L'ATTO ILLEGITTIMO DEL FISCO PUÃ’ COSTARE CARO (Italia Oggi)
Italia Oggi Sette di lunedì 9 agosto 2010, pagina 13
L'ATTO ILLEGITTIMO PUÒ COSTARE CARO
C'è il risarcimento in caso di mancato esercizio di autotutela
di Campanari Francesco
Riconosciuto al contribuente il diritto al risarcimento in seguito al mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo mediante l'istituto dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria qualora, tale comportamento omissivo, abbia arrecato un danno al soggetto.
Se l’ufficio finanziario, in altri termini, non sia tempestivamente intervenuto ad annullare un atto emesso illegittimamente e ci abbia provocato un ingiusto danno al contribuente (si pensi al sostenimento di spese legali per proporre ricorso e ottenere per altra via l'annullamento dell'atto), si genererà responsabilità extracontrattuale.
In pillole, quanto emerso da una pronuncia della terza sezione civile della Suprema Corte con la sentenza n. 698 del 2010 (si veda altro servizio in pagina) che ha confermate l'ormai salda presa di posizione della giurisprudenza a riguardo in tema di risarcimento del danno da mancato esercizio del potere di autotutela. A riguardo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanate, lo scorso luglio, la circolare 20/TR in commento alla suddetta pronuncia.
La struttura dell'illecito. Affinché il contribuente possa esperire un'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, è bene ricordarlo, è necessario che siano presenti i seguenti elementi costitutivi dell'illecito vale a dire la condotta, l'evento, il danno ingiusto e il relativo nesso. Sarà dunque una condotta umana che si concretizzerà in un particolare evento a dover far scaturire un fatto illecito in quanto lesivo di una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento. Con riferimento allo specifico caso dell'illecito posto in essere dall'amministrazione finanziaria, dovrà dunque essere presente non solo l'atto illegittimo in quanto difforme alla disciplina legale dunque l'elemento oggettivo, ma anche quello soggettivo. Vale a dire, dovrà essere accertata la colpevolezza nel modo in cui l'amministrazione ha agito dunque, l'evidenza di una condotta perlomeno colposa. Il primo punte da definire, spiega chiaramente la circolare, risiede nel fatto che l'attività istituzionale dell'amministrazione viene posta in essere da una persona fisica dunque, a tal fine, occorre che tra amministrazione e autore vi sia un rapporto di immedesimazione oltre che l'atto lesivo abbia fondamentalmente uno scopo istituzionale: in caso contrario infatti, si correrebbe il rischio di non poter riferire all'amministrazione quell'illecito. Ci premesso, l'elemento soggettivo dell'illecito va ricercate proprio nell'evidente contrasto tra i principi fondamentali e istituzionali che muovono l'operato dell'amministrazione finanziaria come per esempio l'imparzialità e la correttezza ex art. 97 della Costituzione e l'atto illegittimo posto in essere dalla stessa. In altri termini, la colpa tende ad assumere un connotato oggettivo in quanto, intesa come violazione delle norme che regolano l'attività amministrativa.
Quanto appena detto porta a delle ovvie quanto pragmatiche conclusioni: l'elemento soggettivo della colpa non sarà presente qualora la disciplina sottostante la fattispecie di riferimento sia poco chiara o contraddittoria o ancora, se siano poco chiari gli orientamenti della giurisprudenza. Viceversa, l'elemento soggettivo dovrà considerarsi come presente quando non si tenga conto della prassi, degli indirizzi, delle pronunce sull'argomento ma, la ricostruzione della fattispecie sia la conseguenza di una mera interpretazione personale del funzionario in questione.
Elementi dunque, quelli appena enunciati, da dover considerare da entrambe le parti in causa per poter comprendere innanzitutto se vi siano gli estremi per poter parlare di illegittimità dell'atto con tutte le conseguenze che potrebbero derivare da tale convinzione.