CIRCOLARE DELLA DIFESA SUL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE, INTERROGAZIONE A BERLUSCONI E MARTINO DA PARTE DI TREDICI SENATORI

venerdì 17 ottobre 2003

Riportiamo di seguito l’interrogazione parlamentare presentata al Senato sulla circolare del 16 luglio 2003 del Ministro della Difesa che affronta, tra l’altro, il tema del diritto dei cittadini militari di costituire e aderire ad associazioni non professionali.

L’interrogazione è stata sottoscritta da Aleandro LONGHI  (Democratici di Sinistra) e da altri 12 senatori, la maggior parte dei quali siamo onorati di annoverare tra gli iscritti alla nostra associazione.

 

 

 

ATTO SENATO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4-05336

PRESENTATA DA ALEANDRO LONGHI

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2003 NELLA SEDUTA N.469

 


LONGHI, PIZZINATO, BONAVITA, FLAMMIA, MARINO, RIPAMONTI, FRANCO Vittoria, MUZIO, BARATELLA, GASBARRI, SODANO Tommaso, CALVI, ROTONDO. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. Premesso che:

da oltre un decennio – successivamente alla definizione delle norme legislative sulle rappresentanze (sindacati) riguardanti le forze di pubblica sicurezza e carcerarie – in sede governativa e nei rapporti con le rappresentanze militari si ricerca la ridefinizione di una valida forma di rappresentanza del personale militare (militari di truppa, sottufficiali e ufficiali);
nella passata legislatura non è stato completato l'iter parlamentare delle diverse proposte di legge per la ridefinizione per la rappresentanza militare (COCER), e dall'inizio della presente legislatura è praticamente fermo l'esame delle proposte di legge relative alle rappresentanze dei diversi corpi militari;
in concomitanza con la proposta del Cocer Interforze alla Commissione Difesa della Camera dei deputati di garantire l'associazionismo dei militari, il Ministro della difesa ha impartito direttive agli Stati Maggiori con la circolare n. 13621/11.7.0-02ML del 6 luglio 2003, che testualmente afferma:
«Fa seguito alle direttive;
n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18.03.1996 (all. «A»);
n. 1/1822/11.7.155/O2R in data 15.01.2002 (all. «B»).
1. Rilevata l'opportunità di dirimere dubbi interpretativi sul contenuto dell'articolo di legge in oggetto, desidero chiarire che:
a. l'unico esplicito divieto fissato da tale norma circa la mera adesione di militari ad associazioni è quello contenuto nel 1º comma, riferito alle sole associazioni “sindacali“.
Altre prescrizioni, di rilevanza anche penale, da richiamare al personale, compaiono inoltre nell'art. 18 della Costituzione, nel decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, nella legge 25 gennaio 1982, n. 17, e nell'art. 31 RDM secondo il quale “i militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato“;
b. il preventivo assenso previsto dal 3º comma del richiamato art. 8 è atto espressivo di discrezionalità, basato su valutazioni di cui la verifica del mero requisito della asindacalità è solo uno degli oggetti possibili.
La costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale da parte di militari è del resto tassativamente vietata dalla legge (art. 8, comma 1) e pertanto non vi è comunque luogo ad alcun preventivo assenso;
c. sono da ritenersi soggette al vaglio ministeriale in argomento tutte le associazioni tra militari anche se unitariamente a civili la cui finalità od attività interessino a qualsiasi titolo l'Amministrazione della difesa.
2. A parziale modifica ed integrazione delle menzionate circolari, considerata la valenza interforze della problematica e la necessità di uniformarne la trattazione, dispongo che le richieste di preventivo assenso pervengano, per via gerarchica, in sintonia con le previsioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, allo Stato Maggiore della difesa, corredate di bozza dell'atto costitutivo e dello statuto nonché da motivato ed approfondito parere di ciascun superiore fondato su valutazioni – come già detto – le più ampie e complete.
A tale riguardo, invito a richiamare l'attenzione dei superiori sulla necessità di considerare con scrupolo tutte le circostanze, anche esterne alle richieste ed alla relativa documentazione, ma comunque utili ai fini della decisione. Tra queste, a titolo esemplificativo, l'esistenza di sintomatiche vicende penali, amministrative, disciplinari o contenziose in capo a taluno dei membri della costituzione di associazioni, nonché, con riferimento alle previsioni statutarie:
la loro eventuale ambiguità (taluni organismi, a dichiarato carattere culturale, intenderebbero tutelare l'integrità dei diritti dei soci a dotarsi di vere e proprie strutture legali);
la sempre più frequente coincidenza con quelle di altri sodalizi, tuttora operanti e ricettivi verso quanti ne volessero condividere scopi ed attività;
la ricorrente corrispondenza con compiti istituzionali delle Forze Armate.
Quanto sopra anche nel prevalente interesse pubblico di preservare i caratteri di organizzazione, coesione interna e massima operatività dello strumento militare, rispettare la tipicità delle forme di rappresentanza dei cittadini alle armi nonché tutelare la buona fede di coloro che potrebbero aderire all'iniziativa, confidando esclusivamente o principalmente sulla sua riconducibilità alle Forze Armate e sull'intervenuto assenso ministeriale.
3. La Necessità di contenere i tempi di trattazione delle istanze impone, inoltre, la rapida definizione delle pratiche sulla scorta dello statuto nella sua iniziale formulazione, corrispondente alla comune intenzione dei soci. Eventuali diverse versioni prodotte durante l'istruttoria dell'originaria domanda dovranno formare oggetto di distinto procedimento.
4. Restano comunque subordinate all'assenso ministeriale le modifiche statutarie delle associazioni tra militari già costituite, ancorché riconosciute come persone giuridiche anche successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
5. Per quanto precede, eventuali situazioni incompatibili con il contenuto delle presenti linee guida o, comunque, con gli interessi della Difesa dovranno essere ricondotte nel giusto alveo, se ancora in fase istruttoria, ovvero tempestivamente segnalate, se già definite.
Il Ministro»;
tale circolare, ad avviso degli interroganti, contrasta con quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 383/76, che nei suoi tre commi testualmente stabilisce:
1. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali;
I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacali quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.
3. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa,
gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'interpretazione fornita sia fortemente restrittiva e, su più punti, di assai dubbia legittimità;
se debbano richiedere l'autorizzazione anche le associazioni culturali che abbiano tra i loro iscritti dei militari che, ad esempio, si prefiggano di dibattere temi quali i danni alla salute dell'uranio impoverito oppure la riforma della normativa sulla rappresentanza militare: argomenti questi che certamente interessano l'Amministrazione della difesa;
in caso di risposta affermativa, se ciò non costituisca una limitazione non da poco dei diritti fondamentali di ogni paese democratico;
quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di definire una normativa che assicuri alle Rappresentanze Militari i diritti associativi previsti dalla Costituzione.



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