I PRINCIPALI ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI ALLA MANOVRA ACCETTATI DAL GOVERNO
ODG nr. 14 FIANO (PD)
La Camera,
premesso che:
questa manovra economica penalizza enormemente il comparto sicurezza e difesa;
tra gli aspetti particolarmente penalizzanti sotto il profilo del trattamento economico risulta essere l'articolo 9, comma 21, del testo in esame;
l'articolo 8, comma 11-bis, recita testualmente: « Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»,
impegna il Governo:
a fornire formale interpretazione della norma prevista all'articolo 8, comma 11-bis, al fine di un esaustivo chiarimento circa la natura delle «misure perequative» di cui trattasi ed in particolare in che modo esse incideranno sulle posizioni dei singoli operatori;
ad escludere i compensi accessori relativi a trasferimenti, missioni, presenza qualificata, lavoro straordinario, assegno funzionale e indennità pensionabile dal tetto della retribuzione complessiva per l'anno 2010, imposta come limite di riferimento dal provvedimento in esame per il comparto sicurezza e difesa.
9/3638/14. Fiano, Villecco Calipari.
ODG 60 FALLICA, CICU, CIRIELLI, MOLES, SAGLIA, DE ANGELIS, HOLZMANN, MARINI, MAZZONI, SPECIALE (PDL)
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 21, del disegno di legge in esame, reca tre interventi comportanti effetti negativi sul trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico. In particolare: blocca per il triennio 2011-2013 l'adeguamento automatico dei dirigenti in regime di diritto pubblico; blocca per il medesimo periodo e per lo stesso personale l'attribuzione di classi e scatti di anzianità; sancisce i soli effetti giuridici per le progressioni di carriera comunque denominate disposte nel triennio, sia per i dirigenti non contrattualizzati sia per il personale contrattualizzato;
il comma 11-bis dell'articolo 8, prevede, allo scopo di tutelare la specificità del comparto sicurezza e difesa e di quello del soccorso pubblico, l'istituzione di un fondo di 80 milioni di euro, per il solo biennio 2011 e 2012, per il finanziamento di misure perequative in favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, volte a compensare gli effetti di cui al citato comma 21 dell'articolo 9;
la relazione tecnica al disegno di legge in esame non determina con esattezza i risparmi attesi dall'applicazione dell'articolo 9, comma 21, con riguardo al comparto sicurezza e difesa e a quello del soccorso pubblico, e non reca alcuna previsione con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal blocco delle promozioni;
la dotazione di 80 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, potrebbe, pertanto, risultare non sufficiente per garantire l'adozione, con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di efficaci e complete misure perequative delle previsioni del menzionato comma 21, in favore del personale dei citati comparti,
impegna il Governo:
a verificare l'idoneità delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11-bis, integrando, ove necessario, le stesse fino a consentire l'adozione di efficaci e complete misure perequative degli effetti di ciascuna delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, a tutela della specificità di status e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
a prevedere adeguate risorse per il fondo di cui in premessa anche per l'ulteriore anno 2013, allo scopo di consentire l'adozione delle necessarie misure perequative anche in tale anno nel quale continuano a operare gli effetti dell'articolo 9, comma 21.
9/3638/60. Fallica, Cicu, Cirielli, Moles, Paglia, De Angelis, Holzmann, Marini, Mazzoni, Speciale.
ODG 61 CICU, FALLICA, DE ANGELIS, SAGLIA, HOLZMANN, MARINI GIULIO, MAZZONI, SPECIALE, CIRIELLI, MOLES (PDL)
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge in esame, prevede che, nel triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi inclusi quelli di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, come identificate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possa superare quello in godimento nell'anno 2010;
tale disposizione costituisce una misura di salvaguardia diretta a garantire il conseguimento dei risparmi nel settore dei redditi da lavoro dipendente erogati dalle citate amministrazioni correlati all'attuazione degli interventi di contenimento della spesa pubblica di cui al medesimo articolo 9 e che ad essa la relazione tecnica non riconnette alcun effetto finanziario diretto;
la suddetta disposizione, nel corso dell'iter parlamentare, è stata modificata nel senso di precisare che la determinazione del trattamento economico riferito all'anno 2010, quale limite retributivo di riferimento, va computato al «netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazione dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno (...), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio»;
la nuova formulazione della disposizione non può che essere volta a evitare ingiustificate sperequazioni nei confronti del personale che, nel caso in cui il tetto retributivo fosse stato riferito al trattamento economico complessivo effettivamente goduto nell'anno 2010, per il solo fatto di essere destinatario nel citato triennio, per esigenze dell'amministrazione, di provvedimenti di destinazione ad altra sede di servizio o ad altro incarico, anche all'estero, non avrebbe potuto, al pari del personale destinatario di analoghi provvedimenti di impiego prima del 2011, vedere riconosciuti gli emolumenti e le indennità, anche di natura compensativa per le spese sostenute dal dipendente, previsti per la nuova posizione di impiego;
tale precisazione, in questo senso, risulta indispensabile per salvaguardare, fatti salvi i saldi complessivi, la specificità dello status giuridico e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una mobilità e flessibilità di impiego, sul territorio nazionale e all'estero, non riscontrabile in nessun altro settore del pubblico impiego, cui sono correlati specifici istituti retributivi volti a compensare i maggiori rischi e disagi, nonché il più elevato grado di professionalità richiesto per funzioni specialistiche;
una diversa interpretazione porterebbe alla situazione paradossale per cui il militare appartenente ad un reparto non impiegato in missioni internazionali all'estero nell'anno 2010 ma che lo fosse nell'anno 2011 non risulterebbe destinatario di alcun compenso aggiuntivo, inclusa la diaria di missione all'estero;
parimenti devono ritenersi non computabili ai fini del raggiungimento del tetto retributivo del 2010 le misure perequative, di cui all'articolo 8, comma 11-bis, per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni del comma 21 del medesimo articolo, giacché diversamente le citate misure perequative risulterebbero non erogabili,
impegna il Governo
a dare corretta interpretazione sistematica all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 8, comma 11-bis, con specifico riferimento al personale delle Forze armate e di polizia, nonché a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che, nel rispetto dei saldi complessivi, quanto da esso percepito per compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, assegni spettanti per l'assolvimento delle specifiche funzioni senza demerito, modifiche della posizione di impiego e misure perequative individuate con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve ritenersi non computabile ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui alla medesima disposizione, il quale va considerato non come riferito al singolo dipendente ma al totale delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per l'erogazione dei citati compensi. In particolare, devono quindi ritenersi escluse dal tetto retributivo di cui all'articolo 9, comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, anche le indennità operative delle Forze armate, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale e l'omogeneizzazione retributiva, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio.
9/3638/61. Cicu, Fallica, De Angelis, Paglia, Holzmann, Marini Giulio, Mazzoni, Speciale, Cirielli, Moles.
OGD 1 ASCIERTO (PDL)
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 12, comma 10, prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1o gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio (TFS) di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avvenga in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto (TFR), con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento;
tale prescrizione s'inquadra nel contesto di una serie di interventi mirati a limitare la spesa pubblica e quindi è volta ad assicurare risparmi nei TFS corrisposti ai propri dipendenti dalle citate amministrazioni;
la norma in esame è applicabile anche al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, caratterizzato da un'acclarata specificità di stato giuridico e/o di impiego - che comporta la sottoposizione a rinunce, rischi e disagi non comparabili con quelli richiesti agli altri pubblici dipendenti - e conseguentemente titolare di un assetto retributivo e previdenziale complesso e peculiare;
in tale contesto, specie per il personale in argomento, è indispensabile assicurare che la disposizione in esame, necessariamente espressa in termini generali e concettuali, sia applicata in maniera equa, conforme alla volontà del legislatore e coerente con il quadro normativo complessivo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di fornire con riguardo all'articolo 12, comma 10 del decreto-legge in esame, con riferimento al personale delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un'interpretazione in linea con i principi ispiratori delle norma stessa, in particolare al fine di chiarire inequivocabilmente che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, il TFS (indennità di buonuscita) del predetto personale discenderà dalla sommatoria di due quote:
la prima determinata integralmente secondo le preesistenti disposizioni, prendendo a riferimento le voci utili dell'ultima retribuzione percepita in servizio e l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010;
la seconda determinata con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile, prendendo a riferimento l'anzianità contributiva maturata dal 1o gennaio 2011 alla data del congedamento e, a meno di diverso accordo con le rappresentanze del personale interessato, tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del servizio, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese;
in particolare le modalità di dettaglio per il computo della seconda quota e le connesse modalità di contribuzione dovranno essere fissate entro il 31 dicembre 2010 di concerto con le rappresentanze del personale interessato, anche al fine di individuare analiticamente le voci retributive per le quali dal 1o gennaio 2011 la contribuzione potrà essere rapportata a una base maggiorata del 15 per cento, allo scopo di assicurare con riferimento a detta quota un beneficio corrispondente a quello dell'aumento figurativo dei «sei scatti di stipendio» previsto dalla normativa applicabile per il calcolo della prima.
9/3638/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascierto.