DISEGNO DI LEGGE CIRIELLI, AMPLIAMENTO DEI REATI MILITARI E PROGETTI "ISOLAZIONISTI": GLI ALTRI COCER CONDIVIDONO O NO I TIMORI DEI COLLEGHI DELL�AERONAUTICA? - di Francesco Zavattolo
DISEGNO DI LEGGE CIRIELLI, AMPLIAMENTO DEI REATI MILITARI E PROGETTI "ISOLAZIONISTI": GLI ALTRI COCER CONDIVIDONO O NO I TIMORI DEI COLLEGHI DELL’AERONAUTICA? - di Francesco Zavattolo
Nel disinteresse generale e nel silenzio assordante delle rappresentanze militari (con la sola eccezione del Cocer Aeronautica), l’onorevole Cirielli, sostenuto da ben trentacinque deputati, ha presentato un progetto di legge (A.C. 3163) che prevede la modifica dell’art. 37 del codice penale militare di pace; ovvero la modifica della definizione di reato militare.
L’art. 37 attualmente in vigore stabilisce che:
- Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare.
- E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.”
- I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.
Il progetto di legge 3163 prevede invece che:
- Dopo il primo comma dell’articolo 37 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti: “Costituisce altresì reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:
- la personalità  dello Stato;
- la pubblica amministrazione;
- l’amministrazione della giustizia;
- l’ordine pubblico;
- l’incolumità  pubblica;
- la fede pubblica;
- la moralità  pubblica e il buon costume;
- la persona;
- il patrimonio.
- Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare in offesa del servizio militare o dell’amministrazione militare o di un altro militare.
- Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo militare.
All’appello mancano soltanto i delitti contro il sentimento religioso, contro l’economia pubblica, contro il sentimento degli animali, contro l’integrità  e la sanità  della stirpe e i delitti contro la famiglia dopo di che avremmo avuto una piena e totale trasposizione della legge penale nel codice penale militare.
Lo scopo di questa proposta, come si evince dal prologo del disegno di legge, è quello di tutelare gli specifici interessi penali militari (specificità  ) ed allo stesso tempo ridistribuire il carico di lavoro tra la magistratura ordinaria e quella militare in quanto <<date le attuali condizioni delle due giurisdizioni, - si legge dalla proposta stessa - sovraccaricata l’una, sottoutilizzata l’altra, lo spostamento di competenze consentirebbe di sollevare il giudice ordinario dall’aggravio dei corrispondenti carichi di lavoro, con un apprezzabile risparmio di risorse: carichi di lavoro che contestualmente passerebbero nelle cure del giudice militare capace di assorbirli senza alcun costo aggiuntivo per quel sistema giudiziario, date le potenzialità  non impiegate (restauro dei tribunali militari)>>.
Lo stato dei fatti, così come riportato nel prologo del progetto di legge, metterebbe in evidenza due aspetti dalla questione: primo, i procedimenti presso i tribunali ordinari che vedono al banco degli imputati appartenenti alle Forze Armate ed alla Guardia di finanza raggiunge numeri così importanti per cui l’eventuale spostamento di competenza di questi procedimenti verso il “naturale” giudice militare comporterebbe un apprezzabile risparmio di risorse per la magistratura ordinaria, il che se fosse vero sarebbe preoccupante; secondo, la magistratura militare ha potenzialità  non impiegate.
Sebbene sul primo punto non abbiamo numeri per obiettare le supposizioni argomentate dal relatore del testo, sul secondo punto della questione, ovvero sulle potenzialità  non impiegate della magistratura militare, possiamo spendere qualche parola in più.
L’Agenzia Giornalistica Italiana (AGI) lo scorso Febbraio riportava che: <<nel corso del 2009, agli uffici del Gip e del Gup dei tribunali militari, sono giunti 1922 fascicoli e ne sono stati esauriti 1.833 ed il carico dei procedimenti pendenti è aumentato da 263 a 352. Il presidente della Corte Militare d'Appello, Vito Nicolò Diana, ha affermato che: “Per quanto riguarda la Corte Militare d’Appello devo denunciare la grave situazione di sofferenza in cui versa l'ufficio che dirigo e ciò per il combinarsi infelice di due cause: da un lato la concentrazione sulla sola Corte di Roma del carico di Roma e dall'altro per il progressivo ridursi del personale amministrativo e di cancelleria per eventi di natura ordinaria come il pensionamento anticipato, ma anche per applicazione presso altri organismi della giustizia ordinaria (Fonte Grnet)”. E sempre lo stesso Diana, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, ha dato implicita risonanza alla proposta in questione (anche se egli ha parlato della necessità  di una riformulazione dell’art. 103 della Costituzione) affermando che “per la giustizia militare con un organico sulla carta di appena 58 magistrati non tarderà  il momento in cui non sarà  fisicamente possibile celebrare un processo per mancanza di magistrati compatibili.>>
Come dargli torto?
