FONDI AL FONDO ASSISTENZA FINANZIERI: DI QUANTO SI PARLA?
FONDI AL F.A. F.: di quanto si parla?
Qualche giorno fa abbiamo evidenziato il contenuto dell’ articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), con riferimento al comma 32, che conteneva un dettato favorevole al personale della Guardia di Finanza.
Il testo definitivo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, all’ art. 9, comma 33, conferma il contenuto della bozza.
Riportiamo ancora una volta il testo del comma che ci interessa e che secondo noi costituisce tra i tanti tagli e sacrifici un notevole passo in avanti da sempre cercato dai rappresentanti e dall’ Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza:
33. Ferma restando la riduzione prevista dall’art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria.
Cerchiamo ora di approfondire il contenuto della disposizione soprattutto relativamente alle cifre interessate.
Si fa innanzi tutto riferimento all’ articolo 12 (Disposizioni per il potenziamento dell’ amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto all’ evasione fiscale) del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79(L. 28 maggio 1997 n. 140) che al comma 1 stabilisce:
1. A decorrere dall’anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata al comma 2 dell’ articolo 4 del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564 (L. 30 novembre 1994 n.656) è stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell’ attività di accertamento tributario.
2. Le somme derivanti dall’ applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle Finanze, destinato al personale dell’ amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attività di controllo fiscale. Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.
Pertanto, pur tenendo conto della decurtazione dovuta all’art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla (L. 6 agosto 2008, n. 133):
art. 67, comma 3: A decorrere dall’ anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all’ allegato 1, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base dei nuovi criteri di cui al comma 2 che tengano conto dell’ apporto individuale degli uffici e dell’ effettiva applicazione dei processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicate dalle predette leggi.
Si tratta pur sempre di cifre considerevoli, attendiamo con ansia che gli addetti ai lavori le quantifichino con precisione.