FISCO: DA BOLLETTE A AFFITTI,INCROCIO DATI ANTIEVASIONE - FISCO: IVA AL 4% PER CASE DI CURA E RIPOSO, SCUOLE E ASILI - FISCO: ALLA TARSU NON SI SFUGGE, E' SEMPRE DOVUTA

giovedì 13 gennaio 2005

 

FISCO: DA BOLLETTE A AFFITTI,INCROCIO DATI ANTIEVASIONE/ANSA

LE NOVITA' INTRODOTTE CON LA FINANZIARIA 2005

 

   (ANSA) - ROMA, 7 gen - Il fisco affila le armi contro l'evasione e da quest'anno il codice fiscale sara' sempre piu' utilizzato per incrociare i dati del contribuente con quelli indicati, per esempio, in bollette o conti correnti bancari. Le novita' sono state introdotte con la Finanziaria 2005, come ricorda Fiscooggi.it, la rivista on line dell'Agenzia delle Entrate.

   Controlli piu' intensi, dunque, per stanare chi aggira il fisco, e lo strumento numero uno sara' costituito da una sempre piu' frequente richiesta del codice fiscale.

- CODICE ANCHE PER ALLACCIARE ACQUA E GAS. Fino a oggi il codice fiscale era richiesto solo per allacciare le utenze di elettricita' e per stipulare nuovi contratti di assicurazione. Ora si estende anche alle altre bollette di casa, acqua e gas. E ancora, il codice dovra' essere indicato ogni volta che si chiede un permesso per costruire o fare un qualsiasi lavoro di edilizia.

- ANCHE ENTI DOVRANNO TRASMETTERE DATI CATASTALI. Altra innovazione - ricorda ancora Fiscooggi - e' stata introdotta per far emergere attivita' economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, ponendo a carico di aziende, enti pubblici e societa' l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile nel quale vengono attivate le utenze per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua.

- BANCHE, IN EVIDENZA DATI CORRENTISTI. La Finanziaria ha imposto, poi, l'obbligo per banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, societa' di gestione del risparmio, di rilevare e di tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattiene con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Queste disposizioni consentiranno di rendere piu' veloce l'acquisizione di elementi utili da parte dell'amministrazione fiscale; dati che prima dovevano essere richiesti attraverso gli ordinari canali di corrispondenza.

- COMUNICAZIONE A ENTRATE SE SI CEDE UN IMMOBILE. Altra misura antievasione prevista dalla legge Finanziaria e' quella che prevede per chiunque ceda la proprieta' di un fabbricato di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e in via telematica. La legge imponeva gia' questa comunicazione ma era da indirizzare all'autorita' di pubblica sicurezza. Ora invece le informazioni sull'immobile saranno fornite in prima istanza al fisco; successivamente l'Anagrafe tributaria provvedera' a inoltrare i dati acquisiti al ministero dell'Interno.

- ANCHE PER AGENZIE IMMOBILIARI NUOVE INCOMBENZE. La comunicazione alle Entrate sulla cessione di immobili dovra' essere fatta anche dalle agenzie immobiliari. La comunicazione e' dovuta per tutte le cessioni di cui gli intermediari abbiano avuto diretta conoscenza per avervi concorso o assistito in ragione della loro attivita'.

- AFFITTI, CONTRATTI NULLI SE NON REGISTRATI. Infine la Finanziaria dispone che i contratti di locazione, o comunque relativi alla costituzione di diritti di godimento di immobili o loro porzioni, sono nulli se non registrati. (ANSA).

 

FISCO: IVA AL 4% PER CASE DI CURA E RIPOSO, SCUOLE E ASILI

PER PRESTAZIONI RESE DA ORGANISMI PUBBLICI, ENTI SOCIALI, ONLUS

 

   (ANSA) - ROMA, 11 gen - Iva al 4% per case di cura e di riposo, scuole e asili, gestiti da cooperative. Lo ha annunciato l' agenzia delle Entrate sul proprio quotidiano telematico Fiscooggi.it, spiegando che la Finanziaria appena varata prevede che a beneficiare dell'aliquota agevolata sono ''le prestazioni sanitarie, di ricovero e cura, educative, di case di riposo rese da cooperative e loro consorzi in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati, minori''.

   La conseguenza - si legge sul sito -  e' che se i soggetti in questione assoggetteranno all'aliquota agevolata le prestazioni potranno, inoltre, esercitare pienamente il diritto alla detrazione. Ma attenzione: e' richiesto come ''requisito soggettivo'' che l'operazione sia resa ''da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS''.  (ANSA).

 

FISCO: ALLA TARSU NON SI SFUGGE, E' SEMPRE DOVUTA

ANCHE SE NON SI USUFRUISCE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI

 

   (ANSA) - ROMA, 5 gen - Alla Tarsu, la tassa sui rifiuti solidi urbani, non si sfugge: e' sempre dovuta, e non solo se si usufruisce del servizio di nettezza urbana. Si deve pagare per il solo possesso di un'area che e' in un comune dove il servizio e' attivo. Le uniche escluse dal tributo solo le aree che risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilita'. Non si puo' quindi aggirare l'obbligo non utilizzando l'area in questione.

   La 'condanna' al pagamento del tributo viene sottolineata da Fiscooggi, la webzine dell'Agenzia delle Entrate che, ricordando quanto stabilito di recente dalla Corte di cassazione, spiega: ''La tassa in questione costituisce il logico corollario della obbligatoria istituzione del servizio di smaltimento dei rifiuti che il Comune deve provvedere a istituire e a disciplinare con apposito regolamento nell'ambito del proprio territorio, svolgendo detto servizio in regime di privativa. Sono tenuti al pagamento della tassa tutti coloro che posseggono o detengono locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ricadenti nel territorio comunale in cui e' attivato il servizio di smaltimento. Dalla norma, di primo acchito, si evince che il tributo e' dovuto indipendentemente dal fatto che il conduttore delle aree e dei locali oggetto di tassazione si avvalga concretamente del servizio di smaltimento erogato dall'ente; cio' che rileva ai fini della Tarsu non e', dunque, la fruizione del servizio ma la semplice occupazione e detenzione dei locali. L'anzidetta caratteristica connota questa rilevante entrata tributaria dell'erario locale come una prestazione imposta e non corrispettiva, dal momento che a monte dell'obbligazione tributaria non vi e' un rapporto - sottolineano dalle Entrate - di natura sinallagmatica tra la tassa e il servizio, e cio' anche a dispetto del nome del tributo in esame''. Si spiega inoltre che ''non sono soggetti al pagamento della Tarsu quei locali e quelle aree inidonee a produrre rifiuti, in quanto per loro natura realizzano situazioni generalmente riconducibili ad aree relitte per le quali di fatto viene meno qualsivoglia nesso di strumentalita' con il detentore-possessore ovvero aree che nel corso dell'anno risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilita' in quanto, ad esempio, inaccessibili o intercluse''. Quindi ''a questo punto, il contribuente potra' essere sollevato dal pagamento della Tarsu solo nell'ipotesi di conclamata inutilizzabilita' dell'immobile, e non in quella in cui questo non venga deliberatamente usato, per sua scelta.La mancata utilizzazione, ai fini della Tarsu, costituisce circostanza necessaria ma non sufficiente. Infatti, l'esclusione dal pagamento esige l'oggettiva inutilizzabilita' dei locali e delle aree, derivante, nel caso specifico degli immobili, dalla inagibilita' o dalla mancanza degli allacci dei servizi (gas, acqua, energia elettrica), circostanze che rendono l'immobile di fatto non utilizzabile''.

   E sull'argomento si e' espressa anche la Corte di Cassazione, che recita chiaramente in merito che ''la prova adeguatamente fornita dalla contribuente dell'avvenuta cessazione dell'attivita' non si riferisce (...) al presupposto legale di esonero dal tributo, presupposto da ritenere sussistente sol quando l'immobile versi in obiettive condizioni di non utilizzabilita', cosicche' non vale a far scattare l'esenzione il fatto, sia pur provato, che i locali non fossero stati utilizzati''.

   In ultima analisi, ''a parere della Corte, conformemente, peraltro, allo spirito della norma, l'esonero dal pagamento della Tarsu si giustifica solo a condizione che sussista la circostanza principe che realizzi l'ipotesi di obiettiva inutilizzabilita' dell'immobile. Detta ipotesi non ricorre, invece, quando l'immobile non venga utilizzato per volonta' del contribuente''.(ANSA).


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