CONSIGLI TRIBUTARI, TERMINI LIBERI. L'ORGANO, RISPOLVERATO DALLA MANOVRA, DOVRÀ COLLABORARE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E LA GUARDIA DI FINANZA (ItaliaOggi)
ItaliaOggi Numero 209 pag. 28 del 3/9/2010
CONSIGLI TRIBUTARI, TERMINI LIBERI
L'organo, rispolverato dalla manovra, dovrà collaborare con l'Agenzia del territorio e con le Entrate
La scadenza di fine agosto per istituirli non è perentoria
Pagina a cura di Matteo Esposito
Obbligo per tutti i comuni di istituire il consiglio tributario. È quanto si prevede all'art. 18 della manovra correttiva 2010 (dl n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010), interamente dedicato alla disciplina della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di tributi e contributi, attraverso la revisione delle disposizioni contenute nell'art. 44 del dpr 600/73 e nell'art. 1 del dl 203/2005 (legge n. 248/2005).
In particolare i commi 2, 2-bis e 3 disciplinano la costituzione e il funzionamento del Consiglio tributario (peraltro già previsto dal decreto luogotenenziale n. 77 dell'8 marzo 1945).
Innanzitutto si prevede che la partecipazione dei comuni all'accertamento consiste anche nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'Inps di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per determinare maggiori imponibili fiscali e contributivi.
Il comma 2 prevede poi che:
- i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti devono istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del consiglio tributario è adottato dal consiglio comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del dl n. 78 del 31 maggio 2010 (il termine è quindi scaduto a fine agosto; in realtà si tratta di un termine ordinario e non perentorio, fermo restando che i comuni devono adeguarsi quanto prima non appena riprende l'ordinaria attività degli organi consiliari, dopo la pausa estiva);
- i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, laddove non abbiano già costituito il consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'art. 31 Tuel 267/2000, per la successiva istituzione del consiglio tributario. La relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi consigli comunali per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del dl n. 78/2010 (per i mini enti c'è tempo, quindi, fino a novembre 2010).
Il successivo comma 2-bis prevede che gli adempimenti organizzativi connessi ai predetti interventi normativi devono essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infine, il comma 3 stabilisce che i consigli tributari, in occasione della loro prima seduta successiva al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del dl n. 78/2010), sono tenuti a deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del monitoraggio del territorio volto ad individuare i fabbricati non dichiarati al catasto.