COMMISSIONE DIFESA LICENZIA PROVVEDIMENTO SU NOMINA COMANDANTE GENERALE DELLA GdF: ECCO IL RESOCONTO
COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA, NELLA SEDUTA DI IERI, IN SEDE LEGISLATIVA, LICENZIA PROVVEDIMENTO SU NOMINA COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA. ORA TOCCA AL SENATO.
ECCO IL RESOCONTO:
IV Commissione - Resoconto di mercoledì 12 maggio 2010
SEDE LEGISLATIVA
Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.
La seduta comincia alle 11.50.
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione).
La Commissione prosegue la discussione dei provvedimenti in titolo, rinviata nella seduta del 14 aprile 2010.
Edmondo CIRIELLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni.
Nel ricordare altresì che nella seduta del 14 aprile scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali, comunica che sono state presentate 10 proposte emendative (vedi allegato). Tali proposte sono state trasmesse alle Commissioni competenti I, III, V, VI e XI, che si sono quindi espresse, sia sul testo unificato delle proposte di legge in discussione, sia sulle citate proposte emendative.
In particolare, avverte che:
la I Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato e nulla-osta sulle proposte emendative;
la III Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato, parere contrario sull'emendamento Maurizio Turco 1.1 e nulla osta sulle restanti proposte emendative;
la V Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La prima condizione è finalizzata ad assicurare l'effettiva permanenza in carica del Comandante generale della guardia di finanza per un periodo non inferiore a due anni, prevedendo, a tal fine, che il Comandante stesso, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, sia richiamato in servizio d'autorità fino al termine del medesimo biennio e che, in tal caso, il mandato non sia rinnovabile. La seconda condizione chiarisce che la durata in carica del Comandante in seconda debba essere pari a un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. Per quanto riguarda le proposte emendative, invece, la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti Maurizio Turco 1.1 e Di Pietro 1.7 nonché sugli articoli aggiuntivi Cicu 1.01 e 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti;
la VI Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato e parere contrario su tutte le proposte emendative;
l'XI Commissione ha espresso nulla osta sulle proposte emendative e parere favorevole sul testo unificato con una osservazione che raccomanda di prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), che, qualora nel corso del mandato del Comandante generale questi raggiunga i limiti di età per il pensionamento, ne sia previsto il richiamo di autorità sino al termine del mandato, anche se si siano determinate le condizioni per la sua cessazione dal servizio permanente effettivo.
Ciò premesso, avverte che sono inammissibili per estraneità di materia, in quanto concernenti argomenti non considerati nel testo unificato in discussione, l'emendamento Maurizio Turco 1.1, che reca disposizioni in materia di istituzione del Corpo di polizia tributaria e di nomina del Direttore generale di tale Corpo, l'articolo aggiuntivo Cicu 1.01 che prevede l'attribuzione della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio ai generali di Corpo d'armata delle Forze armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e del Corpo della guardia di finanza e l'articolo aggiuntivo Cicu 1.02 che dispone l'istituzione delle cariche vicarie anche per i vertici delle Forze armate con l'attribuzione della speciale indennità pensionabile alle cariche vicarie di nuova istituzione nonché a quelle dei vertici delle Forze di polizia.
Ritiene peraltro opportuno sottolineare che, avendo la Commissione Bilancio espresso su tutte le proposte emendative inammissibili un parere contrario, qualora tali proposte fossero state ammissibili, la loro eventuale approvazione, avrebbe comunque comportato, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento la remissione del testo unificato all'Assemblea.
Marco BELTRANDI (PD), intervenendo nel complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiara che l'emendamento Maurizio Turco 1.1, ove fosse stato dichiarato ammissibile, sarebbe stato ritirato dai presentatori in considerazione del fatto che la componente radicale del gruppo del
Partito Democratico ha maturato la convinzione, come sarà puntualizzato in sede di dichiarazioni finali di voto, che il provvedimento non sia migliorabile.
Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101 richiesti dalla Commissione Bilancio, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, mentre formula un invito al ritiro sui restanti emendamenti, avvertendo comunque che l'emendamento 1.100 assorbe il contenuto degli emendamenti Fava 1.3, Bosi 1.4, Rugghia 1.5, Di Stanislao 1.6 e Di Pietro 1.7, e che l'emendamento 1.101 assorbe almeno in parte il contenuto dell'emendamento Rugghia 1.8. Fa presente, infine, che ove i citati emendamenti non fossero ritirati, il parere dovrebbe intendersi contrario.
Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 1.2 e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti. Infine, nel dichiarare che, ove fossero stati dichiarati ammissibili, avrebbe espresso un parere più articolato sugli articoli aggiuntivi Cicu 1.01 e 1.02, segnala che il Ministero della difesa apprezza comunque gli intendimenti e la formulazione dei medesimi articoli aggiuntivi.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Pietro 1.2 ed approva l'emendamento 1.100 richiesto dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento.
Edmondo CIRIELLI, presidente, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.100, dichiara assorbiti gli emendamenti Fava 1.3, Bosi 1.4, Rugghia 1.5, Di Stanislao 1.6 e Di Pietro 1.7.
Antonio RUGGHIA (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.8, segnala come attraverso tale emendamento si intenda da un lato, assicurare che la durata del mandato del Comandante in seconda non sia inferiore ad un anno, dall'altro, che il medesimo Comandante sia richiamato d'autorità, qualora durante il mandato sia raggiunto dai limiti di età. Considerato che una delle condizioni espresse dalla Commissione Bilancio consente di realizzare il primo di tali obiettivi e che l'altra condizione, formulata dalla medesima Commissione, assicura che la durata minima del mandato del Comandante generale non possa essere inferiore a due anni, risolvendo in tal modo una questione essenziale posta dal proprio gruppo nel corso della discussione generale, ritira l'emendamento a sua firma 1.8.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.101 richiesto dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, nonché l'articolo 1, come modificato dagli emendamenti approvati, e l'articolo 2.
Marco BELTRANDI (PD), intervenendo per dichiarazioni finali di voto, a nome della componente radicale del Partito Democratico, dichiara di non poter non preannunciare voto contrario sul provvedimento in discussione. Nel ritenere, infatti, che non sia dato di comprendere quale sia l'interesse generale tutelato dal provvedimento in oggetto, sottolinea come quest'ultimo, a suo avviso, serva esclusivamente ad alcune persone con nome e cognome. Nello stigmatizzare il turn-over continuo e precipitoso dei vice Comandanti dell'Arma dei carabinieri, evidenzia come il limite dei due anni introdotto per il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza non sia sufficiente e che comunque rimane aperto il problema della durata dell'incarico del vice Comandante. Nel ricordare, infatti, come anche un solo giorno d'incarico possa dare vita ad un trattamento pensionistico elevatissimo, pari a 22 mila euro mensili, sottolinea come in una fase di grave crisi economica in cui mancano le risorse e si vanno «a fare le pulci» ai conti dei politici, si estenda al Corpo della guardia di finanza una situazione di privilegio e di
turn-over continuo già esistente per l'Arma dei carabinieri. Ritiene che si tratti di una decisione sbagliata a cui difficilmente si potrà porre rimedio in futuro con un riordino complessivo delle carriere, come invece da più parti viene ventilato, perché, a suo avviso, una volta assunte decisioni di questo tipo risulta difficile tornare indietro. Infine, sottolinea come provvedimenti quali quello in discussione, che hanno un iter accelerato, grazie alla concessione della sede legislativa da parte dei gruppi, siano quasi sempre provvedimenti bipartisan a benefici di poche persone.
Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, pur riconoscendo la buona fede del deputato Beltrandi, ritiene che non possa esimersi dal difendere il Parlamento e le istituzioni militari, quali l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, che svolgono compiti delicatissimi per le istituzioni democratiche. A suo avviso, infatti, tenuto conto della situazione dei livelli dirigenziali delle altre amministrazioni, il prevedere per la Guardia di finanza quello che è già stato previsto per l'Arma dei carabinieri non è un modo per agevolare una persona o una categoria, né tanto meno per creare disarmonia all'interno di una categoria. Ritiene, altresì, che i gruppi politici non abbiano portato avanti tale provvedimento per favorire qualcuno, ma abbiano inteso dare un riconoscimento al ruolo fondamentale svolto dalla Guardia di finanza per le casse dello Stato e per la democrazia, dando la possibilità di scegliere il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza all'interno del Corpo medesimo.
Francesco Saverio GAROFANI (PD), prendendo la parola sull'ordine dei lavori, lamenta l'irritualità del comportamento del Presidente Cirielli. Sottolinea, in particolare, come, poiché il deputato Beltrandi ha espresso delle valutazioni politiche, risulti quanto meno irrituale da parte della Presidenza commentare tali dichiarazioni con altre argomentazioni politiche. Esprime, pertanto, il proprio rammarico per aver dovuto svolgere questo intervento nella sua qualità di vice presidente.
Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, rivendica il proprio diritto, al pari degli altri parlamentari, di esprimere in modo libero e democratico le proprie posizioni politiche. Sottolinea, altresì, come in qualità di Presidente, abbia il dovere di difendere le istituzioni, potendo peraltro intervenire nella discussione anche in qualità di relatore. Ritiene, pertanto, che le argomentazioni addotte dal deputato Garofani rappresentino valutazioni politiche e non rivestano carattere formale.
Antonio RUGGHIA (PD), pur riconoscendo al Presidente il diritto di intervenire sia in qualità di Presidente sia in quella di relatore, non ritiene tuttavia possibile che di fronte ad un intervento di un parlamentare il Presidente stesso si senta in dovere di fare precisazioni a difesa delle istituzioni, dal momento che l'intervento del deputato Beltrandi non era contro le istituzioni, ma contro il provvedimento. Ritenendo pertanto opportuno ritornare al merito del provvedimento, ricorda come la Commissione sia stata investita, in sede legislativa, del tema della nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, al fine di prevedere la possibilità di nominare quest'ultimo tra gli appartenenti al Corpo medesimo, al pari di quanto accade per l'Arma dei carabinieri. Ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione Difesa abbia condotto alla definizione di un testo che risulta migliore sia del testo unificato assunto come testo base, sia della proposta Bocchino, in quanto sono state modificate quelle disposizioni che, come risulta dal parere espresso dalla Commissione Bilancio, avrebbero determinato un'accelerazione dei meccanismi di avvicendamento nell'incarico dei comandanti con una conseguente influenza negativa sui conti pubblici. Infatti, a differenza di quanto previsto per le altre Forze armate dalla legge n. 490 del 1997, il testo originario del
provvedimento prevedeva la cessazione delle funzioni di comando al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del Comandante generale, poiché, contrariamente a quanto previsto per le altre Forze armate, non ne veniva disposto il trattenimento in servizio fino alla conclusione del mandato. Nel ricordare che su questo aspetto il proprio gruppo ha insistito molto nel corso della discussione generale, rileva con soddisfazione come la Commissione Bilancio abbia ripreso queste valutazioni. Rivolgendosi, quindi, al deputato Beltrandi evidenzia come il testo che la Commissione si appresta a licenziare non comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato proprio perché la Commissione si è adoperata per evitare rischi in questo senso. In conclusione, nel ritenere condivisibili le osservazioni del deputato Beltrandi in ordine all'esigenza di un riordino complessivo delle carriere, considera necessario che si svolga in futuro una riflessione sull'opportunità del mantenimento della figura del vice Comandante, figura che non esiste per le altre Forze armate e che era giustificata in presenza di un Comandante non nominato all'interno del Corpo. In altri termini ritiene, pertanto, necessaria una riflessione complessiva che, tuttavia, non può partire dal mantenimento di posizioni precostituite e dalla successiva estensione ad altri. Ritenendo, quindi, che il provvedimento elaborato dalla Commissione sia un provvedimento accettabile, preannuncia, a nome del proprio gruppo, voto favorevole.
Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che il contributo reso dalla Commissione nell'elaborazione del provvedimento sia stato positivo, anche grazie allo svolgimento degli approfondimenti che erano stati richiesti dall'opposizione. Nel ritenere di poter manifestare parziale soddisfazione per il contenuto del provvedimento che ha visto recepite alcune indicazioni dell'opposizione volte ad evitare riflessi negativi sul bilancio dello Stato e a consentire l'esercizio reale delle funzioni di comando all'interno del Corpo della guardia di finanza, sottolinea tuttavia, come il tema da affrontare prossimamente sia quello del riordino delle carriere dell'intero comparto.
Francesco BOSI (UdC), nel preannunciare voto favorevole sul provvedimento in discussione, manifesta soddisfazione per il fatto che grazie al provvedimento stesso viene rimossa quella che veniva vissuta come una discriminazione, ossia il fatto che un generale del Corpo della guardia di finanza non potesse accedere al Comando generale come invece già da tempo accadeva per l'Arma dei carabinieri. Ciò premesso, ricorda di avere presentato un emendamento che è stato recepito nella sostanza nel testo del provvedimento per superare l'iniziale formula sulla durata del Comandante generale, al fine di allinearla a quella prevista per i vertici delle Forze armate. In conclusione, ritiene che il provvedimento sia assolutamente equilibrato e possa essere salutato con soddisfazione da tutti.
Salvatore CICU (PdL), nel preannunciare voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in discussione, ritiene che l'intervento del deputato Beltrandi abbia offeso una posizione politica il cui scopo non è quello di privilegiare qualcuno, ma bensì di assicurare una situazione di equilibrio. In conclusione, nel ricordare di aver presentato una proposta di legge che tende ad affrontare in maniera organica anche altri aspetti oltre a quelli trattati dal provvedimento in discussione, sottolinea come su tali temi la Commissione avrà modo successivamente di tornare.
Edmondo CIRIELLI, presidente, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo unificato approvato.
La Commissione concorda.
La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 864, C. 3244, C. 3254 e C. 3269-ter, come risultante dagli emendamenti approvati.
La seduta termina alle 12.30.
ALLEGATO
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. (C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu).
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra la parola: «Comandante» è sostituita dalla seguente: «Direttore»; ovunque ricorrano le parole: «guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «polizia tributaria»; infine, le parole «militare» e «Forze armate», ovunque ricorrano, sono soppresse»;
b) all'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: «concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari»;
c) all'articolo 4:
1) il primo comma, è sostituito dal seguente: «Il Direttore generale della polizia tributaria è scelto tra i dirigenti generali dello Stato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
2) al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
d) all'articolo 5:
1) al primo comma, le parole: «Il Comando» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione»;
2) il secondo comma è soppresso;
3) al terzo comma, le parole: «Al Comando» sono sostituite dalle seguenti: «Alla Direzione»;
4) al quarto comma, le parole: «del Comando» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione»;
e) all'articolo 8, primo comma, le parole: «o di altre Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «o di altre amministrazioni dello Stato»;
f) l'articolo 10 è soppresso;
g) all'articolo 11, il secondo comma è soppresso;
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo».
1. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «o dell'Esercito» e le parole: «di concerto con il Ministro della difesa».
1. 2. Di Pietro, Di Stanislao.
Al comma 1, lettera a) numero 2), sopprimere le parole: , salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge,.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: al primo comma aggiungere le seguenti: per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile.
1. 100(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «Il mandato del Comandante» fino a: «al primo comma» con le seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata non inferiore ai due anni e può essere rinnovato una sola volta secondo la procedura di cui al comma 1. Qualora si determinino le condizioni della sua cessazione dal servizio permanente effettivo, per il raggiungimento dei limiti di età, ne è deliberato il richiamo d'autorità sino al termine del mandato. In questo caso, il suo mandato non può essere rinnovato».
1. 3. Fava, Gidoni, Chiappori, Pirovano, Paglia.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: Il mandato del Comandante generale è determinato ai sensi dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490».
1. 4.Bosi.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «Il mandato del Comandante» fino a: «di cui al primo comma» con le seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una volta sola con provvedimento da emanare, secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età. Qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti età, il Comandante generale è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il suo mandato non è più rinnovabile».
*1. 5. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «Il mandato del Comandante» fino a: «di cui al primo comma» con le seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una volta sola, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età. Qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti età, il Comandante generale è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il suo mandato non è più rinnovabile».
*1. 6.Di Stanislao.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «Il mandato del Comandante» fino a: «di cui al primo
comma» con le seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una sola volta con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Nel periodo dell'eventuale rinnovo il Comandante generale decade dal proprio incarico il medesimo giorno in cui debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Alla scadenza naturale del primo biennio, il mandato non è rinnovabile se il Comandante generale, nel frattempo, debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, o per altra causa prevista dalla legge».
1. 7. Di Pietro, Di Stanislao.
Al comma 3, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole: massimo di un anno, con le seguenti: pari ad un anno.
1. 101 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 3, lettera b), al capoverso b-bis), sostituire le parole da: «massimo di un anno» fino a: «altra causa prevista dalla legge» con le seguenti: «pari ad un anno e qualora raggiunto dai limiti di età è richiamato d'autorità fino al termine del mandato».
1. 8. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.
(Ritirato)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi per i generali di corpo d'armata e gradi equiparati delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché della Guardia di finanza, a decorrere dall'anno 2010, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o grado corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite, già in servizio oppure anche soltanto in congedo, dai beneficiari, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza. Dai predetti effetti economici del grado superiore per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti è esclusa la determinazione dell'indennità di ausiliaria».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 258.000 per l'anno 2010, euro 325.000 per l'anno 2011 ed euro 859.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro 258.000, per l'anno 2010, e a euro 325.000, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 859.000 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze e, quanto a 830.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: «militare all'estero» aggiungere le seguenti: «, nonché modifiche al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224».
1. 01.Cicu.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate le cariche vicarie del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, corrispondenti a quelle del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.
2. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo le parole «al comma 4 dell'articolo 37» sono inserite le seguenti: «e alle corrispondenti cariche vicarie».
3. All'articolo 5, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole «per l'economia montana e per le foreste» sono inserite le seguenti: «, nonché per le cariche vicarie di ciascuno di essi».
Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: militare all'estero aggiungere le seguenti: , nonché in materia di Forze armate e di polizia.
1. 02. Cicu, Speciale.
(Inammissibile)