CONVENZIONE O BUONO PASTO SONO DUE ALTERNATIVE SULLO STESSO LIVELLO SE NON VI E’ MENSA ALLA SEDE DI SERVIZIO (Tar Lazio)

giovedì 13 maggio 2010

CONVENZIONE O BUONO PASTO SONO DUE ALTERNATIVE SULLO STESSO LIVELLO SE NON VI E’ MENSA ALLA SEDE DI SERVIZIO (Tar Lazio)

In base alla lettura e all’interpretazione letterale della legge, quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto). Dunque qualunque tentativo dell’Amministrazione di creare artificiosamente una scala di priorità tra le due soluzioni non gode di supporto normativo.

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Sentenza nr. 5407/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter
SENTENZA

sul ricorso n. 10344/2008 proposto da *********************
rappresentati e difesi dall’Avv. *********************
CONTRO
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione
della nota del 21 luglio 2008 prot. n. 555/USTG/Sett. 2° del Ministero dell’Interno – Dip.to della P.S. – Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali, con la quale veniva comunicato il parere negativo espresso dal Servizio Vettovagliamento e Pulizia presso la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in merito alla richiesta avanzata dal Direttore Centro Psicotecnico di erogazione dei buoni pasto al personale in servizio presso tale Centro, nonché del predetto parere negativo; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso>;
e per il riconoscimento
del diritto in favore dei ricorrenti alla corresponsione dei buoni pasto giornalieri quale controvalore del pasto dovuto ai sensi della l. n. 203/1989>;
nonché per l’annullamento con i motivi aggiunti depositati in data 8 gennaio 2009
della nota prot. n. 750.C.1. ECO 101.4.2679.79/1.26/4163 del 14.11.2008 con cui il Servizio Vettovagliamento e Pulizia Divisione I del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha “valutato positivamente la possibilità di introdurre un servizio sostitutivo tramite convenzioni con esercizi privati di ristorazione situati nelle immediate vicinanze della sede in esame”, autorizzando l’Ufficio a “stipulare una convenzione in economia – ai sensi del D.M. 29 aprile 2002 di attuazione del D.P.R. 384/2001 – entro i limiti di € 130.000, ovvero un contratto mediante la procedura della trattativa privata, con il bar “Marconi” sito in Via Marconi, n.885/887>;
Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nell’udienza pubblica del 26.3.2009 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto
I ricorrenti sono appartenenti, con diverse qualifiche e funzioni, al Corpo della Polizia di Stato e prestano servizio presso il Centro psicotecnico della Direzione centrale per le risorse umane sito in Roma, Salita del Forte Ostiense n. 15, nella struttura denominata Forte Ostiense.
Con nota del 21.5.2008 il Direttore dell’Ufficio ha comunicato al Dipartimento della P.S. l’esigenza di dotare di buoni pasto il personale dipendente risultando l’utilizzazione delle mense di servizio più vicine, in ogni caso, incompatibile con i tempi consentiti (1 ora tra le 14.00 e le 15.00).
L’Amministrazione ha replicato con nota in data 18.6.2008 nella quale, richiamando un (non allegato) parere di altro Ufficio, ha negato quanto richiesto facendo presente che “nelle vicinanze sono presenti strutture di mensa dell’amministrazione”.
Con il ricorso in epigrafe gli interessati – rappresentando di essere impegnati, tra l’altro, anche nell’espletamento delle attività relative all’accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati dei vari concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato con orario variabile nel corso della giornata lavorativa - hanno impugnato il predetto ultimo provvedimento e hanno prospettato il seguente motivo di diritto :
1) Violazione art. 1, lett. b), l. n. 203/1989, art. 35 DPR n. 254/1999 e art. 3, commi 1 e 3, L. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Nelle more del presente giudizio, il Direttore del Centro ha rappresentato la possibilità di stipulare una convenzione con il Bar Marconi, sito nelle vicinanze del compendio Forte Ostiense.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Vettovagliamento e Pulizia con nota n.750.c.1.ECO 101.4.2679.79/1.26/4163 del 14.11.2008 ha accolto la richiesta “in considerazione della difficoltà incontrata dal personale in servizio nel raggiungere le strutture di mensa dell’amministrazione a causa della notevole distanza” e ha autorizzato la convenzione non nei confronti del solo personale dipendente dal Centro ma di tutto il personale in servizio presso il compendio Forte Ostiense (circa 150 persone).
In data 8.1.2009 gli interessati hanno depositato motivi aggiunti con i quali hanno impugnato la predetta nota con cui il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’Ufficio a “stipulare una convenzione in economia – ai sensi del D.M. 29 aprile 2002 di attuazione del D.P.R. 384/2001 – entro i limiti di € 130.000, ovvero un contratto mediante la procedura della trattativa privata, con il bar “Marconi” sito in Via Marconi, n.885/887.
Nei motivi aggiunti i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 1, lett. b), della l. n. 203/1989 e l’art. 35 del DPR n. 254/1999 perché - invece di riconoscere in capo ai ricorrenti, in mancanza di mensa obbligatoria di servizio presso la sede interessata, il diritto alla corresponsione dei buoni pasto - opta per la soluzione della stipula della convenzione con un esercizio commerciale sito nelle vicinanze del luogo di lavoro.
Inoltre, sostengono che la struttura è assolutamente inadeguata al perseguimento degli scopi prefissati ed è mancata l’istruttoria sulle caratteristiche del Bar Marconi in riferimento alle loro esigenze.
Con ord. istruttoria n. 134/2009 il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione che ha adempiuto in data 2.3.2009.
Tanto premesso il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati.
La normativa di riferimento delle mense obbligatorie di servizio è la legge n. 203 del 1989; l’art. 1 prevede le fattispecie di servizio che danno titolo a fruire del pasto gratuito; l’art. 2 prevede la possibilità di ricorrere alla stipula di convenzioni con enti pubblici o con esercizi privati di ristorazione qualora presso l’organismo interessato o presso altri uffici o reparti della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.
Con circolare n. 333-A/9807 del 29.5.1989 il Ministero dell’Interno ha dato attuazione alla norma fornendo anche indicazioni sui criteri di attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria di servizio prevista dall’art. 1 della l. n. 203 del 1989.
Con circolare n. 750C.1.8948 del 23.12.1996 sono state impartite, tra l’altro, le istruzioni finalizzate ad assicurare la fruizione gratuita del pasto al personale della Polizia di Stato presso le sedi sprovviste di strutture di mensa mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici o esercizi privati di ristorazione con onere a carico del bilancio dello Stato entro il limite di £. 6670 a pasto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2, comma 2, della l. n. 203 del 1989.
Successivamente il DPR n. 254 del 1999 di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia con l’art. 35 ha introdotto la possibilità per l’amministrazione di erogare un buono pasto giornaliero in alternativa alle convenzioni con esercizi privati di ristorazione dello stesso importo delle predette convenzioni al fine di garantire il beneficio agli aventi diritto ai sensi dell’art. 1, comma 1, b), della l. n. 203 del 1989.
E’ stata poi emanata la circolare n. 750 C1/1664 del 13.6.2001 nella quale viene, tra l’altro, specificato che condizione indispensabile per poter sostituire il regime delle convenzioni con l’istituto del buono pasto risulta essere l’inesistenza presso l’organismo interessato o presso altro reparto o ufficio della Polizia di Stato della stessa sede, di strutture di mensa dell’Amministrazione.
In buona sostanza, ad avviso dell’Amministrazione, i principi sono i seguenti:
a) in via prioritaria la costituzione di mense obbligatorie di servizio gestite direttamente o mediante contratti di appalto con ditte private;
b) in alternativa qualora sul territorio non siano accessibili le mense di servizio dell’amministrazione si provvede mediante stipula di convenzioni con esercizi privati di ristorazione al prezzo di € 4,65 a pasto;
c) in alternativa al punto b) e qualora sul territorio non siano presenti strutture di mensa dell’amministazione si può provvedere mediante l’erogazione di buoni pasto.
In proposito, il Collegio ritiene di dover osservare quanto segue.
