VISITE FISCALI, L'ASL NON DEVE ACCOLLARSI I COSTI (ItaliaOggi)

lunedì 21 giugno 2010

ItaliaOggi del 12/6/2010

Visite fiscali, l'Asl non deve accollarsi i costi

di Antonio G. Paladino

Gli oneri relativi alle visite fiscali dei dipendenti pubblici in malattia non possono essere posti a carico delle aziende sanitarie locali. Infatti, la disposizione contenuta all'art. 71, c. 5-bis del dl 112/2008, non è ascrivibile ad alcuna competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, tale norma lede l'autonomia finanziaria delle Regioni. È la decisione assunta dalla Corte costituzionale, nella sentenza 207 del 10/6/2010, che «riapre» la querelle su quale soggetto debba pagare le visite medico fiscali nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per malattia. La norma indicata sancì che gli accertamenti medico-legali «rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e, di conseguenza, i relativi oneri restano a carico delle competenti aziende sanitarie locali». La Regione Toscana ha impugnato innanzi alla Consulta tale disposizione, forte di un doppio precedente: sia il Tar di Firenze sia il Consiglio di Stato, avevano dato il beneplacito ad una sua delibera di Giunta, in base alla quale le visite fiscali richieste dai datori di lavoro pubblici per i propri dipendenti venivano poste a carico dell'amministrazione richiedente. I giudici amministrativi, infatti, sancirono sul punto che le visite fiscali «si sostanziano in un momento procedimentale volto a tutelare un interesse specifico della p.a. e il loro svolgimento non risponde all'interesse diffuso della salute collettiva» (Consiglio di Stato 5690/2008). La Consulta ha ritenuto così fondato il ricorso della regione Toscana. L'ambito materiale cui ricondurre la materia non è quella, come vorrebbe il legislatore, dei livelli essenziali di assistenza (Lea), ma quella della «tutela della salute» ex art. 117, 3° comma della Cost. Infatti, si legge nella sentenza, la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia, anche se viene attivata per soddisfare l'interesse del datore di lavoro volto a controllare e verificare la regolarità e legittimità dell'assenza per malattia del lavoratore, viene altresì a configurare una prestazione di tipo sanitario che si sostanzia in una diagnosi sulla salute del lavoratore «conforme o difforme rispetto a quella effettuata dal medico curante o alla condizione denunciata dal lavoratore» e che può anche determinare l'adozione di misure che eccedono la persona del dipendente, qualora l'accertamento evidenzi patologie che presentino rischi di contagio.
 


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