COMUNICATO DEL COCER GDF AI COLLEGHI: TUTTI I TAGLI DELLA MANOVRA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Consiglio Centrale di Rappresentanza
COMUNICATO AI COLLEGHI RELATIVO AL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Seguito comunicato del 27 MAGGIO 2010.
Si riporta di seguito la sintetica illustrazione delle principali norme contenute nel provvedimento sopracitato, approvato dal Consiglio dei Ministri e passato in data odierna all’esame delle Camere, che riporta misure fortemente penalizzanti per tutto il pubblico impiego e, in particolare, per il comparto Sicurezza - Difesa. Il Consiglio avvierà nei prossimi giorni un confronto con gli Organismi intermedi e di base, le rappresentanze del personale delle Forze Armate, i Sindacati delle Forze di Polizia, al fine di pervenire a definire le iniziative da avviare per giungere a un miglioramento del testo del provvedimento nel corso del dibattito parlamentare:
art. 6 comma 12: dalla data di entrata in vigore del decreto (1 giugno 2010) non è più dovuta la diaria di missione all’estero,ad eccezione delle missioni internazionali di pace. Con ulteriore decreto interministeriale dovranno essere fissati i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio;
art. 9, comma 1: il trattamento economico complessivo, ivi compreso il trattamento accessorio, dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, negli anni dal 2011 al 2013 non può superare in ogni caso quello in godimento nel 2010. È fatta salva la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale contrattualizzato;
art. 9, comma 2: a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi sono ridotti del 5%, per la parte eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro, e del 10 %, per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione non opera ai fini previdenziali;
art. 9, comma 4: il rinnovo dei contratti pubblici per il biennio 2008 – 2009 devono avvenire entro il limite del 3,2% ad eccezione del comparto Sicurezza – Difesa, per il quale sono confermati i 100 milioni di euro aggiuntivi già a suo tempo stanziati;
art. 9, comma 17: non rinnovo del contratto relativo al triennio 2010-2012, senza possibilità di recupero futuro. È fatta salva l'erogazione dell' indennità di vacanza contrattuale;
art. 9, comma 21: blocco senza possibilità di recupero dei meccanismi automatici di adeguamento della retribuzione del personale non contrattualizzato e non validità degli anni 2011 – 2013 per la maturazione degli scatti e classi. Per tutto il personale (contrattualizzati e non), efficacia ai fini esclusivamente giuridici delle progressioni di carriera, comunque denominate, intervenute negli anni 2011, 2012 e 2013;
art. 9, comma 30: fissazione della decorrenza di un ipotetico riordino delle carriere a partire dal 1 gennaio 2011, assistito dallo stanziamento annuo di 119 milioni di euro disposto dall’art. 3, comma 155, della legge 350/2003. Recupero al bilancio dello Stato delle somme sino ad ora stanziate e non impegnate, pari a circa 770 milioni di euro;
art. 9, comma 35: obbligo di individuare i percettori dell’indennità di comando terrestre nei limiti degli stanziamenti previsti dall’art. 52, comma 3, del d.p.r. n. 164/2002, con conseguente impossibilità di corrisponderla alla stragrande maggioranza di coloro che sono stati individuati nella bozza di decreto predisposta a seguito dei ricorsi intentati;
art. 12, commi 1 e 2: per coloro che maturano il requisito per l’accesso al pensionamento, per vecchiaia1 o anzianità, nel corso del 2011, il diritto al trattamento pensionistico decorre trascorsi 12 mesi dopo la maturazione del requisito;
art. 12, comma 7: corresponsione dell’indennità di buonuscita in unico importo se pari o inferiore a euro 90.000 (lordi), in due importi annuali se compresa fra 90.000 e 150.000 (la prima rata di 90.000, la seconda a saldo), in tre importi annuali se superiore (90.000 il primo anno, 60.000 il secondo, saldo al terzo). La disposizione in parola non si applica ai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età e alle posizioni derivanti da domande di cessazione dall’impiego presentate e accolte prima dell’entrata in vigore del decreto (1 giugno 2010), a condizione che la cessazione dall’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. L’accoglimento della domanda determina l’irrevocabilità della stessa;
art. 12, comma 10: per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, i trattamenti di fine servizio sono calcolati secondo la meno favorevole regola dell’art. 2120 c.c., con l’applicazione di un’aliquota del 6,91%
Si segnala altresì che:
art. art. 2, comma 1: a decorrere dal 2011, taglio lineare del 10% delle dotazioni di bilancio delle Amministrazioni;
art. 6, comma 8: a decorrere dal 1 luglio 2010, l’organizzazione di eventi celebrativi o cerimonie da parte di Forze Armate o Forze di Polizia è subordinata all’autorizzazione del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro competente. Il personale che vi partecipa è da considerarsi non in servizio e, pertanto, non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario, indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi;
art. 9, comma 33: a partire dal 2011 diventa strutturale il contributo al FAF legato al recupero derivante dalla lotta all’evasione.
Roma, lì 1° giugno 2010
IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA