MANOVRA FINANZIARIA: IL RELATORE SEN. AZZOLLINI HA PRESENTATO L'EMENDAMENTO PER IL TAGLIO DELLE TREDICESIME

martedì 06 luglio 2010

Pubblichiamo il famoso emendamento relativo al taglio delle tredicesime presentato dal Relatore alla Manovra 2010, Sen. Azzollini (PDL), ed annunciato nel corso della seduta di ieri della Commissione Bilancio da egli presieduta.

 

9.2000
IL RELATORE
All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "in godimento nell'anno 2010" sono sostitute dalle seguenti "ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Conseguentemente

All'articolo 9, dopo il comma 22, sono inseriti i seguenti:
"22-bis. Al fine di assicurare un risparmio di spesa non inferiore ai risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 1, 21, secondo e terzo periodo, e 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del presente articolo, nei confronti del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la tredicesima mensilità spettante al predetto personale può essere ridotta con decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 31 ottobre 2010 su proposta dei Ministri competenti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con i decreti è fissata la percentuale di riduzione necessaria ai fini del conseguimento del predetto risparmio di spesa. Per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981, il decreto è emanato su conforme delibera degli organi di autogoverno. In particolare, possono essere emanati distinti decreti per:
a) il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di Polizia;
b) il personale non dirigente delle Forze armate e delle Forze di Polizia;
c) il personale dirigente dei Vigili del Fuoco;
d) il personale non dirigente dei Vigili del Fuoco;
e) i professori ed i ricercatori universitari;
f) il personale di cui alla legge n. 27 del 1981;
g) il personale della carriera prefettizia;
h) il personale diplomatico;
i) il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
22-ter. A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei singoli decreti di cui al comma 22-bis, nei confronti delle categorie destinatarie dei decreti stessi cessano di applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1, 21, secondo e terzo periodo, e 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del presente articolo.
22-quater. Qualora gli effetti finanziari previsti in relazione all'applicazione dei commi 1, 21, secondo e terzo periodo, 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e 22-bis del presente articolo nei confronti del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previa relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la riduzione della tredicesima mensilità spettante al predetto personale, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato. Sono emanati distinti decreti per le categorie indicate nell'ultimo periodo del comma 22-bis."

 


Tua email:   Invia a: