LA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA BOCCIA IL COMANDANTE GENERALE “BREVE”. IL MECCANISMO DI NOMINA DELLA PROPOSTA PARLAMENTARE COMPORTEREBBE UN AUMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

giovedì 13 maggio 2010


Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione
Martedì 11 maggio 2010

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente che si rende necessario un breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire il completamento della predisposizione della proposta di parere.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, acquisito il consenso della Commissione, sospende la seduta, con l'intesa di proseguirla prima dell'avvio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.
La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 15.05.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 864 e abb., recante norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e le proposte emendative ad esso riferite (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. 1.01, 1.02);
ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 2 potrebbero introdurre una disciplina suscettibile di determinare un'accelerazione nei meccanismi di avvicendamento nell'incarico di Comandante generale della Guardia di finanza, con possibili effetti negativi per la finanza pubblica, rendendosi, invece, necessario assicurare l'effettiva permanenza in carica del Comandante generale della Guardia di finanza per un periodo non inferiore a due anni;
rilevato che l'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre del 1997, n. 490, prevede che gli Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capo di Stato Maggiore della Difesa o di Forza Armata durano in carica non meno di due anni e, qualora raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato;
ritenuto che, al fine di escludere un'accelerazione nei meccanismi di avvicendamento nell'incarico di Comandante in seconda della Guardia di finanza, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso b-bis), è opportuno chiarire che la nomina deve prevedere una durata in carica pari ad un anno;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
la trasformazione della Guardia di finanza in un corpo di polizia ad ordinamento civile, proposta dall'emendamento 1.1 potrebbe rendere necessaria una revisione delle funzioni degli altri corpi di polizia, con conseguenti adeguamenti di mezzi e di personale;
l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, del Fondo interventi strutturali di politica economica previsto dalla proposta emendativa 1.01 è inidoneo in quanto il suddetto Fondo è preordinato al conseguimento di altre finalità;
le disposizioni previste dalla proposta emendativa 1.02 sono suscettibili di determinare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
rilevato che l'emendamento 1.7, non prevedendo, espressamente, che il Comandante generale sia richiamato d'autorità fino al termine del mandato relativo al primo biennio qualora debba cessare dal servizio permanente effettivo per il raggiungimento dei limiti di età prima della conclusione del mandato stesso, non appare idoneo ad assicurare una permanenza in carica non inferiore a due anni,
esprime sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 2), sopprimere le parole: , salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge,
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: al primo comma aggiungere le seguenti: per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile.
All'articolo 1, comma 3, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole: massimo di un anno, con le seguenti: pari ad un anno;
sulle proposte emendative
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.1 e 1.7 e sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

 


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