LE MODIFICHE AI TRASFERIMENTI EX LEGGE 104, RISCHIO DI RICORSI PER L'APPENA EMANATO TESTO UNICO GDF SULLA MOBILITA' - di Filippo Lo Presti
Di seguito un articolo di Filippo Lo Presti. Il titolo è della redazione del sito.
La legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro) ha apportato diverse modifiche alle norme che disciplinano i trasferimenti ex legge 104/1992, con sostanziali riflessi sulla prassi finora adottata dall’Amministrazione della Guardia di Finanza in materia e sui ricorsi giurisdizionali in atto.
1. PREMESSA.
L’art. 24 della legge 183/2010 ha apportato le seguenti modifiche alla normativa che disciplina i trasferimenti ex legge 104/1992.
ART. 20 L. 08.03.2000, N. 53
Norma previgente
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.
Norma vigente
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.
ART. 33 L. 08.02.1992, N. 104
(PERMESSI)
Norma previdente
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pien
Norma vigente
(PERMESSI)
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità  , coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità  abbiano compiuto i sessantacinque anni di età  oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità  . Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità  , il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
ART. 33 L. 08.02.1992, n. 104
(TRASFERIMENTI)
Norma previgente
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Norma vigente
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
2. MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 04.11.2010, N. 183.
Si riporta una sintesi delle novità  di interesse ai fini della mobilità  :
a. Abrogazione del requisito della continuità  ed esclusività  dell’assistenza.
Il principale (se non esclusivo) motivo di mancato accoglimento delle istanze da parte dell’Amministrazione, avallati dalla costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, è stato la carenza di continuità  ed esclusività  della prestazione assistenziale al disabile.
Con le modifiche dal “collegato lavoro” scompare ogni riferimento normativo alla continuità  ed esclusività  dell’assistenza, in quanto espressamente abrogate le norme che prevedevano tali requisiti.
PRIMA il lavoratore doveva assistere con continuità  ed in via esclusiva un parente o affine con handicap grave.
ADESSO, atteso che il comma 5 (trasferimenti) rimanda al comma 3 (permessi) per individuare i beneficiari dei trasferimenti, è necessario solo che il lavoratore assista un parente o affine con handicap grave, anche quindi saltuariamente e non in via esclusiva. Depone in tal senso la volontà  del legislatore del 2010 di abrogare espressamente ogni riferimento alla continuità  ed esclusività  della prestazione assistenziale.
b. Viene limitata la platea dei soggetti che possono fruire dell’agevolazione in relazione al grado di parentela o affinità  .
PRIMA il lavoratore doveva avere un rapporto di parentela o affinità  con la persona con handicap grave entro il terzo grado.
ADESSO il parente o affine da assistere deve essere ordinariamente entro il secondo grado (entro il terzo grado soltanto “qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità  abbiano compiuto i sessantacinque anni di età  oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Ricordiamo che, ai sensi degli articoli da 74 a 78 del codice civile, i gradi di parentela e affinità  sono così determinati:
primo grado:
- parenti: figli e genitori
- affini: suoceri, genero, nuora;
secondo grado:
parenti: fratelli e sorelle; nonni e nipoti (diretti);
affini: cognati/e;
terzo grado:
- parenti: nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni); bisnipoti e bisnonni;
- affini: zii/e del coniuge.
c. Si deve trattare sempre di assistenza a persona con handicap grave.
Sia nell’attuale formulazione che nella precedente è previsto che la persona assistita debba avere un handicap grave.
Ricordiamo che tale requisito è previsto dal comma 3 dell’art. 3, legge 104/1992, che riportiamo:
“3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età  , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità  . Le situazioni riconosciute di gravità  determinano priorità  nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
L’handicap grave (art. 3, comma 3) è rilevabile dalla certificazione sanitaria per l’accertamento dell’handicap.
d. Scompare ogni riferimento alla convivenza con la persona da assistere, prevista dalla precedente formulazione del comma 3 dell’art. 33, L. 104/1992.
Con la modifica introdotta dalla L. 183/2010, può beneficiare del trasferimento ex legge 104/1992 (art. 33, comma 5) il lavoratore che ha i requisiti per fruire dei permessi previsti dal comma 3 del medesimo articolo.
Il rimando al comma 3 (permessi), nella vecchia formulazione, poteva far rivivere il requisito della convivenza previsto da quest’ultima disposizione.
La contestuale riformulazione del comma 3 dell’art. 33, L. 104/1992, ad opera della L. 183/2010, ha opportunamente eliminato il richiamo alla convivenza in precedenza previsto (“3. …colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile…”.
e. Scelta della sede di lavoro.
PRIMA il lavoratore che assisteva la persona con handicap grave poteva scegliere “la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio”.
ADESSO può scegliere “la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.
In sostanza, chi assiste il parente con handicap può richiedere il trasferimento vicino al domicilio della persona da assistere e non più al proprio domicilio.
f. Un solo lavoratore può fruire dell’agevolazione per la stessa persona con handicap.
Come già  anticipato, con le modifiche introdotte dalla legge 183/2010, può beneficiare del trasferimento ex legge 104/1992 (art. 33, comma 5) il lavoratore che può fruire dei permessi previsti dal comma 3 del medesimo articolo (“5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al...”).
Il secondo periodo del comma 3 citato prevede che: “Il predetto diritto (ndr 3 giorni di permesso mensili) non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità  ”.
Perplessità  sorgono se anche quest’ultima previsione (diritto riconosciuto ad un solo lavoratore per ciascun persona con handicap grave) possa estendersi anche ai trasferimenti di cui al comma 5. Si attendono, in merito, le circolari esplicative che verranno emanate dagli organi competenti.
3. CONCLUSIONI.
Le modifiche introdotte dalla legge 04.11.2010, n. 183 dovranno quindi essere recepite nel T.U. mobilità  della Guardia di Finanza – edizione 2010 – emanato dal Corpo in data 15.11.2010.
In merito ad una materia così delicata, si attendono quindi le prime autorevoli indicazioni sia dal Corpo nella nuova, necessaria riedizione del T.U., sia dai giudici amministrativi che si troveranno a decidere sull’esistenza di requisiti (continuità  ed esclusività  dell’assistenza) ormai abrogati per legge.
E’ di tutta evidenza che l’allargamento smisurato dei beneficiari dei trasferimenti ex legge 104/1992 produrrà  un altrettanto smisurato numero di domande di trasferimento da parte dei tanti militari del Corpo sempre più frustrati dall’assoluta inefficacia dei trasferimenti ordinari, come testimoniato dall’esiguo numero di domande accolte.
E’ auspicabile, a tal fine, un’integrale revisione del sistema dei trasferimenti che veda anche la partecipazione attiva degli organi di rappresentanza. Si tratterebbe di una condivisione sul metodo e non sul merito dei trasferimenti. In tal modo, forse, si scoprirebbe che Palermo-Bari (9 ore) è più distante di Palermo-Milano (1 ora), tenendo conto del tempo che si impiega e non della distanza (per non parlare dei costi).
Sarebbe quindi il caso di ritornare a valorizzare adeguatamente l’unico requisito accettato da tutti: l’anzianità  di servizio.
Non è ammissibile che un militare con oltre 20 anni di anzianità  di servizio debba essere preceduto nei movimenti da chi ha la metà  degli anni di servizio.
FILIPPO LO PRESTI
Sezione Ficiesse Catanzaro
Componente del Direttivo nazionale Ficiesse