RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE, IN COMMISSIONE DIFESA LA MAGGIORANZA INSISTE SUL TESTO (PEGGIORATO) DEL SEN. RAMPONI E RESPINGE LE PROPOSTE PINOTTI PER L'ASSOCIAZIONISMO E RADICALE PER IL SINDACATO. L'OPPOSIZIONE SI ASTIENE

domenica 23 maggio 2010

RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE, IN COMMISSIONE DIFESA LA MAGGIORANZA INSISTE SUL TESTO (PEGGIORATO) DEL SEN. RAMPONI E RESPINGE LE PROPOSTE PINOTTI PER L'ASSOCIAZIONISMO E RADICALE PER IL SINDACATO. L'OPPOSIZIONE SI ASTIENE

Il 19 maggio la Commissione Difesa del Senato ha deliberato a maggioranza l'adozione di un testo base di legge per la riforma della rappresentanza militare; il testo ricalca quasi pedissequamente la proposta di legge del Sen. Ramponi (PDL), appoggiata dagli Stati Maggiore delle Forze Armate. Anzi, per molti versi addirittura la peggiora, introducendo ulteriori limitazioni alla pur stretta disciplina che era stata proposta dall'ex Comandante Generale della Guardia di Finanza, ora Senatore del Popolo della Libertà.

Il testo base adottato dalla maggioranza parlamentare è stato proposto dal Relatore, Sen. Galioto (PDL), dopo che nel Comitato ristretto della Commissione, costituito il 2 dicembre scorso, non si era pervenuti ad un accordo con l'opposizione per l'adozione di un testo condiviso.

I Senatori del PD si sono astenuti dalla decisione in quanto hanno giudicato prematuro l'adozione del testo in questione e si sono riservati di proporre degli emendamenti da presentarsi entro il prossimo 1 giugno.

Il testo adottato non contiene, naturalmente, né la proposta del Partito Radicale di estendere ai militari i diritti sindacali previsti per i poliziotti, né tantomeno la proposta della Sen. Pinotti (PD) di concedere almeno il diritto di associazione professionale.

Di seguito il resoconto sommario della seduta in Commissione, nonché il testo adottato dalla maggioranza.

 

Legislatura 16º - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 132 del 19/05/2010

(161) RAMPONI. - Ordinamento della rappresentanza militare
(1157) PINOTTI ed altri. - Norme di principio sulla rappresentanza militare
(1510) TORRI e DIVINA. - Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari
(2125) PERDUCA e PORETTI. - Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari
- e petizione n. 15 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 161, 1157 e 1510, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2125 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2125, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 161, 1157 e 1510 e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 161, 1157 e 1510, sospeso nella seduta del 2 dicembre 2009.

Il relatore GALIOTO (PdL) illustra brevemente il disegno di legge n. 2125 (assegnato alla Commissione lo scorso 4 maggio), che si propone di abrogare l'attuale disciplina dell'istituto della rappresentanza militare con conseguente applicazione della normativa attualmente in vigore per la Polizia di Stato. La soluzione prospettata, tuttavia, desta perplessità.

Interviene adesivamente il senatore TORRI (LNP), rimarcando l'inopportunità di estendere alle rappresentanze militari la disciplina vigente per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

La Commissione delibera infine la congiunzione del disegno di legge n. 2125 ai restanti provvedimenti vertenti sul tema già iscritti all'ordine del giorno.

