LE REGOLE E LE PRASSI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO - di Cleto Iafrate
Il militare che contrae un’infermità  oppure subisce una lesione può ottenere dalla propria Amministrazione, se ne ricorrono i presupposti, il riconoscimento della “causa di servizio”.
Le condizioni per il riconoscimento possono, pertanto, essere così individuate: l’esistenza del rapporto di impiego, l’accertamento di una patologia ed il nesso di causalità  tra la patologia e gli adempimenti svolti nell’attendere ai propri incarichi.
Il danno, oggetto del riconoscimento, può essere determinato da una malattia professionale (danno da causa prolungata) o da un infortunio (danno da causa violenta). Ricorre la prima ipotesi quando una patologia sia contratta nell’esercizio e a causa dell’espletamento della propria attività  lavorativa. L’infortunio è invece l’evento provocato da una causa fortuita, violenta ed esterna che elimini o riduca, permanentemente o temporaneamente, la capacità  lavorativa della persona.
La Corte di Cassazione (sentenze n. 15068 del 28.11.2001 e n. 995 del 17.01.2007) ha stabilito che sia riconoscibile la causa di servizio anche nell’infortunio in itinere, cioè l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto tra l’abitazione ed il posto di lavoro. Purchà © sussista un nesso tra l’itinerario seguito e l’attività  lavorativa (nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali) ed in caso di infortunio occorso durante l’uso del veicolo privato, l’uso di tale mezzo sia stato imposto dall’inadeguatezza di altri mezzi di collegamento.
Un ulteriore elemento indispensabile al riconoscimento della causa di servizio è il rapporto di causalità  .
Il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, all’art. 64, prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità  o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale, ovvero “concausale efficiente e determinante”.
Ciò significa che il nesso causale è escluso quando l’evento si è verificato per dolo o colpa grave dell’interessato.
Il riconoscimento della causa di servizio è pronunciato dalla Pubblica Amministrazione a conclusione di un apposito procedimento amministrativo, che ha lo scopo dell’accertamento, da parte dell’Amministrazione, che il danno subito dal lavoratore sia dovuto all’attività  lavorativa svolta ed è finalizzato ad ottenere benefici economici e/o pensionistici.
Il procedimento normalmente ha inizio a seguito di domanda del militare che può essere presentata all’Amministrazione anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
Il riconoscimento può essere richiesto anche dagli eredi del militare o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso. Il procedimento può anche essere avviato d’ufficio dall’Amministrazione.
La domanda, che va redatta in carta semplice indicando la diagnosi e le cause che l’hanno prodotta, può essere limitata al semplice accertamento dell’infermità  o lesione da causa di servizio, oppure, come normalmente avviene, può essere finalizzata all’equo indennizzo e/o alla pensione privilegiata.
Perchà © possa darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo, deve essere presentata dal militare entro il termine, perentorio, di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza dell’infermità  o della lesione.
La domanda può essere corredata dalla documentazione sanitaria e da ogni altra documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra la patologia e il servizio.
La domanda di equo indennizzo può essere presentata contestualmente all’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio, oppure entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento.
L’ufficio dell’Amministrazione che cura l’adozione del provvedimento finale trasmette alla Commissione medica, il fascicolo contenente la domanda e la documentazione prodotte dall’interessato, dandone comunicazione allo stesso, nonchà © il foglio matricolare ed eventuale altra documentazione che si ritenga necessaria (ad es. precedenti verbali di visita medica collegiale, precedenti provvedimenti di riconoscimento di causa di servizio, ecc).
Su richiesta dell’ufficio competente all’istruttoria, il comandante del Reparto, presso il quale il militare ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all’insorgenza o all’aggravamento di infermità  o lesioni, trasmette un rapporto contenente gli elementi informativi (mansioni lavorative effettivamente espletate, condizioni ambientali, presenza nell’ambiente di lavoro di elementi che possano avere influito sulle condizioni di salute del dipendente) che verranno esaminati dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per l’emissione del parere sul nesso causale tra infermità  e fatti di servizio.
Durante la visita medico legale che la Commissione medica competente effettua, l’interessato può essere assistito, senza oneri per l’Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione.
In occasione di detta visita medico legale è prevista la verifica dell’idoneità  del militare al servizio. In conseguenza di ciò, il militare può essere adibito, così come avviene anche per le invalidità  non dipendenti da causa di servizio, a mansioni compatibili con il suo stato di salute, tali da evitare l’aggravarsi della malattia.
Nei casi più gravi, può disporsi il collocamento a riposo anticipato.
Il verbale della visita medica è trasmesso, entro quindici giorni, all’Amministrazione competente, che lo invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, insieme ad una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, nonchà © la rimanente documentazione (rapporto informativo, ecc) fino a quel momento acquisita.
L’Amministrazione, inoltre, notifica il verbale della visita medica al militare interessato affinchà © possa esercitare la facoltà  di impugnare il giudizio di idoneità  al servizio, contenuto nel verbale stesso, presentando ricorso davanti alla Commissione di Seconda Istanza del Ministero della Difesa, per il tramite dell’Amministrazione, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale.
Al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha sede in Roma, è demandato, in via esclusiva, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, il compito di emettere parere motivato in merito al rapporto causale tra i fatti di servizio e l’infermità  o lesione.
In caso di parere negativo il medesimo va reso noto, all’interessato che, entro dieci giorni dalla notifica, può formulare osservazioni e produrre ulteriore documentazione all’Amministrazione. Quest’ultima, sulla base delle osservazioni ricevute, potrà  richiedere un riesame del parere emesso dal Comitato, come del resto farà  in ogni ipotesi in cui, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere.
L’Amministrazione adotta il provvedimento motivandolo conformemente al nuovo parere del Comitato.
Il provvedimento finale adottato viene notificato, anche per via amministrativa, all’interessato nei successivi quindici giorni.
Salvo comprovate necessità  emergenti nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione non può chiedere pareri, anche d’ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal regolamento nà © disporre accertamenti o acquisire atti.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità  o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, nonchà © di successiva domanda di riconoscimento dell’aggravamento.
Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione dell’integrità  fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può, per una sola volta, chiedere all’Amministrazione, con apposita istanza, la revisione dell’equo indennizzo già  concesso.
Il pensionato può inoltre chiedere, in ogni tempo, che venga riconosciuto l’aggravamento delle infermità  o lesioni per le quali gli è stato attribuito il trattamento di pensione privilegiata.
Nel caso in cui il dipendente riporti, per causa di servizio, altra menomazione dell’integrità  fisica, si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale è stato liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà  detratto quanto in precedenza liquidato.
I provvedimenti devono essere motivati, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990. La motivazione si deduce dalle valutazioni espresse dalla Commissione medica per quanto riguarda l’intempestività  della domanda e dal parere emesso dal Comitato per quanto riguarda la non dipendenza da causa di servizio.
Il procedimento si conclude (ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990 e dell’art. 14 comma 2 D.P.R. n. 461/2001) con un provvedimento.
I provvedimenti che negano il riconoscimento della causa di servizio, l’equo indennizzo o la pensione privilegiata, sono tutti atti definitivi.
à ˆ al provvedimento finale che vanno imputati gli effetti giuridici della fattispecie, quindi è il provvedimento finale che può essere impugnato in sede giurisdizionale e non gli atti emessi dalla Commissione Medica o dal Comitato, che sono alla base, rispettivamente, del provvedimento di negazione dell’equo indennizzo e di quello negativo della causa di servizio.
Contro il provvedimento di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  denunciate, o di negazione dell’equo indennizzo per intempestività  della domanda, il militare può far valere le sue ragioni proponendo ricorso davanti alla competente autorità  giurisdizionale del T.A.R., che deve essere adito, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
CLETO IAFRATE
c.iafrate@ficiesse.it