LIBERTA' DI ESPRESSIONE: PASSO INDIETRO DEL GOVERNO? (Il Nuovo Giornale dei Militari)

giovedì 18 novembre 2010

LIBERTA' DI ESPRESSIONE: PASSO INDIETRO DEL GOVERNO?


Il Nuovo Giornale dei Militari - giovedì 18 novembre 2010

Il 17 novembre, in Commissione Difesa del Senato il Sottosegretario alla Difesa COSSIGA ha risposto all’interrogazione n. 3-01697, a firma dei Senatori Scanu ed altri e concernente la libertà  di espressione del personale militare, rilevando che l’articolo 1472 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell’ordinamento militare), ha riassettato 1’articolo 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente "Norme di principio sulla disciplina militare", aggiungendo, rispetto alla formulazione originaria le parole "o collegati al servizio".

Al riguardo, la Relazione all’articolato del Libro IV del Codice, precisa che l’intervento chiarisce la portata della norma per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, recependo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (secondo cui la limitazione all’esercizio del diritto non ha riguardo esclusivamente ai documenti classificati, ma anche a quelli afferenti ad interessi collegati al servizio di istituto), rilevando altresì che la codificazione è avvenuta nel rispetto dei criteri di delega, secondo i parametri del coordinamento formale e sostanziale e del riassetto normativo, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, tenendo conto anche del diritto vivente quale risultante dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori".

Il rappresentante del governo precisa quindi che in ordine alla formulazione dell’articolo 1472 non sono state mosse osservazioni nà© nel parere reso dal Consiglio di Stato, nà© nella proposta di parere acquisita dalla Commissione parlamentare per la semplificazione. In tale ottica, pertanto, il riassetto in questione, può considerarsi coerente con i criteri e i principi direttivi della legge delega.

Ciò nondimeno, a seguito degli ulteriori approfondimenti demandati a un apposito tavolo tecnico interno all’amministrazione della Difesa, coordinato dall’Ufficio legislativo e comprendente tutte le articolazioni del dicastero, è stato comunque previsto di proporre, nell’ambito dello schema di decreto legislativo correttivo del Codice (previsto dall’articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005), l’espunzione delle parole cui gli interroganti si riferiscono.

Replica il senatore SCANU (PD), sottolineando che l’accoglimento, da parte dell’Esecutivo, di quanto rappresentato nell’atto di sindacato ispettivo a sua firma rappresenta sicuramente un importante passo in avanti per l’effettiva tutela dei diritti del personale appartenente al comparto Difesa. Nell’auspicare che la problematica sia debitamente affrontata anche nell’ambito dell’esame dei disegni di legge relativi alla riforma dell’istituto della rappresentanza militare, si dichiara quindi soddisfatto delle delucidazioni ricevute

QUESTO IL TESTO DELL’INTEROGAZIONE PRESENTATA DAI SENATORI SCANU , PEGORER , AMATI –

Al Ministro della difesa. -

Premesso che:

l'art. 9, comma 1, della legge n. 382 del 21 luglio 1978, recante "Norme di principio sulla disciplina militare", stabiliva che: " I militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione";

con tale norma veniva garantito il diritto dei militari alla libertà  di espressione, salvaguardando, per il tramite dell'autorizzazione, anche l'interesse militare a proteggere argomenti a carattere riservato;

il Consiglio di Stato ha successivamente specificato le condizioni di applicazione della norma, chiarendo che la trattazione di argomenti per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione sono esclusivamente quelli a carattere riservato, nel senso che essa non può ricomprendere tutti i fatti o le circostanze inerenti al servizio;

con il nuovo codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, entrato in vigore il 6 ottobre 2010, l'articolo 9 della legge n. 392 del 1978, rubricato nell'articolo 1472 è stato così modificato: "I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione";

la nuova formulazione interviene in maniera restrittiva su di un diritto costituzionalmente protetto quale quello di espressione, modificandone sensibilmente l'ambito; inoltre con ciò si attua un intervento da considerare al di fuori della delega concessa ai fini della semplificazione o al riassetto della materia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, intenda attivarsi al fine di assumere le necessarie iniziative normative per correggere quella che agli interroganti appare un'evidente forzatura introdotta con la nuova formulazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 382 del 1978, di cui all'art. 1472 del decreto legislativo n. 66 del 2010

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