Il relatore GALIOTO (PdL) informa quindi la Commissione che, nell'ambito del Comitato ristretto sui disegni di legge nn. 161, 1157 e 1510, che aveva concluso i propri lavori lo scorso 14 aprile, non è stato purtroppo possibile sanare tutte le divergenze esistenti tra le varie forze politiche ed elaborare, conseguentemente, un testo condiviso.
Il relatore procede pertanto all'illustrazione di una propria proposta di testo articolato relativa a tutti e quattro i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno (pubblicata in allegato), nella quale non si è comunque ritenuto opportuno prevedere l'estensione alla rappresentanza militare della disciplina relativa alle Forze di polizia ad ordinamento civile. Nel dettaglio, vengono puntualmente individuate la definizione giuridica della rappresentanza militare, l'ambito di competenza della stessa, e la ripartizione del personale militare (articoli 1 e 2). Sono poi definiti gli organi di rappresentanza a livello nazionale (articoli 3 e 4, relativi all'istituzione ed alla definizione delle modalità operative del COCER), intermedio, regionale (con l'istituzione di un apposito Comitato regionale interforze), e di base (articoli 5 e 6). Inoltre, vengono disciplinate sia la partecipazione del COCER alle procedure relative al rapporto d’impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (articolo 7), sia le attività consultive e propositive dei COCER, dei Comitati regionali, dei COIR e dei COBAR (articoli 8 e 9). Il testo reca altresì una dettagliata disciplina in ordine alla composizione dei consigli (articolo 11), all'elezione dei delegati (articoli 12, 13 e 14), alle facoltà ed ai limiti del mandato ed alla tutela dei diritti dei delegati (articoli 15 e 16), alle competenze degli organi dei consigli (articolo 17), ed allo svolgimento dei lavori al loro interno (articoli 18 e 19).
Infine, è prevista l’emanazione di un apposito regolamento di attuazione delle norme sulla rappresentanza militare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari (articolo 20), e non vi saranno oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l’attività di rappresentanza (articolo 21).
Conclude sottolineando sia l'importante lavoro comunque svolto dal Comitato ristretto, sia la necessità di pervenire quanto prima alla conclusione dei lavori, in quanto la riforma delle rappresentanze è particolarmente sentita nel mondo militare.

Il presidente CANTONI ipotizza di assumere quell’articolato a testo-base.

Il senatore SCANU (PD) esprime perplessità in ordine ai contenuti proposta di testo poc'anzi illustrato dal relatore, che sembra discostarsi in maniera assai sensibile dai contenuti del disegno di legge n. 1157, a firma della senatrice Pinotti e di altri. In ragione di ciò, ed al fine di consentire alla propria parte politica l'effettuazione dei necessari approfondimenti, sarebbe a suo avviso opportuno non procedere, nelle odierne sedute, alla determinazione del testo-base per il prosieguo dei lavori.
Il senatore TORRI (LNP) esprime il proprio rammarico a che, nell'ambito del Comitato ristretto appositamente costituito, non si sia potuti pervenire alla stesura di una proposta condivisa.

Il presidente CANTONI ricorda che la proposta di testo articolato all'esame della Commissione è stata presentata dal solo relatore, e ciò proprio nel rispetto delle divergenze manifestate dalla senatrice Pinotti nell'ambito del Comitato ristretto.

La Commissione, presente il prescritto numero di senatori, delibera quindi -con il voto di astensione dei senatori GASBARRI (PD), NEGRI (PD), PEGORER (PD), SCANU (PD) e SERRA (PD)- di assumere il testo articolato predisposto dal relatore Galioto quale testo-base per il prosieguo dei lavori, cui andranno riferiti gli eventuali emendamenti, da presentare entro le ore 18 di martedì 1° giugno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento ai provvedimenti concernenti la riforma della rappresentanza militare, esaminati nel corso dell'odierna seduta antimeridiana (nel corso della quale, a causa di altri ed improrogabili impegni istituzionali, era impossibilitata a presenziare), la senatrice PINOTTI (PD) ribadisce che la proposta di testo articolato presentata dal relatore presenta numerosi aspetti di criticità, non recependo numerose e fondamentali ipostesi di riforma contenute nel disegno di legge n. 1157, di cui ella è prima firmataria. Si riserva pertanto la presentazione di emendamenti a quel testo.


TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 161, 1157, 1510 E 2125

Art. 1.
(Competenze della rappresentanza militare)

1. La rappresentanza militare, quale istituto dell’ordinamento militare, concorre alla cura e alla tutela degli interessi collettivi e del benessere degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare nel rispetto dei principi di coesione interna e neutralità delle Forze armate.
2. A tale fine, agli organi collegiali di carattere elettivo e autonomo che la compongono competono, secondo quanto previsto dalla presente legge:
a) la presentazione di proposte, istanze e pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative ai singoli ma comunque di rilevanza generale, nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, ai trattamento e alla tutela giuridica, economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare;
b) le attività negoziali previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, relative agli aspetti economici e normativi dei rapporto di lavoro dei personale militare e la vigilanza sull’applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale;
c) le attività propositive in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. La presente legge individua le autorità militari di riferimento degli organi della rappresentanza militare e le possibilità e modalità di rapporto tra questi ultimi e il Parlamento, il Governo, le autorità politiche e amministrative nazionali e locali.
4. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l’ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l’addestramento, il settore logistico-operativo e l’impiego del personale militare.
5. Per l’assolvimento della funzione rappresentativa del personale, alla rappresentanza militare sono assegnate apposite risorse secondo le modalità definite dal regolamento attuativo di cui al successivo articolo 20.

Art. 2.
(Categorie di personale militare)

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:
a) categoria «A»: ufficiali;
b) categoria «B»: marescialli e ispettori;
c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
d) categoria «D»: volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale e raffermati; appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
e) categoria «E»: ufficiali in ferma prefissata e in rafferma;
f) categoria «F»: personale volontario in ferma prefissata annuale e raffermati, assimilati;
g) categoria «G»: allievi degli istituti di formazione, solo a livello COBAR.

Art. 3.
(Organi della rappresentanza livello nazionale)

1. A livello nazionale e interforze è istituito il «Consiglio centrale della rappresentanza militare» (COCER), che si articola in:
a) «consiglio interforze», costituito da tutti gli eletti al COCER dell’Esercito, dell’Aeronautica militare, della Marina militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
b) «sezioni» autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma del carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;
c) due «consigli di comparto», rispettivamente composti dai delegati, con rapporto d’impiego, delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica e dei delegati, con rapporto d’impiego, delle sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza, per le attività di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
d) «commissioni di categoria», attivate a livello interforze, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva categoria.

Art. 4.
(Competenze e modalità operative del COCER)

1. Il COCER e le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla legge, partecipano, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali, comprese quelle di competenza tecnica ed ove ritenuto necessario assistiti dagli stati maggiori, ed hanno competenza sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, nonché alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale. In particolare, essi possono formulare proposte e pareri in ordine ai seguenti argomenti:
a) trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) trattamenti previdenziali di base e integrativi;
c) trattamento economico di missione e di trasferimento;
d) trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari;
e) licenze, aspettativa e permessi;
f) criteri generali in materia di formazione ed elevazione culturale del personale militare;
g) disciplina generale in materia di alloggi;
h) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale e dei familiari;
i) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. Il COCER è adeguatamente informato, anche attraverso incontri periodici, dalle autorità militari corrispondenti in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell’Amministrazione concernenti le materie oggetto delle attività negoziali di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, o comunque rientranti nella competenza dei consigli di rappresentanza. Tale informazione è effettuata anche in ordine a quelle materie che, ancorché di non specifica competenza della rappresentanza militare, possono avere notevoli riflessi sulla condizione e sulla tutela del personale rappresentato.
3. Il COCER opera e delibera:
a) unitariamente, tramite il consiglio interforze, per tutte le questioni di comune interesse per il personale militare;
b) tramite la relativa sezione, per le questioni che riguardano specificatamente l’Esercito, la Marina militare, l’Aeronautica militare, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza. Alle attività della sezione del COCER della Marina militare propedeutiche alle attività di negoziazione di cui ai decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, partecipa di diritto il Comitato di presidenza del Consiglio intermedio delle Capitanerie di porto (COIR-CP) di cui all’articolo 5.
c) per consigli di comparto, per le questioni legate specificatamente all’attività di contrattazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
d) tramite l’apposita commissione, per le questioni di interesse di un’unica specifica categoria, a livello interforze o di sezione o di consiglio di comparto.
4. Le autorità militari corrispondenti del COCER sono:
a) per il consiglio interforze e per le commissioni interforze di categoria, il Capo di stato maggiore della difesa;
b) per le sezioni e le commissioni di categoria attivate a livello di sezione, i rispettivi Capi di stato maggiore e Comandanti generali, che informano il Capo di stato maggiore della difesa delle determinazioni assunte.
5. L’articolazione e le modalità operative del COCER sono descritte nel dettaglio nel regolamento di cui all’articolo 20, comma 1.


Art. 5.
(Organi della rappresentanza a livello intermedio)

1. Nell’ambito di ciascuna Forza armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sono costituiti i «Consigli intermedi della rappresentanza militare» (COIR) a livello intermedio, funzionale o interregionale ove opportuno. E' costituito altresì il Consiglio intermedio delle capitanerie di porto (COIR-CP), eletto tra i delegati dei COBAR delle capitanerie di porto, il cui comandante corrispondente è il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comitato di presidenza del COIR-CP partecipa di diritto alle riunioni della sezione COCER Marina militare quando si trattano questioni di specifico interesse dei personale del Corpo.
2. I COIR hanno competenza sulla disciplina generale della qualificazione del personale e sull’inserimento nella vita lavorativa alla cessazione del servizio, sulle attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.
3. L’Amministrazione militare competente per territorio può avvalersi di un «Comitato regionale interforze» (CIR), formato da delegati Indicati dai COIR e dai COBAR del personale in servizio sul territorio, per curare i rapporti con le regioni in ordine alle seguenti materie:
a) edilizia residenziale;
b) trasporti;
c) prestazioni sanitarie;
d) formazione e aggiornamento culturale, anche orientato all’inserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati;
e) utilizzo agevolato di strutture culturali, sportive e ricettive;
f) attività assistenziali, culturali e ricreative;
g) promozione del benessere del personale e dei familiari.
4. Le modalità istitutive e operative dei COIR e quelle dei CIR sono descritte nel dettaglio con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1.
5. I comandi presso i quali istituire i COIR ed i CIR sono individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 6.
(Organi della rappresentanza a livello di base)

1. A livello di base e nell’ambito di ciascuna Forza armata e Corpo armato sono istituiti i «Consigli di base della rappresentanza militare» (COBAR), collocati ove possibile presso I comandi delle singole unità dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare ovvero, per l’Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, a livello regionale, comunque fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. I COBAR possono essere consultati, così come i COIR, dal COCER durante l’attività negoziale prevista dalla legge e formulano pareri e proposte sulle materie attinenti alla condizione e al trattamento del personale militare, alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, alla qualificazione del personale, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni nel luoghi di lavoro. In ordine a tali materie i COBAR comunicanocon i corrispondenti COIR, e anche direttamente con le rispettive sezioni COCER, per formulare proposte, chiedere chiarimenti e prospettare problemi e suggerimenti di carattere generale. A livello di base, i COBAR possono formulare pareri e proposte riguardo a:
a) qualità degli alimenti e degli alloggi, funzionalità delle strutture dedicate alla protezione sociale;
b) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
d) promozione dei benessere del personale rappresentato e dei familiari.
3. I comandi presso i quali istituire i singoli COBAR e le relative autorità militari corrispondenti sono individuati dal Capo di Stato maggiore della Difesa, dal Segretario generale della Difesa, dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze e, relativamente al COBAR dei Corpo delle Capitanerie di porto, con determinazione del Capo di Stato maggiore della Marina militare su proposta del Comandante generale del corpo.
4. Presso gli istituti e i reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo può essere istituito un COBAR speciale per i frequentatori, definito COBAR allievi. I COBAR allievi s’intendono in aggiunta al COBAR a cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati ed operano con validità limitata a livello di base. Il Capo di Stato maggiore della Difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell’Arma del carabinieri e della Guardia di finanza, stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i COBAR allievi.
5. Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi NATO all’estero, possono essere istituiti, con determinazione del Capo di Stato maggiore della Difesa, COBAR speciali interforze con validità limitata al livello di base. Il personale dei COBAR speciali all’estero è eleggibile purché debba rimanere in servizio all’estero almeno sei mesi dalla data delle elezioni. Il mandato dei delegati eletti in detto COBAR ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non può comunque superare il periodo di quattro anni.
6. Articolazione e modalità operative dei COBAR sono descritte nel regolamento di cui all’articolo 20, comma 1.


