CASSAZIONE: CESSIONE DROGA A MINORI, SI' CONCESSIONE ATTENUANTI. NO ALLA LINEA DURA CHE NON TIENE CONTO DELLA MODICA QUANTITA' - FISCO: ACQUISTO SECONDO BOX PER PRIMA CASA PAGA IVA AL 10%. RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE, NATURA ABITATIVA COME PERTINENZA

mercoledì 06 ottobre 2010

CASSAZIONE: CESSIONE DROGA A MINORI, SI' CONCESSIONE ATTENUANTI
NO ALLA LINEA DURA CHE NON TIENE CONTO DELLA MODICA QUANTITA'
(ANSA) - ROMA, 5 OTT - La Cassazione dice 'no' alla linea più
dura ed intransigente nell'applicazione della normativa sugli
stupefacenti e, con l'autorevole parere delle Sezioni Unite,
afferma che si possono concedere le circostanze attenuanti - che
spesso portano alla prescrizione del reato - anche a favore
dello spacciatore che cede droga a un minore, qualora sussistano
elementi come quello della modica quantità o l'età del minore
sia prossima alla soglia della maggiore età. Così è stato
respinto il ricorso della Procura di Campobasso che aveva
chiesto di non concedere le circostanze attenuanti della minor
gravità del fatto a un pusher che, tra l'altro, aveva venduto un
grammo di hascisc a un ragazzo di 17 anni. (SEGUE).

CASSAZIONE: CESSIONE DROGA A MINORI, SI' CONCESSIONE ATTENUANTI (2)
(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Le Sezioni Unite della Cassazione -
con la sentenza 35737 - hanno risolto il contrasto di
giurisprudenza tra quanti ritenevano non applicabile
l'attenuante del "fatto di lieve entità" - che ricorre, ad
esempio, quando la droga ceduta sia poca o con scarso principio
drogante - in presenza della circostanza aggravante di aver
ceduto la sostanza a un minore. I supremi giudici hanno
sottolineato che nemmeno la legge Fini ha cancellato la
possibilità che la pena, per gli spacciatori, possa essere
mitigata in base alla valutazione di fattori in grado di
caratterizzare il reato con una "minore valenza offensiva". Le
norme 'antidroga' del 2005, rileva la Cassazione, sono
intervenute "esclusivamente" per introdurre "una nuova
modulazione" dell'entità della pena che non fa distinzione tra
droghe pesanti e leggere. Del resto, aggiunge la Cassazione -
rivendicando al giudice la possibilità di 'personalizzare' la
condanna in base alle caratteristiche della commissione del
reato e della 'personalità' dell'imputato - anche per i reati di
violenza sessuale le attenuanti della minore gravità sono
"compatibili" con l'aggravante di abusi su minori di dieci anni.
Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, il Pg della Corte di
Appello di Campobasso aveva fatto ricorso contro la concessione
dell'attenuante della minore gravità che aveva portato alla
declaratoria di prescrizione del reato nei confronti di uno
spacciatore accusato di più cessioni di droga, tra le quali
quella di un grammo di hascisc a un diciassettenne. A favore del
pusher à stata valutata la modica quantità, l'età del minore
prossimo a diventare maggiorenne, il fatto che le cessioni
avvenivano con accordi telefonici "senza particolari
accorgimenti e in modo facilmente controllabile dalle forze di
polizia".(ANSA).

CASSAZIONE: CESSIONE DROGA A MINORI, NO LINEA SEMPRE DURA/ANSA
SI' A PENE MITIGATE PER CONCESSIONE ATTENUANTI NEI CASI LIEVI
(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Nuovo intervento interpretativo della
Cassazione, nel segno della moderazione, sulle norme che
reprimono commercio e consumo degli stupefacenti. Il massimo
consesso giurisprudenziale, quello delle Sezioni Unite di Piazza
Cavour, ha infatti detto 'no' all'applicazione della linea dura,
contraria a concedere le circostanze attenuanti allo spacciatore
che cede droga a un minore, anche qualora sussistano elementi
indicativi della scarsa pericolosità del fatto. Così
attestando la Suprema Corte su posizioni propense a mitigare le
condanne nei casi di scarso allarme sociale in modo tale anche
da non contribuire ad affollare le carceri - Ã stato respinto il
ricorso della Procura di Campobasso che aveva chiesto di non
dare le attenuanti a un pusher che aveva venduto un grammo di
hascisc a un diciassettenne.
Le Sezioni Unite della Cassazione - con la sentenza 35737 -
hanno risolto il contrasto tra quanti ritenevano non applicabile
l'attenuante del "fatto di lieve entità" - che ricorre, ad
esempio, quando la droga ceduta à poca - in presenza della
aggravante della cessione al minore e quanti, invece, ritenevano
possibile una valutazione bilanciata di aggravante e attenuante.
I supremi giudici hanno sottolineato che nemmeno la legge Fini
ha cancellato la possibilità che la pena possa essere mitigata
se il reato ha una "minore valenza offensiva". Le norme
'antidroga' del 2005, rileva la Cassazione, sono intervenute
"esclusivamente" per inasprire l'entità della pena abolendo la
distinzione tra droghe pesanti e leggere. Del resto, aggiunge la
Cassazione - rivendicando al giudice la possibilitÃá di
'personalizzare' la condanna in base alla commissione del reato
e alla 'personalità' dell'imputato - anche per i reati di
violenza sessuale le attenuanti della minore gravità sono
"compatibili" con l'aggravante di abusi su minori di dieci anni.
Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, il Pg della Corte di
Appello di Campobasso aveva fatto ricorso contro la concessione
dell'attenuante della minore gravità che aveva portato alla
declaratoria di prescrizione del reato nei confronti di uno
spacciatore accusato di più cessioni di droga, tra le quali
quella di un grammo di hascisc a un diciassettenne. A favore del
pusher à stata valutata la modica quantità, l'età del minore
prossimo a diventare maggiorenne, il fatto che le cessioni
avvenivano con accordi telefonici "senza particolari
accorgimenti e in modo facilmente controllabile dalle forze di
polizia". (ANSA).

FISCO: ACQUISTO SECONDO BOX PER PRIMA CASA PAGA IVA AL 10%
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE, NATURA ABITATIVA COME PERTINENZA
(ANSA) - ROMA, 5 OTT - ''La cessione di una seconda
autorimessa, di pertinenza della prima casa, sconta l'Iva al 10
per cento perché' acquista per attrazione la natura abitativa''.
Lo spiega l'agenzia delle entrate in un comunicato.
''La normativa agevolativa, infatti, consente di applicare
l'aliquota al 4 per cento a una sola pertinenza per ciascuna
categoria catastale tra C2 (magazzini e locali di deposito), C6
(autorimesse, stalle, scuderie) e C7 (tettoie chiuse o aperte).
La seconda autorimessa, tuttavia, resta agganciata alla prima
casa per la sua natura di immobile abitativo e, pertanto, attira
l'aliquota Iva al 10 per cento'', dice l'agenzia, sottolineando
che e' questo, in sintesi, ''il contenuto della risoluzione n.
94/E diffusa oggi''.
In particolare, il documento di prassi ''precisa che il
vincolo pertinenziale rende l'immobile 'di servizio' una
proiezione di quello principale e ne assorbe, cossi', la stessa
natura. La seconda autorimessa, quindi, si trasforma anch'essa
in immobile abitativo agli occhi del Fisco, ma deve essere
trattata diversamente dalla prima casa e dalla prima
pertinenza.(ANSA).

 


Tua email:   Invia a: