PREMIO ANTIEVASIONE PER I FINANZIERI: GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E LE SFIDE CHE ANCORA CI ATTENDONO - di Eliseo Taverna e Daniele Tisci

giovedì 25 novembre 2010

Il premio antievasione per il personale del Corpo non ha una storia breve, anzi, viene da molto lontano ed è stato caratterizzato da un percorso lungo ed irto di ostacoli.
Fin dal lontano 1997 - data della sua istituzione - venne attribuito, infatti, solo ed esclusivamente al personale civile dell’Amministrazione economico-finanziaria, escludendo immotivatamente il personale del Corpo.
Nel corso degli anni i vari tentativi fatti dai vari Co.Ce.R e dall’Amministrazione, che miravano a rivendicare la spettanza del premio, non approdarono a nulla.
Con l’insediamento dell’attuale Co.Ce.R., nel 2006, si decise d’intraprendere una vera e propria battaglia - finalizzata a riequilibrare questa forte ed ingiusta disparità  di trattamento - che vide per circa due anni la costante presenza dei delegati sugli organi d’informazione e la loro partecipazione a diverse trasmissioni televisive.
La spettanza del premio venne reclamata, con la stessa determinazione, in tutti gli incontri ufficiali tenutisi con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Sottosegretario di Stato delegato. Furono stimolate, dai delegati, diverse interrogazioni parlamentari che videro il titolare del dicastero dell’Economia chiamato a rispondere delle proprie scelte nelle aule parlamentari. Nonostante questa dura presa di posizione, però, fu emanato il decreto ministeriale per l’assegnazione del premio e, ancora una volta, furono esclusi i finanzieri.
Alla luce di questa ennesima ingiustizia, i delegati del Co.Ce.R. decisero, a titolo personale, quindi rischiando sulla propria pelle - perchà© il Consiglio a differenza degli Organismi sindacali non può agire in giudizio in nome e per conto dei propri rappresentati - d’inviare una dettagliata denuncia alla Corte dei Conti (Organo di controllo al quale spettava verificare la legittimità  del decreto emanato dal Ministro) per evidenziare l’illegittimità  della procedura. Venne prospettata, inoltre, tramite una conferenza stampa, la volontà  di ricorrere in via giurisdizionale e, qualora si fosse continuato ad attribuire il premio ai soli dipendenti civili, persino alla Corte Costituzionale al fine di far rilevare profili d’incostituzionalità  della legge.
Fu minacciato, inoltre, l’invio all’autorità  politica di migliaia di telegrammi di protesta, da parte dei finanzieri, ed inoltrata una specifica richiesta di accesso agli atti amministrativi nei confronti del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Anche i vertici dell’Amministrazione fecero la loro parte manifestando in tutte le sedi la fondatezza delle rivendicazioni e delle iniziative intraprese dal Co.Ce.R. e quindi la necessità  di prevedere la corresponsione del premio anche al personale della Guardia di Finanza.
Questa forte azione di protesta e la bontà  degli elementi di fatto e di diritto evidenziati nella denuncia alla Corte dei Conti, portò l’organo di controllo a contestare una serie di incongruenze nel decreto di ripartizione del premio, tra la quale l’esclusione dei finanzieri tra i soggetti beneficiari, con la conseguente restituzione al Ministro per le previste correzioni.
A questo punto si iniziò ad assaporare il gusto di una vittoria storica che, però, nascondeva pericolose insidie. La notizia che i finanzieri stavano per ottenere un premio antievasione in denaro, in base ai risultati raggiunti nella lotta all’evasione ed all’elusione fiscale, rimbalzò in tutti le sedi dei sindacati delle forze di polizia ad ordinamento civile e dei Co.Ce.R. delle forze armate.
Non mancarono, in quei giorni, in occasione di incontri ufficiali con Ministri o con altri esponenti di Governo le proteste dei delegati di questi organismi che, con vigore, ipotizzavano l’illegittimità  della corresponsione del premio al solo personale della Guardia di Finanza, poichà© avrebbe creato una disparità  di trattamento per dipendenti che operano in uno stesso comparto e con un’analoga contrattazione. Manifestarono, inoltre, la necessità  di creare un fondo unico per tutto il comparto difesa e sicurezza nel quale far confluire tutte le risorse con analoghe finalità , per poi equamente ripartirle o destinarle ad obiettivi comuni.
Quello che iniziava a profilarsi all’orizzonte, quindi, era una nuova battaglia resa ancor più difficile dalla mancanza di una contrattazione di secondo livello con la quale poter legittimamente sostenere l’assegnazione del premio e la conseguente ripartizione individuale a livello territoriale.
Alla luce di ciò, l’unica strada percorribile che avrebbe potuto contrastare queste forti rivendicazioni, era quella di un’eventuale assegnazione delle risorse al Fondo di Assistenza dei Finanzieri, per le finalità  previdenziali ed assistenziali previste dallo statuto. Qualsiasi altra scelta avrebbe reso le risorse potenzialmente aggredibili dai terzi pretendenti. Il premio, inoltre, era stato assegnato una tantum e, quindi, la partita era ancora tutta da giocare.
Il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, rubricato come "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", all’art. 67, comma 1 stabilì, infatti, che un importo pari a 20 milioni di euro fosse destinato al Fondo di Assistenza per i Finanzieri, da utilizzarsi per interventi a favore del personale.
A questo punto vi era la necessità  di utilizzare i fondi in modo più attinente possibile al contesto operativo o all’aggiornamento professionale del personale, poichà© le risorse erano derivanti da un’attività  premiale per il lavoro svolto a contrasto dell’evasione fiscale ed il premio non era stato ancora stabilizzato mediante una norma primaria.
Anche al fine di poter ottenere una forte scontistica per un prodotto ben determinato e con un prezzo certo da porre a base d’asta s’ipotizzò, pertanto, l’acquisto - mediante gara pubblica - di un unico prodotto informatico, con relativi accessori, uguale per tutti i 63000 appartenenti al Corpo. In tal caso, essendo ovviamente il prezzo l’unico parametro di riferimento, l’aggiudicazione della gara sarebbe avvenuta esclusivamente a favore della ditta che avrebbe presentato l’offerta più bassa. Questa scelta avrebbe senza alcun dubbio garantito un prezzo inferiore dei prodotti da acquistare.
Appena si profilò questo orientamento, però, che per alcuni versi obbligava il personale ad accettare quel prodotto, ma che era ragionevolmente fondato, vi fu una lamentela generalizzata all’interno del Corpo, con conseguenti proteste nei confronti del F.A.F. e del Co.Ce.R., da parte di molti che rivendicavano, in base alle proprie esigenze, il diritto di poter scegliere liberamente il prodotto informatico da acquistare.  Alla luce di questo malcontento diffuso il Co.Ce.R. decise di chiedere ai vertici del Corpo d’impostare la gara in modo tale che il personale potesse avere la possibilità  di un’ampia scelta di prodotti in base alla singole esigenze, che il bene diventasse subito di proprietà  e che non vi fossero costi aggiuntivi da sostenere.
Il Consiglio di Amministrazione del F.A.F., pertanto, su proposta del Consiglio Centrale di Rappresentanza, con delibera n. 4.d. del 26 novembre 2009, deliberò l’acquisto di beni e prodotti informatici (personal computer e relativi accessori, appunto per dare la possibilità  di una maggiore scelta), a favore di tutti i militari del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio al 31 dicembre 2008, da realizzarsi con un operatore convenzionato e da individuarsi attraverso una gara pubblica. L’organo volitivo dell’Ente stabilì un importo pro-capite a carico del Fondo a concorrenza di € 315,00 (trecentoquindici/00), oneri fiscali inclusi.
Sentire parlare oggi del premio, da parte di alcuni colleghi, come qualcosa di scontato, peraltro con un approccio di sufficienza e di disprezzo, lascia una profonda amarezza.
Alla luce di ciò quindi, necessario ora chiarire ulteriormente alcuni aspetti fondamentali che hanno caratterizzato la procedura d’appalto.
Per provvedere all’acquisto di prodotti informatici per un importo di 20 milioni di euro, il FAF che è un Ente di assistenzacon soggettività  giuridica, sottoposto alle regole pubblicistiche, ha dovuto obbligatoriamente indire una gara pubblica in ambito europeo, scegliendo la procedura ristretta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 55 comma 6 e dell’art. 70 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
La decisione di lasciare al personale la facoltà  di poter scegliere su una vasta gamma di prodotti e la necessità  di richiedere all’aggiudicataria una capacità  tecnico-organizzativa che garantisse, senza ulteriori costi, la presenza di punti vendita diretti o affiliati su tutto il territorio nazionale ove gli interessati avrebbero potuto scegliere il prodotto da acquistare, ha portato il Consiglio di Amministrazione del Fondo ad utilizzare il criterio di aggiudicazione “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” in luogo di quello ”del prezzo unicamente più basso”.
L’art 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integraz., infatti, sancisce che  quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta – mediante punteggio - pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità ;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) il costo di utilizzazione e manutenzione;
f) il servizio successivo alla vendita;
g) l'assistenza tecnica;
h) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
i) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
l) la sicurezza di approvvigionamento.

La gara esperita, in ambito europeo, con le modalità  anzidette ed alla quale hanno partecipato diversi operatori commerciali ha determinato, pertanto, l’aggiudicazione alla società  CDC POINT s.p.a. - in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa europea in materia di appalti – la quale ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Appare irragionevole, pertanto, porre oggi a confronto i prezzi di singoli prodotti praticati dall’aggiudicataria al personale del Corpo con quelli praticati da altri operatori commerciali presso i propri punti vendita al dettaglio, peraltro probabilmente riguardanti un numero limitato di pezzi a disposizione, i cosiddetti “prodotti civetta”. Analoghe considerazione vanno fatte per i prezzi praticati dagli operatori online, che tra l’altro hanno costi di gestione aziendale notevolmente inferiori e non hanno i requisiti tecnico-organizzativi ed economici previsti per poter partecipare ad una gara di questa portata.
Si precisa, che le percentuali di sconto offerte dall’aggiudicataria sono  fisse ed invariabili per l’intera validità  del contratto e s’intendono omnicomprensive di ogni onere di trasporto, facchinaggio, imballo nonchà© della manutenzione ed assistenza dei prodotti nel periodo di garanzia.
L’aggiudicataria dovrà  impegnarsi a far rispettare la convenzione da parte di tutti i punti vendita – anche se non appartenenti all’impresa o A.T.I. aggiudicataria - indicati in sede di offerta e, in caso di mancata o inesatta applicazione della convenzione da parte dei punti vendita, risponderà  integralmente del loro inadempimento con l’applicazione delle previste penali.
Il Fornitore dovrà  consegnare ciascun prodotto scelto dal cliente con il sistema operativo già  precaricato e pronto all’uso, unitamente agli eventuali dispositivi opzionali richiesti (cavi di collegamento inclusi).
Le attività  di consegna dei prodotti s’intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto e facchinaggio.
Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software).
In caso di indisponibilità  di uno o più prodotti richiesti dall’utente, anche nel caso di richiesta di sostituzione, l’impresa o A.T.I. aggiudicataria si impegna a garantire, entro 30 giorni, la disponibilità  del bene anche attraverso un punto vendita diverso da quello presso il quale era stato prenotato/acquistato.
Qualora l’utente di cui alla convenzione non risulti nell’elenco fornito dal FAF alla ditta aggiudicataria dell’appalto, la stessa:
1. comunicherà  ogni quindici giorni, a mezzo fax e per via telematica, all’Ente appaltante l’elenco degli utenti che, pur presentatisi per il ritiro del prodotto, non compaiano nell’elenco degli aventi diritto fornito dall’Ente;
2. dovrà  accendere una prenotazione “provvisoria” a nome dell’utente con invito rivolto al medesimo a ripresentarsi presso il punto vendita dopo il 45° giorno decorrente dall’accensione della prenotazione. Entro detta scadenza sarà  dalla aggiudicataria data comunicazione all’interessato circa il suo diritto o meno al ritiro del prodotto.
Il Fondo Assistenza dei Finanzieri, esperiti i dovuti accertamenti, comunicherà , entro 15 giorni dalla predetta segnalazione di cui al punto 1, al negozio interessato, se il militare non presente nell’elenco sopracitato abbia o meno diritto al ritiro del prodotto.
Nell’ipotesi in cui presso il punto vendita dovesse recarsi un familiare convivente di militare deceduto ma presente nell’elenco, fornito dall’Ente, quale avente diritto alla consegna del prodotto, il punto vendita parimenti accenderà  prenotazione temporanea seguendo la medesima procedura di cui ai precedenti alinea.
Le percentuali di sconto offerte e le altre condizioni contrattuali s’intendono fisse, impegnative e invariabili, anche per il caso di forza maggiore, per tutta la durata della convenzione.
Il singolo appartenente al Corpo ha diritto allo sconto sul prezzo iva inclusa del listino ufficiale CDC, consultabile sul sito www.cdcpoint.it “ area pubblica”. La scontistica è la seguente: 15% su PC fissi (desktop), 15,80% sui notebook;15,23 sui netbook, 15,80 sui monitor, 15,05 sulle stampanti ed il 12% sugli accessori informatici collegabili ad un computer.
Le marche acquistabili in convenzione sono:
Personal computer fissi, notebook e netbook: ACER, ASUS,COMPAO, HP,SAMSUNG, SONY e TOSHIBA.
Monitor: ACER, ASUS, BENO, HP, LG, PHILlPS e SAMSUNG.
Stampanti: BROTHER, CANON, EPSON, HP, SAMSUNG;
Altri Accessori collegabili a computer: di tutte le marche e modelli tra quelli disponibili presso i "vendor" CDC.
Inoltre, sul sito www.computerdiscount.it è presente una specifica area - con un elenco di ulteriori prodotti informatici già  scontati - dedicata alla convenzione con la Guardia di Finanza ed alla quale è possibile accedere inserendo il proprio codice fiscale.
Detti prezzi - comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nella lettera invito e nel Capitolato d’appalto - si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di ogni spesa e disponibile presso i luoghi deputati alla distribuzione ed indicati nella convenzione.
Il prezzo potrà , pertanto, risultare modificato – a favore degli acquirenti – a seguito dell’eventuale variazione dei prezzi praticati al pubblico.
Questi prezzi, ove peggiorativi rispetto alle condizioni fissate nel momento della sottoscrizione della convenzione, non potranno invece essere presi in considerazione dal FAF ed in tal caso per tutta la durata della convenzione permarranno i prezzi originariamente fissati al momento della sottoscrizione dell’atto negoziale. In quest’ultimo caso, eventuali rinunce dell’aggiudicataria a mantenere inalterati i prezzi – a seguito di formale diffida del FAF – costituirà  motivo di risoluzione unilaterale della convenzione. Per prezzo praticato al pubblico deve intendersi quello praticato in occasione di particolari ricorrenze (es. “operazione sottocosto”, promozioni stagionali etc.). Al fine di evitare sperequazioni, ai singoli venditori è fatto divieto di esporre prezzi diversi da quelli proposti in sede di aggiudicazione - per le categorie di beni oggetto della convenzione – dall’aggiudicataria. Eventuali condotte difformi saranno – se penalizzanti per l’utente acquirente – a carico della ditta aggiudicataria. Il Fondo Assistenza dei Finanzieri ha predisposto uno specifico opuscolo illustrativo che esplica le modalità  di ritiro dei prodotti informatici e le notizie utili alla procedura. A far data dal 19 u.s. novembre u.s., pertanto, sono state pubblicate sulla rete Intranet del Corpo - Iride - specifiche disposizioni attuative-esplicative che individuano, tra l’altro, la data utile di avvio delle procedure di ritiro, previste a decorrere dal 22 Novembre u.s..
Si potrà  ritirare il prodotto in tutti i punti vendita ubicati sul territorio nazionale, a prescindere dal luogo ove si è residenti o si presta servizio.
L’elenco dei punti vendita presenti in tutte le province italiane può essere consultato sulla rete Intranet del Corpo – Iride – al link Ufficio Enti Previdenziali ed Assistenziali.
Grazie alla specifica richiesta, fatta dal Co.Ce.R. ai vertici del Corpo, nella convenzione è stata inserita un’ulteriore clausola di salvaguardia che prevede l’intervento dell’aggiudicataria, per le situazioni locali, al fine di evitare che il prezzo del listino ufficiale CDC , al netto dello sconto, possa risultare superiore rispetto ai prezzi esposti dai punti vendita convenzionati all’interno dei propri locali, variabili in ragione delle politiche commerciali praticate dal singolo “vendor”. In tal caso il punto vendita convenzionato assicurerà  il prezzo maggiormente favorevole, ovvero, quello esposto nei locali di vendita ridotto di un ulteriore sconto non inferiore all’1%.
Ulteriori sconti potranno essere praticati dal singolo negoziante interessato da specifiche realtà  di mercato. Inoltre, qualora dovessero rinvenirsi localmente condizioni di vendita promosse da altre catene commerciali di vendita al dettaglio – pure limitate nel tempo e nello spazio – maggiormente competitive rispetto al prezzo al pubblico praticato dal “vendor CDC”, l’aggiudicataria assicurerà  l’applicazione di un prezzo non superiore a quello proposto dalle catene commerciali di vendita al dettaglio. Questa condizione di favore verrà  applicata solo se il prodotto comparato risulti uguale per marca, natura e caratteristiche tecniche e l’offerta commerciale promossa non sia marginale, ovvero riguardi offerte per quantità  di prodotto non inferiore a 100 pezzi.
Una cosa è certa: la procedura è risultata troppo lunga ed estremamente complicata. Appunto per questo abbiamo richiesto, già  da alcuni mesi, al Comandante Generale di poter distribuire i 15 milioni di euro del premio 2009, che il FAF ha già  incassato ed investito nell’interesse collettivo, con modalità  più veloci e meno burocratiche. L’ipotesi è quella di corrispondere l’importo spettante a rimborso di spese sostenute nei seguenti settori: sanità , aggiornamento professionale ed elevazione culturale, mantenimento psico-fisico. In merito, a breve, ci sarà  uno specifico incontro tecnico con lo Stato Maggiore del Comando Generale per ottimizzare le citate procedure. Nei mesi scorsi, inoltre, grazie ad un’azione costante di sensibilizzazione dell’autorità  politica da parte dei delegati Co.Ce.R. e dei vertici del Corpo, il premio è stato finalmente stabilizzato in via definitiva dall’art. 9 comma 33 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modifiche nella L. 30.07.2010 n. 133.
Con decreto ministeriale datato 06.10.2010, inoltre, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha anche ripartito il premio antievasione sulla base dei dati del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l’esercizio 2008, a valere per il 2009, assegnando al Fondo Assistenza dei Finanzieri risorse pari a circa 16 milioni di euro.
Anche l’ipotesi di poter distribuire il premio direttamente in denaro non è al momento percorribile per i motivi precedentemente esposti e, qualora dovesse essere attuabile per il futuro, certamente ci verrà  imposto di rivedere i connessi criteri di ripartizione. Si dovrà  fare un necessario distinguo tra i dirigenti, i direttivi ed il personale esecutivo, nonchà© un ulteriore diversificazione tra chi svolge attività  direttamente connessa al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale e chi svolge altre attività  d’istituto.
Il premio, inoltre, essendo legato alla produttività  e corrisposto con questa diversificazione in base all’apporto dato dal singolo dipendente in materia di lotta all’evasione fiscale, dovrà  essere assoggettato alla prevista tassazione. Oggi, invece, queste differenziazioni non sono attuate e le somme utilizzate dal FAF per l’assistenza al più giovane dei finanzieri sono uguali a quelle del generale di corpo d’armata più anziano ed inoltre gli importi erogati nel settore dell’assistenza al personale non sono, al momento, tassati.
Senza alcun dubbio, pertanto, sosteniamo che tutto quello che si poteva fare è stato fatto, con le migliori intenzioni e nell’interesse collettivo.
In conclusione possiamo sostenere che le motivazioni che sono state fin qui fornite, le dinamiche della procedura concorsuale d’appalto ed il libero mercato hanno determinato questo risultato. Oggi, con il senno del poi, è facile pronunciare frasi quali: si poteva fare in un altro modo o le cose potevano andare diversamente.
Biasimiamo, quindi, coloro che pur non essendo a conoscenza di elementi e fatti compiuti, pur di partecipare alla discussione, irruentemente ed inopportunamente fanno circolare notizie anche distorte su una tematica così delicata, mettendo a repentaglio tutto ciò che si è costruito.
In altre parole, evitiamo di impersonificarci nella favola cinese che racconta “che quando il saggio indicò la luna con il dito lo stolto guardò il dito”.
Detto ciò, quindi, non possiamo prescindere dal ribadire con convinzione che l’ottenimento di queste somme per il  FAF, da utilizzarsi per l’assistenza al personale del Corpo, oltre ad essere una conquista storica, è stato un risultato che va anche oltre l’aspetto economico. Un’equa riparazione ad un’ingiustizia subìta per più di dieci anni ed il reale riconoscimento e la valorizzazione del lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione ed all’elusione fiscale.
Questo à© un viaggio che ci vede diretti tutti nella stessa destinazione. Non ci sono binari morti, ambigue alchimie o interessi di nicchia a favore di qualcuno ed a danno di altri.
Il mantenimento delle risorse per il futuro, l’ottimizzazione delle procedure di distribuzione e la sua eventuale elevazione devono costituire, non solo per l’Organismo Centrale di Rappresentanza e per i vertici del Corpo, ma anche per tutto il personale, un dovere morale ed un imperativo categorico dal quale nessuno dovrà  sottrarsi.
Eventuali problematiche interpretative che dovessero insorgere a livello locale, potranno essere comunicate al numero verde dedicato 800435763 denominato HelpMe della CDC. Qualora le stesse dovessero avere  riflessi sull’ attuabilità  o sulla validità  della convenzione, la comunicazione potrà  essere inoltrata al Fondo Assistenza per i Finanzieri ed al Consiglio Centrale di Rappresentanza i quali, in special modo quest’ultimo, non rimarranno certamente passivi di fronte alle segnalazioni ricevute.
Abbiamo ritenuto doveroso veicolare al personale un excursus della vicenda per dare una più ampia informazione, ma anche per ristabilire la verità  dei fatti che in alcuni momenti è risultata profondamente distorta. Il nostro impegno, a difesa delle esigenze del personale - qualora fondate - crediamo che non possa essere messo in discussione. Il tempo, poi, ci darà  ragione o torto. Appunto per questo, siamo fermamente contrari ad avvalorare la tesi di coloro che ci vorrebbero anche questa volta sul piede di guerra. Siamo convinti della bontà  di ciò che è stato fatto nell’interesse collettivo e da uomini intellettualmente liberi ed onesti siamo pronti a riconoscerlo. Una scelta diversa, certamente immotivata, sarebbe senza alcun dubbio da irresponsabili, farebbe perdere credibilità  e risulterebbe dannosa per gli interessi collettivi.
 
ELISEO TAVERNA
DANIELE TISCI
Delegati Co.Ce.R. Guardia di Finanza


 

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