo 1999 n. 254 nonché dell'articolo 61 del contratto collettivo 2002/ 2005.
Si è costituita dall'amministrazione intimata per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il diritto a fruire della concessione dei buoni pasto è previsto dalla normativa vigente (legge 18 maggio 1989 n. 203, D. P. R. 16 marzo 1999 n. 254) per il personale impiegato in servizi che presuppongono la permanenza nel luogo di servizio anche per il tempo occorrente alla consumazione dei pasti; allorquando cioè in ragione dell'organizzazione del servizio il dipendente non è nelle condizioni di potere raggiungere il proprio domicilio per la consumazione del pasto, il legislatore prevede, in alternativa alla possibilità di utilizzazione di servizi di mensa istituiti presso il luogo di lavoro, il diritto alla fruizione di uno speciale buono per il ristoro delle spese inerenti il pagamento del pasto in luoghi alternativi compatibili con lo svolgimento del servizio.
La presenza di servizi di mensa organizzati all'uopo dall'amministrazione vale ad escludere il diritto alla corresponsione del buono pasto soltanto laddove l'organizzazione del servizio, le mansioni, i turni siano tali da consentire al dipendente la fruizione del servizio di mensa in termini di effettività e concretezza.
Occorre cioè che, in base ad una realistica verifica delle modalità di svolgimento del servizio da parte di ciascun dipendente, emerga la concreta possibilità di quest'ultimo di fruire della mensa o del catering organizzati dall'amministrazione compatibilmente all'assolvimento dei propri compiti di istituto.
Non è quindi sufficiente assumere l'esistenza di un servizio di mensa organizzato presso una caserma della città di Palermo per poter escludere in radice il diritto dei dipendenti della Guardia di Finanza al conseguimento dei buoni pasto, in assenza di un puntuale accertamento della concreta possibilità di ciascuno di contemperare lo svolgimento del servizio con gli spostamenti necessari per recarsi nel luogo della mensa e fruire così dei pasti negli orari previsti.
Nello specifico gli odierni ricorrenti assumono che, proprio in ragione degli obblighi connessi all'assolvimento dei turni di lavoro, considerate le loro specifiche mansioni, implicanti anche lo svolgimento del servizio di tutela e scorta, non si sono trovati nelle condizioni di poter effettivamente fruire del servizio di mensa predisposto presso la caserma Cangialosi.
Illegittimamente dunque l'amministrazione resistente ha denegato la pretesa azionata, limitandosi a richiamare l'istituzione del servizio di mensa presso la predetta caserma, senza verifica alcuna della concreta possibilità per ciascuno dei dipendenti, in ragione delle mansioni svolte, del luogo di servizio e dei turni espletati, di recarsi presso la caserma e fruire del servizio di mensa.
Considerato in particolare che gli odierni ricorrenti sono assegnati alla Compagnia “pronto impiego”, con specifica articolazione di mansioni e tempi dello svolgimento del servizio, rispetto a quelli propri di altri dipendenti della Guardia di Finanza, tali da rendere verosimile una sostanziale difficoltà degli stessi di potersi recare quotidianamente presso il luogo scelto dall’Amministrazione per l’istituzione dell’unico servizio di mensa e catering, e che in giudizio la resistente Amministrazione non ha fornito elementi tali da comprovare l’effettuazione di un concreto accertamento nei termini sopra esposti, in base alla tipologia ed alle modalità di svolgimento del servizio per ciascuno dei ricorrenti, va riconosciuto il diritto dei medesimi al conseguimento dei buoni pasto per i giorni di servizio articolati in turni comprendenti l’ora dei pasti.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (decisione n. 720/2005) ha anche di recente ribadito il principio per cui ai militari e ai dipendenti in genere delle forze di polizia deve essere riconosciuto il diritto ai buoni pasto quando l’Amministrazione non mette il personale nelle condizioni di usufruire del servizio mensa.
Le norme sopra rammentate vanno interpretate alla luce della loro ragione effettiva, di salvaguardia di uno specifico interesse del dipendente; non può pertanto essere condivisa la tesi per cui sarebbe sufficiente l’esistenza di una mensa regolarmente funzionante ad escludere il riconoscimento del diritto anche quando detto servizio di mensa non sia concretamente fruibile dal dipendente per ragioni connesse al tipo ed alle modalità di svolgimento del servizio.
Il ricorso va quindi accolto e per l’effetto l’Amministrazione resistente va condannata a corrispondere i buoni pasto ai ricorrenti nei termini di legge ed il relativo equivalente economico, oltre interessi, a partire dal momento della loro istituzione e per i giorni di articolazione del servizio con turni comprendenti l’ora dei pasti, ove non risulti che i medesimi abbiano fruito del servizio di mensa.
Le spese di giudizio possono essere intermante compensate tra le parti trattandosi di ricorso collettivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 3183/2004 , lo accoglie e, per l'effetto, condanna l’Amministrazione alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, dei buoni pasto e delle ulteriori somme indicate in parte motiva..
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25 febbraio 2009 e 27 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:


Tua email:   Invia a: