FONDO EFFICIENZA ISTITUZIONALE, PREAVVISO DI RICORSO COLLETTIVO AL TAR LAZIO PER FINANZIERI DISTACCATI C/O MINISTERI, DIA, SCP, DCPC, DCSA E ALTRI ORGANISMI. COSTO PER I SOCI FICIESSE: 50 EURO A TITOLO DEFINITIVO

sabato 14 agosto 2010

FONDO EFFICIENZA ISTITUZIONALE, PREAVVISO DI RICORSO COLLETTIVO AL TAR LAZIO PER FINANZIERI DISTACCATI C/O MINISTERI, DIA, SCP, DCPC, DCSA E ALTRI ORGANISMI. COSTO PER I SOCI FICIESSE: 50 EURO A TITOLO DEFINITIVO

La Rete Legale promuove un ricorso collettivo al T.A.R. del Lazio riservato agli appartenenti alla Guardia di finanza che prestano servizio nelle strutture indicate negli articoli 7 dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze che ogni anno determinano, su proposta del Comandante Generale del Corpo, i criteri per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse disponibili al 31 dicembre di ciascun anno del FONDO UNICO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, nonché le modalità applicative concernenti l’attribuzione dei compensi.

Si fa riferimento, in particolare, ai militari della Guardia di finanza che, NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, sono stati formalmente distaccati, per un PERIODO NON INFERIORE A 184 GIORNI, presso Ministeri (purché diversi dal Ministero dell’economia e delle finanze), Organismi ed Enti vari, tra i quali, in particolare: Direzione Investigativa Antimafia, Servizio Centrale di Protezione, Direzione Centrale Polizia Criminale, Direzione Centrale dei Servizi Antidroga).

Costo del ricorso al T.A.R. per gli iscritti a Ficiesse e per iscritti e sostenitori de La Rete Legale: 50 euro a titolo definitivo.

L’elenco della documentazione da produrre per partecipare al ricorso sarà pubblicato il 15 settembre 2010.

il termine per aderire è fissato nel 30 novembre 2010.

 

1) MOTIVI E SCOPO DEL RICORSO
 

L’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, predispone rilevanti risorse finanziarie per la corresponsione di compensi monetari a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare finalizzati <<al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola Amministrazione>>.

Stiamo parlando del cosiddetto “FONDO UNICO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI”, le cui somme, per il successivo comma 2, devono essere obbligatoriamente <<utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l’impegno del personale nella attività operative e di funzionamento individuate (…) dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; c) compensare l’impiego in compiti od incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l’incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi>>.

I criteri per la destinazione delle somme tra i diversi incarichi operativi e d’ufficio sono determinati ogni anno (a norma del successivo comma 3) con apposito decreto del ministro dell’economia e delle finanza emanato su proposta del Comandante Generale della Guardia di finanza, previa informazione del Cocer e (comma 4) <<non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata>>.

Una distribuzione, quindi, che deve rispondere a criteri oggettivi, ragionevoli e predeterminati e per la quale sono consentite differenziazioni quantitative soltanto se giustificate – come detto – dall’assunzione di “specifiche responsabilità” o da “disagio”.

Tale indicazione è stata tradotta in una discriminazione evidente in pregiudizio del personale del Corpo distaccato presso:

a) tutti i Ministeri diversi dal Ministero dell’economia e delle finanze;

b) tutti gli Organismi ed Enti vari esterni al Corpo diversi dalle Sezioni di polizia giudiziaria, compresi quindi, a mero titolo esemplificativo:

- la Direzione Investigativa Antimafia (DIA);
- il Servizio Centrale di Protezione (SCP);
- la Direzione Centrale di Polizia Criminale (DCPC);
- la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga (DCSA).
Si tratta di una DIFFERENZIAZIONE RILEVANTE. L’ultimo Decreto ministeriale, infatti, ha ripartito il “Fondo unico efficienza” per l’anno 2009 nel seguente modo:

- ex art. 2, da un coefficiente massimo di 5,5 a un coefficiente minimo di 5,1 per i militari che per non meno di 184 giorni sono stati titolari di incarichi di comando in: Comandi Provinciali, Reparti Operativi Aeronavali, Nuclei Speciali, Nuclei di Polizia Tributaria, Gruppi Esplorazione Aeromarittima, Gruppi Aeronavali, Gruppi, Compagnie, Stazioni Navali, Stazioni Navali di Manovra, Sezioni Aeree, Sezioni Aeree di Manovra, Sezioni Operative Navali, Tenenze e Brigate;

- ex art. 3, da un coefficiente massimo di 4,9 a un coefficiente minimo di 2,9 per i militari che per non meno di 184 giorni sono stati titolari di incarichi di comando (diversi da quelli di cui all’art. 2) in: Nuclei Speciali dei Reparti Speciali, ad esclusione dell’Ufficio Comando, dell’Ufficio Personale e AA.GG., dell’Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti); Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, ad esclusione dell’Ufficio Comando, dell’Ufficio Raccordo Informativo e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti; Nuclei di Polizia Tributaria, ad esclusione dell’Ufficio Comando, dell’Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti); Gruppi, ad esclusione delle Sezioni Comando, della Sala Operativa, delle Sezioni Servizi, dell’Autodrappello e delle Squadre Comando di Nucleo Operativo dipendente; Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando; Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando; Sezioni “I” dei Comandi Regionali e Provinciali; Nuclei Sommozzatori. I benefici competono anche ai responsabili delle articolazioni ordinativamente previste in cui sono inquadrati i piloti in stato di pronto intervento aereo, gli equipaggi fissi di volo e le unità navali;

- ex art. 4, da un coefficiente massimo di 4,2 a un coefficiente minimo di 2,5 per i militari che per non meno di 184 giorni sono stati titolari di incarichi di comando diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3;

- ex art. 5, da un coefficiente massimo di 2,7 a un coefficiente minimo di 1,8 per i militari che per non meno di 184 giorni sono stati in forza in: Nuclei Speciali dei Reparti Speciali, ad esclusione dell’Ufficio Comando, dell’Ufficio Personale e AA.GG., dell’Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti); Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, ad esclusione dell’Ufficio Comando, dell’Ufficio Raccordo Informativo e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti; Nuclei di Polizia Tributaria, ad esclusione dell’Ufficio Comando, dell’Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti); Gruppi, ad esclusione delle Sezioni Comando, della Sala Operativa, delle Sezioni Servizi, dell’Autodrappello e delle Squadre Comando di Nucleo Operativo dipendente; Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando; Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando; Brigate; Sezioni “I” dei Comandi Regionali e Provinciali; Nuclei Sommozzatori. I benefici competono anche al personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria nonché ai piloti in stato di pronto intervento aereo e agli equipaggi fissi di volo ed agli equipaggi delle unità navali;

- ex art. 6, da un coefficiente massimo di 2,2 a un coefficiente minimo di 1,4 per i militari che per non meno di 184 giorni sono stati in forza presso un qualsiasialtro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

- ex art. 8, da un coefficiente massimo di 1,1 a un coefficiente minimo di I militari, in forza a qualsiasi reparto, che sono stati presenti in servizio per un numero di giorni pari o superiore a 215.

Gli IMPORTI IN ASSOLUTO PIÙ BASSI sono quelli destinati, ex art. 7 del Decreto ministeriale, al personale per il quale si propone l’odierno ricorso collettivo. Ci riferiamo ai militari distaccati presso altri Ministeri, Organismi ed Enti vari, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all’articolo 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2009:

- Tenente Colonnello / Maggiore coefficiente 1,1;
- Capitano / Tenente coefficiente 1,0;
- Sottotenente / Maresciallo Aiutante coefficiente 0,9;
- Maresciallo Capo coefficiente 0,8;
- Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo coefficiente 0,7;
- Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere coefficiente 0,6;
- Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere coefficiente 0,5.

2) GLI EFFETTI PARADOSSALI

I risultati paradossali di tali scelte, che non appaiono in alcun modo giustificate dalla lettera dell’art. 53 del D.P.R. 254/1999, il quale, come detto, giustifica differenziazioni esclusivamente per gli impieghi in compiti o incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o comportino particolare disagio, sono stati ben evidenziati in un articolo pubblicato sul sito dell’Associazione Ficiesse a firma del Segretario nazionale Domenico VALLEFUOCO (vgs. http://www.ficiesse.it/news.php?id=4127).

<<Dall’entrata in vigore della norma in questione – scrive Vallefuoco -, ogni anno, il personale proveniente dalla Guardia di Finanza operante presso le strutture di polizia interforze, si vede “discriminato” da un COEFFICIENTE ANCHE CINQUE VOLTE INFERIORE A QUELLO DEI PARIGRADO al top della considerazione. Tale personale, infatti, scorrendo gli articoli del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (vgs. allegati), si vede classificato come “distaccato dei distaccati”, trovandosi posizionato dopo il personale G. di F. impiegato presso il Ministero dell’economia e delle finanze, al quale è riconosciuto un coefficiente tre volte superiore. Risultato? Un premio efficienza irrisorio rispetto a tutti e persino rispetto ai componenti della una sua stessa pattuglia composta da colleghi dei Carabinieri o della Polizia, i quali, altrettanto distaccati, non sono così pesantemente discriminati dalle loro rispettive Amministrazioni. C’è da chiedere, in particolare alla rappresentanza militare, che ogni anno è espressamente invitata ad esprimersi sulla ripartizione di tali coefficienti (“previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell’art.59,…”- art.53-DPR. 254/99): Il Servizio Centrale di protezione, le Direzioni Centrali dei Servizi Antidroga e della Polizia Criminale, la Direzione investigativa Antimafia ed altri uffici di polizia interforze, non hanno anche compiti che comportano disagi? Non effettuano servizi altamente specializzati, operativi e tant’altro, così come previsto dalla norma in esame? Il personale della Guardia di Finanza, particolarmente utilizzato nei settori riguardanti il riciclaggio, le infiltrazioni mafiose negli appalti, le operazioni bancarie sospette, le misure di prevenzione patrimoniali, etc. , non andrebbe egualmente incentivato?>>

3) I PRECEDENTI RICORSI

In merito ai criteri di distribuzione del Fondo unico efficienza sono stati presentati negli anni scorsi dei ricorsi al T.A.R. del Lazio già dall’anno 2000, PER SINGOLE ANNUALITÀ, nessuno dei quali è pervenuto a sentenza.
Il ricorso che ora propone La Rete Legale riguarda TUTTE LE ANNUALITÀ ANCORA NON PRESCRITTE, e cioè quelle riferite agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, che sono state poste in pagamento negli anni immediatamente successivi e verranno poste in essere iniziative per giungere alla decisione entro il termine di tre anni.

4) CHI PUÒ ADERIRE

Possono aderire:
a) gli appartenenti alla Guardia di finanza;
b) che hanno prestato servizio quali distaccati presso:
- Ministeri diversi da quello dell’Economia e delle finanze;
- Direzione Investigativa Antimafia;
- Servizio Centrale di Protezione;
- la Direzione Centrale di Polizia Criminale;
- la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga;
- altri Organi ed Enti esterni al Corpo (eccettuate le Sezioni di polizia giudiziaria);
c) in almeno uno degli anni tra il 2005 e il 2009;
d) per un periodo non inferiore, per ciascun anno di servizio, a 184 giorni.

ATTENZIONE: i ricorrenti devono essere soci o sostenitori de “La Rete Legale” (informazioni sull’iscrizione nel menù di sinistra del sito www.laretelegale.it), oppure soci dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà - Ficiesse.

5) QUANTO COSTA

Il contributo di adesione al ricorso al T.A.R. è di EURO 50,00 ed è a titolo definitivo, cioè non sarà più chiesto alcunché.

6) COME ADERIRE

I dettagli per l’adesione verranno comunicati sui siti entro il 30 settembre 2010.

Si anticipa, comunque, a preliminare notizia, che dovranno essere prodotti in duplice esemplare:

1) una specifica scheda di adesione e notizie;
2) una procura alle liti;
3) la ricevuta del bonifico di 50 euro a favore dello Studio legale incaricato;
4) i provvedimento di distacco all’ente/organismo e all’articolazione in cui si è prestato servizio, facendo pervenire il tutto a Roma, entro il 30 novembre 2010:

a) per posta indirizzata a “La Rete Legale”, c/o Associazione Ficiesse, via Palestro n. 78, 00185 Roma;
b) tramite consegna a una Sezione territoriale Ficiesse (vgs. elenco alla pagina http://www.ficiesse.it/sezioni.htm);
c) tramite consegna a mano (in questo caso previo appuntamento telefonico da richiedere ai numeri 06.4742965, 340.2813453 e 340.2993001).La scheda di adesione e notizie, la procura alle liti e gli estremi del versamento allo Studio legale incaricato verranno inseriti nei siti il 15 settembre p.v.=



7) COME AVERE INFORMAZIONI PRIMA DI ADERIRE AL RICORSO

Basta collegarsi al sito internet www.laretelegale.it.
Si può anche scrivere all’indirizzo “La Rete Legale, c/o Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, via Palestro n. 78, 00185 Roma”o telefonare ai n. 06.4742965, 340.2813453 e 340.2993001.

ATTENZIONE: GLI UFFICI DE LA RETE LEGALE RIAPRIRANNO IL 6 SETTEMBRE 2010.

 

8) COME AVERE INFORMAZIONI DURANTE LA PENDENZA DEL RICORSO

Nei periodi di pendenza del ricorso saranno forniti elementi generali di informazione sul sito www.laretelegale.it. Inoltre, saranno inviate e-mail da La Rete Legale agli interessati che avranno indicato i loro recapiti di posta elettronica nella scheda di adesione.

Informazioni potranno essere richieste via posta ordinaria all’indirizzo “La Rete Legale, c/o Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, via Palestro n. 78, 00185 Roma”, oppure telefonando ai n. 06.4742965, 340.2813453 e 340.2993001.

 

9) LA COMUNICAZIONE SULL’ESITO FINALE DEL RICORSO

L’esito del ricorso sarà comunicato a cura da La Rete Legale:
- sul sito www.laretelegale.it;
- con email ai ricorrenti che avranno indicato i recapito di posta elettronica;
- con lettere individuali a ciascun ricorrente agli indirizzi indicati nelle schede di adesione.

ATTENZIONE: è necessario che eventuali cambiamenti di indirizzo e di posta elettronica siano tempestivamente segnalati a La Rete Legale.

 

10) TERMINE PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Si ripete che la scheda di adesione con i relativi allegati e la procura alle liti e il versamento del contributo di adesione DEVONO PERVENIRE A LA RETE LEGALE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2010.

 


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