FISCO: CONTRIBUENTE VINCE 1 CAUSA SU 3; 1 MLN ARRETRATE - SCUDO FISCALE: 007 FISCO MISURANO REQUISITI PER EMERSIONE

sabato 09 ottobre 2010

FISCO: CONTRIBUENTE VINCE 1 CAUSA SU 3; 1 MLN ARRETRATE/ANSA
COMMISSIONE CENTRALE: ABOLITA DA '96 MA HA ANCORA 76.000 LITI
(di Manuela Tulli)
(ANSA) - ROMA, 8 OTT - In tribunale il contribuente ha la
meglio sul fisco una volta su tre in primo grado e oltre il 44%
delle volte in secondo. Sono quasi un milione le liti pendenti
in materia tributaria nonostante in media basti solo un'udienza,
o poco piu', per definire il ricorso sia in primo grado che in
secondo. Resta poi il 'caso' della Commissione Tributaria
Centrale. Abolita 14 anni fa, di fatto sopravvivere per smaltire
le liti di terzo grado arretrate. Nonostante la devoluzione dei
contenziosi in attesa di giudizio alle competenti sede
regionali, a seguito di una norma inserita nella Finanziaria
2008, restano ancora da trasferire dalla Commissione Centrale
alle sedi regionali oltre 76.000 fascicoli. Non solo: nel 2009
ne sono arrivati alla 'soppressa' Commissione centrale 54
ricorsi ex novo.
Sono alcuni dei dati contenuti nella ''Relazione di
monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario e
sull'attivita' delle Commissioni Tributarie'', aggiornata al
2009 e messa a punto dal Dipartimento delle Finanze del
ministero dell'Economia.
Sono dunque 945.295 le cause pendenti presso le Commissioni
tributarie. Rispetto all'anno precedente le cause in attesa di
giudizio sono aumentate (+9.246). La maggior parte dei giudizi
pendenti e' in primo grado: 578.653.
Per quanto riguarda gli esiti dei ricorsi definiti nel 2009
presso le Commissioni Tributarie provinciali, le pronunce
favorevoli al contribuente e all'Ufficio raggiungono
rispettivamente il 35,63% e il 39,17% del totale. ''Limitando,
tuttavia, l'analisi ai ricorsi definiti con una decisione di
merito, il contribuente registra una percentuale di successo -
si legge nel documento - superiore a quella degli uffici: 48,45%
conto il 38,65%''. Presso le Commissioni Tributarie regionali
gli esiti risultano per il 44,21% favorevoli al contribuente e
per il 42,08 favorevoli all'ufficio. ''Nel secondo grado di
giudizio, si evidenzia una percentuale di successo per il
contribuente superiore a quella degli enti impositori, sia in
generale che nei giudizi di merito'', rileva il dossier delle
Finanze.
Le percentuali piu' elevate di esito favorevole al
contribuente si realizzano nelle Ctp della Puglia (45,57%),
della Sicilia (45,90%) e della Campania (41,14%). Nel secondo
grado di giudizio, le percentuali maggiori di esito favorevole
al contribuente si realizzano presso la Ctr del Molise (53,47%),
la Ct di 2/o grado di Bolzano (50,93%) e la Ctr della Campania
(49,20%).
Analizzando i ricorsi nel 2009 per tipologia di tributi,
emergono al primo posto i contenziosi sull'Irpef e le
addizionali (17,98%), al secondo l'Irap (15,15%), seguita
dall'imposta di Registro (8,06%).
Per quanto riguarda lo svolgimento del contenziosi, nel primo
grado di giudizio sono necessarie 1,56 udienze per definire ogni
singolo ricorso e in secondo grado 1,20 udienze. Infine, per
quanto riguarda i tempi di attesa per avere un giudizio, in
media il tempo medio di un processo e' di 928 giorni in primo
grado e 630 in secondo.(ANSA).

SCUDO FISCALE: 007 FISCO MISURANO REQUISITI PER EMERSIONE
AL SETACCIO FALSI RIMPATRI, E OCCHI AI PAESI DA BLACK-LIST
(ANSA) - ROMA, 8 OTT - E' pronto il vademecum per gli uffici
fiscali che ''in sede di controllo si vedono opporre gli effetti
preclusivi dello scudo fiscale''.
Lo spiega in una nota l'Agenzia delle Entrate che
sull'argomento oggi ha pubblicato una circolare. ''La
dichiarazione riservata di emersione delle attivita' detenute
all'estero deve essere, infatti, mostrata all'Agenzia delle
Entrate all'inizio di accessi, ispezioni e verifiche. Oppure
presentata nei trenta giorni successivi alla notifica di un
avviso di accertamento o di rettifica, di un atto di
contestazione, o dalla formale conoscenza di inviti, questionari
e richieste. Affinche' la procedura di emersione esplichi i suoi
effetti preclusivi ed estintivi e' tuttavia necessario che siano
rispettati i parametri richiesti. Ad esempio, e' fondamentale
che il contribuente che oppone la procedura di emersione
dimostri il possesso della relativa attivita' oltre che la
stessa non sia il frutto di un reato per il quale non era
prevista 'copertura' (emissione di fatture per operazioni
inesistenti, appropriazione indebita, reati contro la p.a.
etc..).
Le Entrate ricordano che ''in primis, l'ufficio che procede
al controllo deve acquisire la dichiarazione riservata e deve
riscontrarne l'autenticita' chiedendo formalmente
all'intermediario che l'ha ricevuta una copia di quella in suo
possesso, insieme ad alcune informazioni: data di conferimento
dell'incarico, data ed estremi del versamento dell'imposta
straordinaria, data e modalita' di presa in carico delle
attivita' scudate indicate nella dichiarazione riservata
(assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione
delle attivita' rimpatriate e depositate o esistenti all'estero)
Affinche' gli effetti preclusivi ed estintivi siano validi
occorre che le attivita' finanziarie o patrimoniali: fossero
detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31
dicembre 2008, siano state rimpatriate in Italia o regolarizzate
all'estero. Inoltre, il contribuente che intende avvalersi dello
scudo deve risultare residente nello Stato nel periodo d'imposta
nel quale e' stata presentata la dichiarazione riservata.
Gli Uffici sono tenuti a chiedere al contribuente le
informazioni che provano l'effettiva detenzione all'estero delle
attivita' indicate nella dichiarazione riservata. Particolare
attenzione deve essere dedicata anche alle ipotesi di rimpatrio
giuridico di denaro da Paesi black- list, visto l'alto rischio
di questa forma di emersione. Inoltre saranno passati 'al
setaccio' i 'falsi rimpatri'.(ANSA).
 


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