La legge n. 203 del 1989 prevede (art. 1) la costituzione di mense obbligatorie di servizio nei casi, fra l’altro, in cui il personale è tenuto a permanere nel luogo di servizio e non può allontanarsene per il tempo necessario a consumare il pasto presso il proprio domicilio (comma 1, lett. B).
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce l’ammontare dell’onere a carico dell’Amministrazione quando si provvede “ricorrendo ad esercizi privati”.
Quindi con il DPR n. 254 del 1999, per i casi di cui alla lett. B) sopra indicati, è stata prevista la concessione di un buono pasto giornaliero di £ 9000.
In base alla lettura e all’interpretazione letterale della legge, quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto).
Dunque qualunque tentativo, che sembra invero solo abbozzato dall’Amministrazione nella nota di replica all’ordine istruttorio della Sezione, di creare artificiosamente una scala di priorità tra le due soluzioni non gode di supporto normativo.
In secondo luogo, va ricordato che l’Amministrazione ha espressamente riconosciuto la difficoltà per il personale del Centro Psicotecnico di servirsi delle mense della capitale. Ed in ogni caso il presupposto normativo che legittima la convenzione o il buono pasto è esattamente identico: id est se vi fossero mense agevolmente raggiungibili nelle vicinanze sarebbe illegittima tanto l’erogazione dei buoni pasto quanto la convenzione.
Pertanto, il diniego inizialmente intervenuto e i cui effetti lesivi non possono ritenersi superati ed eliminati in forza della successiva convenzione, appare manifestamente illegittimo in quanto viziato nel presupposto su cui si sostiene (e cioè la presenza di mense agevolmente raggiungibili).
Quanto alla convenzione la stessa, ferma restando ovviamente la sua efficacia nei confronti di tutto il rimanente personale in servizio a Forte Ostiense, è lesiva della posizione dei ricorrenti nella misura in cui li esclude dalla concessione dei buoni pasto.
Al riguardo non risultano contestate le limitate dimensioni dell’esercizio commerciale da convenzionare, per quanto riguarda gli spazi, sia interni che esterni, destinati alla somministrazione dei pasti.
Ciò posto, la richiesta del Centro di valutare la convenzione con il Bar Marconi era funzionale alle esigenze del personale in servizio presso il Centro stesso (44 unità): personale non soggetto alla medesima turnazione pomeridiana e che dunque avrebbe potuto, pur se con il disagio dovuto al dover consumare un pranzo in un ambiente esterno coperto solo da una tettoia, soddisfare le proprie esigenze.
Va da sé che nel momento in cui la Convenzione viene ad interessare non 44 unità ma 144 unità non c’è turnazione che regga se il pasto va consumato (per tutti nello stesso intervallo di tempo) in un piccolo esercizio che nello spazio esterno dispone di soli dodici posti a sedere. E sotto tale profilo l’atto è effettivamente viziato da difetto di istruttoria posto che un sopralluogo (ove fosse stato doverosamente e diligentemente eseguito) avrebbe consentito di sincerarsi dell’assoluta inidoneità dell’esercizio a soddisfare le esigenze di un’utenza così consistente (cui si aggiunge, peraltro, quella costituita dagli ulteriori ordinari avventori non appartenenti alla Polizia di Stato).
Dunque la convenzione, che, ripetesi, conserva ovvia efficacia nei confronti di tutto il personale della P.S. diverso dai ricorrenti, non supera ed assorbe il precedente diniego del quale non ne costituisce una riforma in senso conforme all’istanza dei ricorrenti.
Quanto alla richiesta di adeguamento del buono pasto a € 7,00 è sufficiente richiamare la preintesa siglata il 18.12.2008 e definitivamente approvata in data 18.3.2009 in sede di sottoscrizione dell’accordo sindacale relativo alla parte normativa del Contratto nazionale per il quadriennio 2006/2009 ed alla parte economica per il biennio 2006/2007, con il quale (art.7) è stato elevato, con decorrenza 1.1.2009, l’importo economico del buono pasto a € 7,00
Per le dette ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti si appalesano fondati e devono essere accolti, con la conseguenziale statuizione di annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.3.2009.


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