Se la proposta Cirielli dovesse diventare legge, il numero di processi che investiranno la magistratura militare sarà  tale da rendere necessario una riorganizzazione dell’intera amministrazione della giustizia militare, pena un forte allungamento della tempista processuale.
Così facendo non solo si ritorna al passato, ovvero bisognerà  riaprire quelle procure militari e quei tribunali militari chiusi dal 1° luglio 2008 (legge 244/2007, art. 1, comma 603), ma si passerà  dalla necessità  attuale di una riforma della giustizia ordinaria, alla necessità  di dover riformare due giustizie: quella ordinaria e quella militare.
Inoltre, al di là  dei dubbi sopra evidenziati, va detto anche che un altro degli obiettivi che la proposta in argomento si prefigge di raggiungere è quello di evitare il “poco ragionevole riparto di giurisdizione”, avviato con la riforma del codice penale militare del 1956, che è stato “fonte di duplicazione di processi, di disagi, di incertezze del diritto e di spese inutili”. Ma anche in questo caso bisogna evidenziare che sebbene i firmatari del progetto di legge, riferendosi all’attuale codice penale militare, parlino di incertezza del diritto, di duplicazione di processi e di spese inutili l’attuale codice penale militare lascia pochissimo margine alle interpretazioni sulla competenza giurisdizionale o sulla natura ontologica del reato militare. Difatti tutti i reati ivi menzionati sono fortemente ancorati ad elementi oggettivi e soggettivi direttamente connessi allo status militare. Di contro, la proposta dell’On. Cirielli sposta nell’ambito militare una serie di reati i cui soggetti possono essere sia appartenenti alle FF.AA., sia cittadini comuni. Ed in questo caso come verranno risolti i problemi di competenza per reati quali, ad esempio, la corruzione per atti d’ufficio (art. 318 c.p.) quando il corruttore è persona estranea alle FF. AA.? Quale sarà  il giudice competente? Quanti procedimenti dovranno essere aperti per un medesimo fatto costituente reato? Siamo sicuri che in questo modo eviteremo la duplicazione di processi o conterremo i costi della giustizia?
Alla luce delle considerazioni sopra riportate non possiamo sottacere il fatto che la politica di questi ultimi anni sembra voler percorrere strade diametralmente opposte. Per un verso, sotto l’egida delle riforme, si stanno percorrendo strade che, sebbene in alcune parti astrattamente condivisibili in linea di principio (si pensi all’esigenza di aumentare le garanzie dei cittadini nei casi di intercettazioni telefoniche o di abbreviare i tempi dei processi), di fatto, così come presentate, rischiano di imbavagliare la macchina della giustizia a vantaggio di chi è accusato di reati anche gravi; di contro, per un altro verso, ci si muove nella direzione di una vera e propria limitazione dei diritti civili di una importante fetta di servitori dello Stato.
Perchà © da un lato si va verso provvedimenti di limitazione dell’ambito di applicazione della legge penale comune e dall’altro verso provvedimenti che ampliano a dismisura la giurisdizione del giudice militare?
Perchà © si tratta, a nostro avviso, di un ulteriore passaggio verso il “PROGETTO ISOLAZIONISTA” paventato da un recente comunicato stampa del Cocer dell’Aeronautica Militare (http://www.ficiesse.it/news.php?id=3836), con l’obiettivo ultimo di ottenere la separazione più forte possibile della società  militare dalla società  civile.
Ma ai cittadini e alla democrazia, visto che si sta parlando delle Istituzioni alle quali è affidato l’uso della forza, non conviene forse che sia perseguito l’obiettivo opposto??
E i Cocer di Esercito, Marina, Carabinieri e Guardia di Finanza che ne pensano in proposito? Sono davvero questioni di così scarso rilievo?
FRANCESCO ZAVATTOLO
Segretario nazionale Ficiesse
f.zavattolo@ficiesse.it