Art. 7.
(Partecipazione del COCER alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare)

1. All’apertura delle attività negoziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, i competenti consigli di comparto del COCER presentano al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e agli altri rappresentanti della delegazione di parte pubblica un documento riassuntivo, elaborato da ciascun consiglio di comparto di concerto con i COIR e con i COBAR, delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alle materie oggetto di negoziazione.
2. La composizione delle delegazioni del COCER che partecipano al procedimento di negoziazione è deliberata dai relativi consigli di comparto.
3. Al fine di esercitare al meglio il proprio ruolo di diretto interlocutore dei ministri interessati alla negoziazione, il COCER può avvalersi, per gli aspetti tecnici relativi alla predisposizione dei documenti di cui al comma 1 e nel corso delle conseguenti attività negoziali, del supporto di personale tecnico messo a disposizione dalle amministrazioni interessate.
4. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera B) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«B) per quanto attiene alle Forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), a seguito di negoziazione fra i ministri indicati alla lettera A) o i sottosegretari di Stato delegati e il consiglio di comparto competente del COCER in rappresentanza dei personale dell’Arma del carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Nella delegazione dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze sono compresi i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza o i loro delegati.»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di negoziazione fra i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze e della difesa o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati e il consiglio di comparto competente del COCER in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare. Nella delegazione del Ministro della difesa è compreso il Capo di Stato maggiore della Difesa o i suoi delegati.»;
c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera B), ed al comma 2, il COCER opera per consigli di comparto, rispettivamente in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e di quello dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate per ciascuna sezione».
5. All’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell’ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del COCER, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all’articolo 2.»;
b) Il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Arma del carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione.
5-bis. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 5, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e dei Corpo della Guardia di finanza, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione.»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il consiglio di comparto del COCER, in rappresentanza del personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui ai comma 5-bis, può trasmettere, con delibera motivata e votata a maggioranza qualificata dei suoi componenti, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.»;
d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all’articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione.
7-bis. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 7, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione.»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il consiglio di comparto del COCER, in rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 7-bis, può trasmettere, con delibera motivata e votata a maggioranza qualificata dei suoi componenti, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio del ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.».


Art. 8.
(Attività consultiva e propositiva del COCER)

1. Il consiglio interforze e le sezioni del COCER nelle materie di specifica competenza, esprimono parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è riportato nel preambolo di detti provvedimenti.
2. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1. Esso è espresso entro il termine di due mesi dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in senso favorevole.
3. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è espresso entro un mese. In tali casi il Governo e i Ministri competenti possono convocare d’urgenza il COCER per un’immediata espressione del parere e definire lo schema di provvedimento anche prima di tale termine nel caso in cui l’urgenza sia tale da non consentire di attendere il suo decorso e il COCER non si sia potuto esprimere tempestivamente.
4. Il COCER può organizzare riunioni informative con i COIR corrispondenti per l’approfondimento delle questioni sulle quali è chiamato a esprimere il parere, d’intesa con l’autorità militare corrispondente.
5. Il Consiglio interforze e le sezioni COCER si riuniscono almeno una volta l’anno per formulare un programma di lavoro ed almeno trimestralmente per verificarne l’attuazione ed aggiornarlo.
6. Il COCER è informato dalle autorità militari corrispondenti in ordine alle iniziative dell’amministrazione concernenti le materie rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L’informazione di cui al presente comma è resa anche attraverso appositi incontri ed è garantita inserendo il COCER tra i destinatari di ogni disposizione emanata dagli Stati maggiori e dai Comandi generali concernente materie di competenza della rappresentanza militare.
7. Nelle materie rientranti nella propria competenza, il COCER, previe intese con le autorità militari corrispondenti, può attivare scambi di informazioni con altri organismi rappresentativi nonché con le organizzazioni nazionali delle Forze di polizia a ordinamento civile interessati alle attività di contrattazione e negoziazione, anche partecipando ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.
8. I delegati eletti nel COCER possono partecipare ufficialmente alle attività di cui al comma 7 previa delega dell’organismo rappresentato, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 1.
9. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi per il tramite delle autorità militari corrispondenti.
10. Il COCER partecipa, secondo le modalità descritte nel regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, alle riunioni dei consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze.
11. Per quanto attiene agli interessi collettivi del personale militare delle formazioni impiegate in operazioni anche fuori dal territorio nazionale, le competenze generali di cui all’articolo 1 sono devolute in via esclusiva al consiglio interforze del COCER ovvero alle singole sezioni COCER di Forza armata o Corpo armato. A tale riguardo, ove ritenuto necessario, possono essere svolte visite in zona d’operazioni, compatibilmente con lo sviluppo delle operazioni stesse e su autorizzazione del Ministro della difesa, previo parere favorevole del Capo di Stato maggiore della Difesa, sentito il Capo di Stato maggiore o Comandante generale interessato.

Art. 9.
(Attività consultive e propositive dei CIR, dei COIR e dei COBAR)

1. Nell’ambito degli organismi della rappresentanza militare a livello di base e intermedio, le competenze indicate all’articolo 1 sono così suddivise:
a) le problematiche relative all’ente o unità militare di appartenenza sono di competenza dei COBAR, che possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COIR competente;
b) le problematiche di rilevanza regionale o interregionale nell’ambito delle materie indicate all’articolo 5, comma 3, sono di competenza dei COIR, secondo il rispettivo ambito territoriale di riferimento.
2. I CIR, sentita l’autorità militare corrispondente, possono intrattenere rapporti con gli enti pubblici in relazione alle materie di propria competenza, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 20, comma 1.
3. Le istanze, le proposte ed i pareri di cui al presente articolo sono inviati dai consigli della rappresentanza ai rispettivi comandanti corrispondenti, che rispondono entro un mese dalla ricezione nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 10.
(Rapporti con il Parlamento e con i1 Governo)

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:
a) il Ministro della difesa, per il COCER interforze, in relazione a tutte le questioni di rilievo generale e interforze o inerenti alle singole Forze armate;
b) il Ministro dell’economia e delle finanze, per la sezione COCER della Guardia di finanza, in relazione alle questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza.
2. Nelle materie di propria competenza, il Consiglio interforze, le sezioni o i consigli di comparto del COCER possono chiedere all’autorità politica di cui al comma 1, tramite l’autorità militare corrispondente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza.

Art. 11.
(Composizione dei consigli della rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria, assicurando un’equilibrata rappresentatività di ognuna di esse, e in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari possibilità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e i Corpi armati.
2. Ai rappresentanti di ciascun consiglio della rappresentanza è aggiunta, ove non eletta, la più votata tra le candidate di sesso femminile. La stessa entra a far parte del consiglio a pieno titolo.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono contenute nel regolamento di cui all’articolo 20, comma 1.

Art. 12.
(Modalità di elezione)

1. Tutto il personale militare è considerato, ai fini della rappresentanza militare e nell’ambito della propria categoria di appartenenza, elettore attivo e passivo e può concorrere tra gli eleggibili al COBAR dell’ente presso cui è in forza effettiva organica, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1.
2. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere. Non è consentito influenzare l’espressione del voto dei propri sottoposti e tale azione costituisce grave mancanza disciplinare.
3. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi.
4. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a:
a) quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B, C e D;
b) un anno per gli eletti in rappresentanza della categoria E;
c) sei mesi per gli eletti in rappresentanza della categoria F;
d) un periodo pari alla durata del corso e comunque non superiore a un anno per gli eletti nella categoria G.
5. L’elezione dei rappresentanti presso il COCER ed i COIR è effettuata nel corso di distinte consultazioni da un corpo elettorale formato dai delegati eletti nei COBAR, limitatamente all’ambito territoriale od organizzativo di riferimento per quanto riguarda quella dei rappresentanti presso i COIR.
6. Gli eletti a più di un consiglio di rappresentanza possono ricoprire una sola carica elettiva e, a seguito dell’opzione per uno di essi, decadono dall’appartenenza agli altri consigli di rappresentanza.
7. I consigli della rappresentanza di ogni ordine e grado ed i relativi uffici di presidenza, in caso di dimissioni o decadenza contemporanee di un numero di membri effettivi pari o superiore al 50 per cento della consistenza dell’organo, sono sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per l’elezione dei nuovi delegati.
8. Nel caso in cui il numero dei delegati dimissionari o decaduti sia inferiore al 50 per cento del totale dei delegati del medesimo Consiglio, a ciascun delegato dimissionario o decaduto subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria di appartenenza; in mancanza, sono avviate le procedure per l’elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario.
9. I candidati ai consigli della rappresentanza di qualunque livello presentano al comandante corrispondente la propria candidatura almeno un mese prima della data delle elezioni.
10. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1.
11. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

Art. 13.
(Cause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato)

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:
a) abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione al sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;
c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;
d) a decorrere dalla data delle elezioni, non debbano svolgere almeno due anni di servizio se appartenenti alle categorie A, B, C e D ovvero almeno un anno di servizio se appartenenti alla categoria E e almeno sei mesi di servizio se appartenenti alla categoria F, salvo per i frequentatori di corsi di durata inferiore ad un anno che debbano permanere presso l’istituto o reparto di formazione almeno due mesi, ovvero sei mesi di servizio se appartenenti alla categoria G;
e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3 agosto 1961, n. 833;
f) si trovino in aspettativa superiore a tre mesi;
g) ricoprano cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.
2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell’autorità militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio;
b) trasferimento in ambito di altra area territoriale, se delegato dei COIR, ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;
c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);
d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all’articolo 2;
e) dimissioni;
f) aspettativa superiore a quattro mesi;
g) elezioni a cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

Art. 14.
(Propaganda elettorale)

1. Le attività per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali sono svolte, a livello centrale, intermedio e di base, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20. E’ consentito ai candidati l’uso di strumenti telematici di comunicazione interna. L’autorità militare competente autorizza apposite riunioni di categoria, designandone il presidente, responsabile del corretto svolgimento delle medesime, da effettuarsi in orario di servizio.

Art. 15.
(Facoltà e limiti del mandato)

1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.
2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e tenuto conto delle consistenze dei singoli organismi, un’adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo funzionamento.
3. Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER, l’attività della rappresentanza militare è attività di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione all’attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ciascun delegato, per lo svolgimento delle attività del consigli in cui è stato eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assolvibili e previa intesa con l’autorità competente, periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l’ente di appartenenza nel rispetto del limiti qui indicati:
a) per un equivalente di quaranta giorni lavorativi annui se eletto ai COIR;
b) per un equivalente di ventiquattro giorni lavorativi annui se eletto agli altri COBAR.
4. I delegati che compongono il comitato di presidenza dei COIR o dei COBAR possono usufruire per le attività del comitato di presidenza di cui fanno parte di ulteriori periodi di assenza, fino ad un massimo di un terzo di quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.
5. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono richiedere all’autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. In tale caso le eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.
6. I delegati eletti al COCER rimangono in forza all’ente di appartenenza ed espletano le attività relative al loro mandato senza limitazioni di tempo.
7. La partecipazione alle riunioni ed alle attività dei consigli costituisce obbligo per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 1.
8. I delegati ai COIR e ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti. I delegati eletti al COCER sono esentati a richiesta.
9. Dal computo dei giorni lavorativi di cui al comma 3 sono esclusi i tempi necessari allo svolgimento di eventuali riunioni indette su richiesta dei comandanti corrispondenti.
10. Il comandante corrispondente di ciascun COBAR autorizza, su richiesta del Consiglio, almeno una assemblea ogni mese, suddivisa di norma per categorie, ed acquisisce in tale ambito il parere relativamente alla destinazione dei fondi destinati al benessere del personale.
11. Al fine di assicurare l’efficace espletamento del proprio mandato, le sezioni del COCER, d’intesa con le autorità corrispondenti, possono effettuare incontri informativi con i COIR, ai quali possono intervenire delegazioni dei COBAR confluenti, presso le strutture nel proprio ambito di riferimento. Tali incontri costituiscono, per i delegati che vi partecipano, attività di servizio.

Art. 16.
(Tutela e diritti dei delegati)
1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati.
2. Al personale eletto nei consigli della rappresentanza militare deve essere garantita la libertà di esprimere opinioni durante le riunioni dei consigli stessi, ferma restando l’osservanza delle norme di principio sulla disciplina militare.
3. I trasferimenti d’autorità dei delegati ad altre sedi, in assenza del consenso da parte dell’interessato e qualora comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede il trasferimento.
4. L’espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione caratteristica e matricolare. Il servizio prestato in qualità di delegato nei consigli di rappresentanza non può comportare penalizzazioni nella valutazione per l’avanzamento al grado superiore a meno di sanzioni disciplinari nel frattempo intervenute e purché siano stati assolti gli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche previste dalla legge o frequentati i corsi obbligatori.

Art. 17.
(Organi dei consigli della rappresentanza)

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza l’assemblea, il presidente, il segretario esecutivo e il comitato di presidenza.
2. L’assemblea è composta dalla totalità dei delegati eletti nel relativo consiglio.
3. Il presidente è il delegato più elevato in grado, è responsabile della disciplina ed ha il compito di garantire che l’attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 1. A tale fine presiede l’assemblea e le riunioni del comitato di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più elevato in grado dei presenti.
4. Il segretario esecutivo è eletto dall’assemblea, agisce su delega del consiglio di rappresentanza e ha il compito di assicurare la continuità dell’attività del consiglio. In particolare:
a) adotta, tenendone informato il comitato di presidenza, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;
b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;
c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, alla convocazione dell’assemblea e del comitato di presidenza.
5. In caso di assenza o impedimento, il segretario esecutivo è temporaneamente sostituito da un delegato eletto nella circostanza dall’assemblea.
6. Il comitato di presidenza è costituito dal presidente, dal segretario esecutivo e da delegati eletti dall’assemblea in rappresentanza di ciascuna delle categorie non altrimenti rappresentate. I membri elettivi del comitato di presidenza durano in carica sei mesi e sono rieleggibili.
7. Il presidente, assistito dal segretario esecutivo, cura i contatti con l’autorità corrispondente e con le istituzioni e svolge la funzione di portavoce.

Art. 18.
(Convocazione dei consigli della rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza sono convocati dal presidente per il tramite del segretario quando il comitato di presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei delegati, mediante l’invio dell’ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a ventiquattro ore.
2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte rispettivamente con i COIR e con i COBAR confluenti.
3. Il consiglio è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il comitato di presidenza non decida che la riunione abbia luogo in altra sede.
4. Il consiglio può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l’approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere l’intervento di esperti delle materie da trattare, anche estranei all’Amministrazione, purché senza oneri a carico dell’Amministrazione.
5. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.

Art. 19.
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità delle deliberazioni e dei comunicati)

1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza sono valide se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, può prevedere casi in cui, per l’importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.
2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e delle unità elementari in cui si articola l’unità di base.
3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dal COCER o dalle relative sezioni o consigli di comparto possono essere resi pubblici dagli stessi consigli o dai singoli delegati del COCER, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa.

Art. 20.
(Regolamento di attuazione)

1. Il Governo emana, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l’attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER in carica. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti nel dettaglio:
a) le modalità di attuazione di quanto previsto dall’articolo 11;
b) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’articolo 12;
c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;
d) le modalità di attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2;
e) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;
f) le procedure di attivazione e le modalità operative delle articolazioni dei consigli;
g) l’articolazione e le modalità di funzionamento dei comitati regionali interforze (CIR).

Art. 21.
(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, i consigli della rappresentanza in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.
2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computato ai fini di quanto previsto all’articolo 12.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20, ad eccezione del penultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l’articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.
5. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 


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